Art. 61 
 
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi  delle  infrastrutture
                della rete di distribuzione elettrica 
 
  1. Al fine di agevolare lo sviluppo  di  sistemi  di  distribuzione
elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel  rispetto
dell'ambiente  e  dell'efficienza  energetica,  il   Ministro   dello
sviluppo economico, di concerto con il  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare,  acquisita  l'intesa  della
Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281,  adotta  le  linee  guida  nazionali  per  la
semplificazione  dei  procedimenti   autorizzativi   riguardanti   la
costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti
di distribuzione. 
  2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano  la  semplificazione
delle   procedure   autorizzative,   tramite   l'adozione   di    una
autorizzazione unica  comprendente  tutte  le  opere  connesse  e  le
infrastrutture  indispensabili  all'esercizio  delle   infrastrutture
secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono,  inoltre,
individuati  i  casi  per  i  quali  puo'  trovare  applicazione  una
procedura  autorizzativa  semplificata  tramite  denuncia  di  inizio
lavori e i casi in cui, per gli interventi legati  al  rinnovo,  alla
ricostruzione ed al potenziamento di  reti  elettriche  esistenti  di
qualunque  tipologia,  puo'  trovare   applicazione   il   meccanismo
dell'autocertificazione,  in  ragione  del   limitato   impatto   sul
territorio nonche' sugli  interessi  dei  privati,  in  virtu'  della
preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate  alla
tipologia di impianto o al tracciato,  essendo  le  stesse  contenute
entro 50 metri rispetto al tracciato originario. 
  3. Le regioni  adeguano  le  rispettive  discipline  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso  di
mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le  linee
guida nazionali. Sono fatte  salve  le  competenze  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono  alle  finalita'  del  presente  articolo  ai  sensi   dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 
  4. Nelle more dell'adozione  delle  linee  guida,  ai  procedimenti
autorizzativi  delle  infrastrutture  appartenenti   alle   reti   di
distribuzione si applicano i principi di cui alla legge  n.  241  del
1990. 
  5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,
dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il  Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui  al  comma
1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresi'  utilizzato
dalle  Pubbliche  Amministrazioni  per  agevolare  la  procedura   di
valutazione di impatto dei progetti sul territorio  e  consentire  un
celere  svolgimento  dei   procedimenti   autorizzativi,   attraverso
l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.».