Art. 58 
 
Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad  altri
                                paesi 
 
  1. L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti  statistici  con  altri
Stati membri). - 1. Sulla base  di  accordi  internazionali  all'uopo
stipulati, sono promossi e gestiti  con  Stati  membri  ((dell'Unione
europea)) progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di
energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi  2020  e  2030,
nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. 
    2. Nel caso di trasferimenti statistici  da  altri  Stati  membri
dell'Unione europea verso l'Italia: 
      a) gli accordi sono promossi allorche',  sulla  base  dei  dati
statistici di produzione e delle previsioni di entrata  in  esercizio
di  nuovi  impianti  effettuate  dal  GSE  si  prospetta  il  mancato
raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030; 
      b) l'onere specifico per il trasferimento statistico  e  per  i
progetti  comuni  e'  non  superiore  al   valore   medio   ponderato
dell'incentivazione,  in  Italia,  della  produzione   elettrica   da
impianti  a  fonti  rinnovabili  entrati   in   esercizio   nell'anno
precedente a quello di stipula dell'accordo; 
      c) gli accordi sono  stipulati  e  gestiti  con  modalita'  che
assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero
la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca  al
raggiungimento  degli  obiettivi  italiani  in   materia   di   fonti
rinnovabili. 
    3. La copertura dei costi per  i  trasferimenti  statistici  e  i
progetti comuni di  cui  al  comma  1  e'  assicurata  dalle  tariffe
dell'energia elettrica e del  gas  naturale,  con  modalita'  fissate
((dall'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti   e   ambiente
(ARERA))) successivamente alla stipula di ciascun accordo. 
    4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia  verso  altri
Stati membri o regioni dell'Unione europea: 
      a) l'energia oggetto del trasferimento  statistico,  ovvero  la
quota di energia proveniente dal progetto comune, e'  determinata  in
modo  da  assicurare  comunque  il  raggiungimento  degli   obiettivi
italiani; 
      b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o
degli Stati membri verso cui ha effetto il  trasferimento  statistico
avviene, a cura del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  mediante
valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche  il
criterio del migliore vantaggio economico conseguibile; 
      c) i  proventi  derivanti  dal  trasferimento  statistico  sono
attributi  direttamente  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici   e
ambientali (CSEA)  e  sono  destinati,  secondo  modalita'  stabilite
dall'ARERA sulla  base  di  indirizzi  adottati  dal  Ministro  dello
sviluppo economico, alla riduzione degli oneri  generali  di  sistema
relativi al sostegno delle  fonti  rinnovabili  ed  alla  ricerca  di
sistema elettrico, ovvero ad altre finalita' connesse agli  obiettivi
italiani  2020  e  2030  eventualmente  concordati  con   gli   Stati
destinatari del trasferimento. 
    5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni  caso
stabilite  le  misure  necessarie  ad  assicurare   il   monitoraggio
dell'energia trasferita. 
    6. La cooperazione per progetti comuni  con  altri  Stati  membri
puo' comprendere operatori privati.».