Art. 60 
 
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi  delle  infrastrutture
                  delle reti energetiche nazionali 
 
  1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale  di
trasmissione  dell'energia  elettrica  e  della  rete  nazionale   di
trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  introdotto  dall'articolo
50 del presente decreto, sono autorizzate  rispettivamente  ai  sensi
dell'articolo 1-sexies del decreto-legge  29  agosto  2003,  n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale
di sviluppo delle rispettive reti in cui sono  state  inserite.  Alle
stesse infrastrutture sono  applicabili  le  disposizioni  introdotte
dallo stesso articolo 50. 
  2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale  di
trasmissione  dell'energia  elettrica  individuate  nei  decreti  del
Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o  nel  Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il  Clima  (PNIEC)  che  ricadono
nell'ambito di applicazione ((del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri)) 10 maggio 2018, n. 76,possono
esseresottoposteal dibattito pubblico secondo le modalita' di cui  al
regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
17 aprile 2013. 
  3. Il comma  12  dell'articolo  36  del  decreto  legislativo  ((1º
giugno)) 2011, n. 93, e' sostituito dal seguente: «12.  Terna  S.p.A.
predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale  di
sviluppo della rete  di  trasmissione  nazionale,  coerente  con  gli
obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e  di
adeguatezza e sicurezza del sistema energetico  stabiliti  nel  Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il  Clima  (PNIEC).  Il  Ministro
dello  sviluppo  economico,  acquisito  il   parere   delle   Regioni
territorialmente interessate dagli interventi in programma  e  tenuto
conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla  procedura
di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee  di
sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere  nei
dieci anni successivi, anche  in  risposta  alle  criticita'  e  alle
congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti
programmati  e  i  nuovi  investimenti  da  realizzare  nel  triennio
successivo  e  una   programmazione   temporale   dei   progetti   di
investimento,  secondo  quanto  stabilito   nella   concessione   per
l'attivita' di trasmissione e dispacciamento  dell'energia  elettrica
attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo  16  marzo
1999, n.79. Ogni  anno  Terna  S.p.A.  presenta  al  Ministero  dello
sviluppo  economico  e  all'ARERA  un   documento   sintetico   degli
interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano  di  sviluppo
da compiere nei successivi tre anni e lo stato di  avanzamento  degli
interventi inclusi nei precedenti Piani.». 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.
327, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) (((Soppressa))); 
    b)  all'articolo  6,  dopo   il   comma   9,   e'   aggiunto   il
seguente:«9-bis L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore
entita', puo' delegare, in tutto o in parte, al  soggetto  proponente
l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente
l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui  estremi  vanno
specificati in ogni atto del  procedimento  espropriativo.  A  questo
scopo i soggetti cui sono delegati  i  poteri  espropriativi  possono
avvalersi di societa' controllate nonche' di societa' di  servizi  ai
fini delle attivita' preparatorie.»; 
    c) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma  2  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «2-bis. Nel caso in  cui,  per  le  infrastrutture  energetiche
lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di  VIA,  che
debba  svolgersi  anche   la   verifica   preventiva   dell'interesse
archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016  n.  50,  il
proponente presenta il piano per l'espletamento delle  operazioni  di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del
decreto legislativo n. 50  del  2016;  tale  verifica  preventiva  e'
realizzata a integrazione della  progettazione  preliminare  e  viene
completatacon la redazione della  relazione  archeologica  definitiva
((di cui al citato articolo 25, comma  9));  ai  sensi  del  comma  9
dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016,la  procedura
si  conclude  con  l'approvazione  del  soprintendente   di   settore
territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta
giorni dalla data in cui il soggetto  proponente  ha  comunicato  gli
esiti delle attivita' svolte in attuazione del piano. 
      2-ter. Fermi restando i vincoli  di  esercizio  e  il  rispetto
della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime
di  denuncia  di  inizio  attivita'  i  rifacimenti  di   metanodotti
esistenti,  necessari  per  ragioni  di   obsolescenza,   che   siano
effettuati sul medesimo tracciato, nonche'  le  relative  dismissioni
dei tratti esistenti. 
  5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, ((sono
apportate)) le seguenti modificazioni: 
    a) (((Soppressa))); 
    b)  dopo  il  comma  4-quaterdecies,  e'  aggiunto  il  seguente:
«4-quinquiesdecies. Fermi  restando  i  vincoli  di  esercizio  e  il
rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono  sottoposte
al  regime  di  inizio  attivita'  previsto  al  comma  4-sexies   le
ricostruzioni di linee aeree esistenti,  necessarie  per  ragioni  di
obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie  esistenti,  che
siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un
massimo  di  15  metri  lineari  e  non  comportino  una   variazione
dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20  per  cento  rispetto
all'esistente. Tenuto conto dei vincoli  di  fattibilita'  tecnica  e
della normativa tecnica vigente, sono altresi'  realizzabili  tramite
regime  di  inizio  attivita'   previsto   al   comma   4-sexies   le
ricostruzioni  di  linee  in  cavo  interrato  esistenti  che   siano
effettuate sul medesimo  tracciato  o  che  si  discostino  entro  il
margine della strada impegnata  o  entro  i  tre  metri  dal  margine
esterno della trincea di posa.». 
  6. Al fine di realizzare il  rilancio  delle  attivita'  produttive
nella regione Sardegna, garantendo  l'approvvigionamento  di  energia
all'isola a prezzi sostenibili  e  in  linea  con  quelli  del  resto
d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente  e
l'attuazione  degli  obiettivi  del  PNIEC,  in  tema   di   rilancio
industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di  phase  out  delle
centrali a carbone presenti nella regione  Sardegna,  e'  considerato
parte della rete nazionale di trasporto,  anche  ai  fini  tariffari,
l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas
naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la  fornitura  di
gas  naturale  mediante  navi  spola  a  partire  da   terminali   di
rigassificazione italiani regolati  e  loro  eventuali  potenziamenti
fino ai terminali di rigassificazione  da  realizzare  nella  regione
stessa. Il gestore della  rete  nazionale  di  trasporto  attiva  una
procedura  per  consentire   la   presentazione   di   richieste   di
allacciamento alla rete  nazionale  di  trasporto  a  mezzo  di  tali
infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della
legge di conversione del  presente  decreto,  e  avvia  le  attivita'
propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. 
  7.  Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli   interventi
finalizzati  a  favorire  il  raggiungimento   degli   obiettivi   di
decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero  dello  sviluppo  economico
puo' avvalersi, nel limite di dieci unita',  di  personale  dell'area
funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni  pubbliche,  con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico
ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  all'Agenzia  nazionale
per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e   lo   sviluppo   economico
sostenibile (ENEA), al Gestore dei  servizi  energetici  S.p.A.  (GSE
S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad
altri enti di ricerca,  con  almeno  cinque  anni  di  anzianita'  di
servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e
competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in  posizione
di comando,  distacco,  fuori  ruolo  o  analoga  posizione  prevista
dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi  dell'articolo  17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento  in
fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. 
  ((7-bis. Al decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato; 
    b) all'articolo 12, il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico  dei  soggetti  di
cui agli articoli 17  e  18.  I  soggetti  che  prestano  al  sistema
nazionale del gas il servizio di  interrompibilita'  a  favore  della
sicurezza stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale  del
gas naturale sono esonerati dalla  corresponsione  dei  corrispettivi
tariffari che remunerano il ser- vizio di stoccaggio strategico e  il
fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio»; 
    c) all'articolo 12, il comma 11-bis e' sostituito dal seguente: 
  «11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito  attraverso
la  rete  italiana  del  gas  proveniente  da  altri   Stati   membri
dell'Unione europea o  da  Paesi  terzi,  lo  stoccaggio  strategico,
offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico  per  fronteggiare  situazioni  di
emergenza del sistema nazionale del gas naturale, e' posto  a  carico
dei  clienti  connessi  ai  punti  di  riconsegna   della   rete   di
distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi
clienti in situazioni di emergenza».))