Art. 215
Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL
1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di
contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
nonche' dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio,
ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di
trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale
procedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso, optando per
una delle seguenti modalita':
a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del
titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un
anno dall'emissione;
b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo
corrispondente a quello durante il quale non ne e' stato possibile
l'utilizzo.
2. Ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto
comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al
medesimo comma 1, allegando:
a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di
viaggio di cui al comma 1, in corso di validita' durante il periodo
di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento
previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o
dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, relativa al
mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in
conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento
di cui alla lettera a).
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui
al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalita' di
cui al comma 1.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 200.
- Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22
maggio 2020, n. 35 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 200.
- Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.