Art. 59 
 
    Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni 
 
  1. (Abrogato). 
  2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dopo le parole «anche per impianti di potenza  superiore
a 200 kW» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  nei  limiti  del  proprio
fabbisogno  energetico  e  previo  pagamento  degli  oneri  di   rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica».