((Art. 60 - bis Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio 1. Al fine di consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «Conferenza Stato-regioni» sono inserite le seguenti: «per la parte in terraferma»; b) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico puo' autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale»; c) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». 2. Le modalita' e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate.))