Art. 63 
 
Programma straordinario di manutenzione del  territorio  forestale  e
montano, interventi infrastrutturali irrigui  e  bacini  di  raccolta
                             delle acque 
 
  ((1. Al fine  del  miglioramento  della  funzionalita'  delle  aree
forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto  un  programma  straordinario  di  manutenzione  del
territorio forestale e montano, in coerenza con gli  obiettivi  dello
sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal
europeo e della Strategia dell'Unione europea  per  la  biodiversita'
per il 2030. Il programma straordinario e' composto da  due  sezioni,
la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco  ed  una
descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed  estensivi,  di
prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi,  di  ripristino  e
restauro di superfici forestali degradate o  frammentate,  di  tutela
dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto  dall'articolo  7
del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018,  n.  34,
da attuare da parte di imprese agricole e  forestali,  su  iniziativa
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
regioni e province autonome,  sentiti  gli  Enti  parco  nazionali  e
regionali. La sezione B del programma e' destinata al sostegno  della
realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti
subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali  almeno
decennali, che consentano di  individuare  le  vocazioni  delle  aree
forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel
tempo.)) 
  2. Nell'ambito del Parco  progetti  degli  interventi  irrigui  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   il
Ministro, con proprio decreto,  approva  un  Piano  straordinario  di
interventi  prioritariamente  esecutivi,   di   manutenzione,   anche
ordinaria, dei canali irrigui primari  e  secondari,  di  adeguamento
funzionale  delle  opere  di  difesa  idraulica,  di  interventi   di
consolidamento delle sponde dei canali  o  di  ripristino  dei  bordi
danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione  delle  piene  e
regimazione del reticolo  idraulico  irriguo  e  individua  gli  Enti
attuatori, ((privilegiando soluzioni di  rinaturazione  e  ingegneria
naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la  riduzione
del rischio idraulico, il recupero della capacita' autodepurativa del
territorio, anche promuovendo fasce tampone  vegetali,  e  la  tutela
della biodiversita'.)) 
  3. Il decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di cui al comma  2,  ((e'  adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentito il parere dell'Autorita' di bacino distrettuale competente  e
previa intesa)) con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
espressa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e dispone il  riparto  delle  risorse  necessarie  alla
realizzazione  degli  interventi  individuati,  da  attribuire   alle
Regioni e Province autonome,  responsabili  della  gestione  e  della
rendicontazione dei fondi. 
  4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di
opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica  idraulica,  nella
disponibilita' di Enti irrigui con personalita' di diritto pubblico o
che svolgono attivita' di pubblico interesse, anche riconosciuti  con
le modalita' di cui all'articolo 863 del codice civile,  non  possono
essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi  creditori
di tali  Enti  nei  limiti  degli  importi  gravati  dal  vincolo  di
destinazione  alle  singole  infrastrutture  pubbliche.  A  tal  fine
l'organo amministrativo degli Enti  di  cui  al  primo  periodo,  con
deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica  preventivamente
le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento eseguito  in
violazione del vincolo di destinazione e la  nullita'  e'  rilevabile
anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilita' di cui  al  presente
comma viene meno e non e' opponibile ai creditori procedenti qualora,
dopo  la  adozione  da   parte   dell'organo   amministrativo   della
deliberazione semestrale di preventiva  quantificazione  delle  somme
oggetto del vincolo, siano operati pagamenti  o  emessi  mandati  per
titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza  seguire  l'ordine
cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se
non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di  impegno  da  parte
dell'Ente stesso 
  5.  Al  fine   di   garantire   la   continuita'   di   prestazioni
indispensabili alle attivita' di  manutenzione  delle  infrastrutture
irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato  del
personale  dell'Ente  per   lo   sviluppo   dell'irrigazione   e   la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania  e  Irpinia  (EIPLI),  in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e  la  cui
scadenza e' prevista tra il 1° agosto 2020 e  il  31  dicembre  2020,
possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020. 
  6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari
a 50 milioni di euro per l'anno ((2020 e a 50  milioni  di  euro  per
l'anno 2021)) si provvede mediante riduzione delle risorse del  Fondo
sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui  all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del
CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo,  per  il  medesimo
anno o per i medesimi anni, le somme gia' assegnate con  le  delibere
CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano  operativo  «Agricoltura»
di competenza del Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e
forestali. Ai medesimi interventi puo' concorrere anche  quota  parte
delle ((risorse  assegnate  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e  forestali  in  sede  di  riparto))  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la  finanza
pubblica.