((Art. 60 - bis 
 
 Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio 
 
  1. Al fine  di  consentire  l'avvio  di  iniziative  di  cattura  e
stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e semplificare  le
relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  7,  comma  1,  dopo  le   parole:   «Conferenza
Stato-regioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «per   la   parte   in
terraferma»; 
    b) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui  al  comma
1,  eventuali  licenze  di  esplorazione   ed   autorizzazioni   allo
stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria,  nel  rispetto  degli
articoli  8,  11,  12  e  16  del  presente  decreto.  Sono  comunque
considerati quali siti idonei i giacimenti  di  idrocarburi  esauriti
situati nel mare territoriale  e  nell'ambito  della  zona  economica
esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il  Ministero
dello sviluppo economico puo' autorizzare i titolari  delle  relative
concessioni di coltivazione  a  svolgere  programmi  sperimentali  di
stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni  di  cui  agli
articoli 8, comma  7,  e  14,  comma  1,  in  quanto  applicabili.  I
programmi sperimentali  che  interessano  un  volume  complessivo  di
stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate  non  sono
sottoposti a valutazione ambientale»; 
    c) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «2-bis. I progetti sperimentali di  esplorazione  e  stoccaggio
geologico di CO2 possono essere inclusi nel  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». 
  2.  Le  modalita'  e  i  tempi  di  esecuzione  di  programmi   che
comprendono la cattura di flussi di CO2  in  impianti  esistenti,  la
realizzazione delle infrastrutture per  il  trasporto  di  CO2  e  il
successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di  CO2  possono  essere
definiti con appositi contratti  di  programma  da  stipulare  tra  i
soggetti proponenti e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
regioni interessate.))