Art. 62 
 
Semplificazione dei procedimenti per  l'adeguamento  di  impianti  di
                  produzione e accumulo di energia 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo
il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis.  Si  intendono  interventi  di  modifica  sostanziale  di
impianto  esistente  soggetti  all'autorizzazione  unica  di  cui  al
presente  articolo  quelli   che   producono   effetti   negativi   e
significativi sull'ambiente o  una  variazione  positiva  di  potenza
elettrica  superiore  al   5   per   cento   rispetto   al   progetto
originariamente  autorizzato.  Tutti  gli   altri   interventi   sono
considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non  rilevante
e  la  loro  esecuzione  e'  subordinata  alla   sola   comunicazione
preventiva al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  da  effettuare
sessanta giorni prima  della  data  prevista  dell'intervento,  fermo
restando il pagamento del contributo di  cui  all'articolo  1,  comma
110,  della  legge  23  agosto  2004,  n.   239.   E'   fatta   salva
l'acquisizione,   ove   necessario,   dell'autorizzazione   di    cui
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
    2-ter.   Ferma   restando,   ove    necessario,    l'acquisizione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere  civili
o modifica di opere civili esistenti((, ivi compresi  gli  interventi
di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione
di strutture civili qualora relativi a singole  sezioni  di  centrali
termoelettriche per le quali sia gia' intervenuto il provvedimento di
definitiva  messa  fuori  servizio)),   da   effettuare   all'interno
dell'area di centrale che non  risultano  connessi  al  funzionamento
dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al
30 per cento  delle  cubature  delle  opere  civili  esistenti,  sono
realizzabili mediante segnalazione certificata di  inizio  attivita'.
Il gestore, almeno sessanta  giorni  prima  dell'inizio  dei  lavori,
presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone  copia  al
Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio  attivita',
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di  un  progettista
abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una  dichiarazione
del progettista che attesti la compatibilita' del  progetto  con  gli
strumenti urbanistici  approvati  e  i  regolamenti  edilizi  vigenti
nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e  igienico-sanitarie  e
dagli eventuali atti  di  assenso  in  caso  di  intervento  in  aree
sottoposte a vincolo. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ove
riscontri  l'assenza  in  tutto  o  in  parte  della   documentazione
necessaria  ai  fini  della  segnalazione   certificata   di   inizio
attivita', invita il gestore all'integrazione,  con  sospensione  del
termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine  perentorio  di
trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, la segnalazione si intende  ritirata  definitivamente.  Il
Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una  o
piu'  delle  condizioni  stabilite,  notifica  al  gestore   l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione  del  professionista  abilitato,   informa   l'autorita'
giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.
E' comunque fatta salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione,
con le modifiche o le integrazioni necessarie per  renderla  conforme
alla  normativa.  Qualora  entro  i  termini   sopra   indicati   non
intervengano  comunicazioni  di  non  effettuazione  dell'intervento,
l'attivita' si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato  del  collaudo  trasmette  al  Ministero  dello   sviluppo
economico  il  certificato  di   collaudo   finale   dell'opera.   La
sussistenza del titolo a effettuare l'intervento e'  provata  con  la
copia della segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  da  cui
risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa,  l'elenco
dei documenti presentati a corredo del progetto,  l'attestazione  del
professionista abilitato nonche' gli atti  di  assenso  eventualmente
necessari. 
    2-quater.   La   realizzazione   degli   impianti   di   accumulo
elettrochimico funzionali alle esigenze del  settore  elettrico,  ivi
inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete
elettrica e ogni opera connessa e accessoria, e' autorizzata in  base
alle seguenti procedure: 
      a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati  all'interno
di aree ove sono situati impianti industriali  di  qualsiasi  natura,
anche non piu'  operativi  o  in  corso  di  dismissione,  o  ubicati
all'interno di aree  ove  sono  situati  impianti  di  produzione  di
energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai
((300 MW)) termici in servizio, o ubicati presso aree di  cava  o  di
produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in  via  di
dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, ne'
aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente,
ne' richiedano variante agli  strumenti  urbanistici  adottati,  sono
autorizzati mediante la procedura abilitativa  semplificata  comunale
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In
assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura
di cui alla lettera b); 
    b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di
aree gia' occupate da impianti di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o  uguale  a  300  MW
termici in servizio, nonche' gli impianti  «stand-alone»  ubicati  in
aree non industriali e  le  eventuali  connessioni  alla  rete,  sono
autorizzati mediante autorizzazione unica  rilasciata  dal  Ministero
dello  sviluppo  economico,  secondo  le  disposizioni  di  cui  ((al
presente articolo)). Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree
ove sono presenti impianti per la  produzione  o  il  trattamento  di
idrocarburi liquidi e  gassosi,  l'autorizzazione  e'  rilasciata  ai
sensi della disciplina vigente; 
  ((c)  gli  impianti  di  accumulo  elettrochimico  da  esercire  in
combinato o meno con impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati da fonti rinnovabili sono considerati  opere  connesse  ai
predetti  impianti,  ai  sensi  della  normativa  vigente,   e   sono
autorizzati mediante: 
    1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province
delegate o, per impianti con potenza termica installata  superiore  a
300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo  economico,  secondo  le
disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n.  387,  ove  l'impianto  di  produzione  di  energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare; 
    2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3,  del
decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  ove  l'impianto  di
produzione di energia elettrica alimentato da fonti  rinnovabili  sia
gia' realizzato e  l'impianto  di  accumulo  elettrochimico  comporti
l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente; 
  3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui  all'articolo
6 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  se  l'impianto  di
produzione di energia elettrica alimentato da  fonti  rinnovabili  e'
gia' esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico  non  comporta
occupazione di nuove aree;)) 
      d) la realizzazione  di  impianti  di  accumulo  elettrochimico
inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e' attivita'  libera
e non richiede il rilascio di  un  titolo  abilitativo,  fatta  salva
l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei pareri,  autorizzazioni  o  nulla
osta da parte degli enti territorialmente  competenti,  derivanti  da
specifiche ((previsioni di legge vigenti)) in materia ambientale,  di
sicurezza e di prevenzione degli  incendi,  e  del  nulla  osta  alla
connessione ((da parte del  gestore))  del  sistema  di  trasmissione
nazionale o  da  parte  del  gestore  del  sistema  di  distribuzione
elettrica di riferimento. I soggetti  che  intendono  realizzare  gli
stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto  al
Gestore del sistema  di  trasmissione  nazionale  che,  entro  trenta
giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una
connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti
individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che  devono  essere
comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia  di  accumuli  di
energia previsti dal Piano Nazionale Integrato  per  l'Energia  e  il
Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono
tenuti a comunicare al gestore della rete di  trasmissione  nazionale
la data di entrata in esercizio degli impianti.».