Art. 64 
 
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie  sui  finanziamenti  a
                favore di progetti del green new deal 
 
  1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86,
della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  possono  riguardare,  tenuto
conto degli  indirizzi  che  il  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica puo' emanare entro il 28  febbraio  di  ogni
anno  e  conformemente  alla  Comunicazione  della   Commissione   al
Parlamento europeo, al Consiglio, al  Comitato  economico  e  sociale
europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019,  in
materia diGreen dealeuropeo: 
    a) progetti tesi ad agevolare la  transizione  verso  un'economia
pulita  e  circolare  e  ad  integrare  i  ((cicli  produttivi))  con
tecnologie a basse emissioni per la  produzione  di  beni  e  servizi
sostenibili; 
    b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita'
sostenibile e intelligente, con particolare  riferimento  a  progetti
volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale  automatizzata
e  connessa,  idonei  a  ridurre  l'inquinamento  e  l'entita'  delle
emissioni  inquinanti,  anche  attraverso  lo  sviluppo  di   sistemi
intelligenti  di  gestione  del  traffico,   resi   possibili   dalla
digitalizzazione. 
  2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE  S.p.A.,  nel
limite di 2.500 milioni di euro per  l'anno  2020  e,  per  gli  anni
successivi, ((nei limiti di impegno  assumibili  fissati  annualmente
dalla legge di bilancio)), nell'esercizio delle attribuzioni  di  cui
all'articolo 2  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,
conformemente  ((ai  termini  e  alle  condizioni))  previsti   nella
convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle  finanze
e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica da adottare  entro  il  30  settembre
2020, che disciplina: 
    a)  lo  svolgimento  da  parte  di  SACE  S.p.A.   dell'attivita'
istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione  e
alla valutazione delle iniziative  in  termini  di  rispondenza  agli
obiettivi di cui al comma  1  e  di  efficacia  degli  interventi  in
relazione ai medesimi obiettivi; 
    b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle  coperture
assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di  escludere  che
da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri  non
previsti in termini  di  indebitamento  netto  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    c)   la   gestione   delle   fasi   successive    al    pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio  dei  diritti  nei
confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti; 
    d)  le  modalita'  con  le  quali  e'  richiesto   al   Ministero
dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo  a  valere
sul fondo di cui  al  comma  5  e  le  modalita'  diescussione  della
garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti  da  SACE  S.p.A.,
nonche' la remunerazione della garanzia stessa; 
    e)   ogni   altra   modalita'   operativa   rilevante   ai   fini
dell'assunzione e gestione degli impegni; 
    f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce  periodicamente  al
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   degli   esiti   della
rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei  riguardi
di SACE  S.p.A.,  ai  fini  della  verifica  della  permanenza  delle
condizioni di validita' ed efficacia della garanzia. 
  3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle  garanzie  di  cui  al
comma 1 di importo pari  o  superiore  a  200  milioni  di  euro,  e'
subordinato  alla  decisione  assunta  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.. 
  4.  Sulle   obbligazioni   diSACES.p.A.derivanti   dalle   garanzie
disciplinate dal comma 1, e'  accordata  di  diritto  lagaranziadello
Stato a prima richiesta e senza regresso,  la  cuioperativita'  sara'
registrata da SACE S.p.A. con  gestione  separata.  La  garanziadello
Stato  e'  esplicita,   incondizionata,irrevocabile   esiestende   al
rimborso del capitale, al pagamento  degli  interessi  e  adognialtro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. 
  5. Per l'anno  2020,  le  risorse  disponibili  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019,  n.160,  sono
interamente destinate alla copertura delle garanzie  dello  Stato  di
cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto  di  tesoreria
centrale,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  88,  terzo
periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto  sono
versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al  netto  delle  commissioni
trattenute da SACE S.p.A.  per  le  attivita'  svolte  ai  sensi  del
presente articolo e risultanti dalla  contabilita'  di  SACE  S.p.A.,
salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del  bilancio.  Per  gli
esercizi successivi, le risorse del  predetto  fondo  destinate  alla
copertura delle garanzie concesse da  SACE  S.p.A.  sono  determinate
((con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88,  quarto  periodo,))
della citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno
definiti ((con la legge di bilancio)) ai sensi del comma 2. 
  ((5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, dopo le parole: «partenariato pubblico-privato» sono inserite le
seguenti: «e anche  realizzati  con  l'intervento  di  universita'  e
organismi privati di ricerca».)) 
  6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «, il primo dei  quali  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
individuato l'organismo competente alla  selezione  degli  interventi
coerenti con le finalita' del comma 86, secondo criteri  e  procedure
conformi alle migliori pratiche internazionali, e  sono  stabiliti  i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per  il
rilascio delle garanzie di cui al comma 86,» sono soppresse; 
    b) dopo le parole: «in quote di capitale di rischio e/o di debito
di cui al comma 87,» sono aggiunte le seguenti: «e' stabilita». 
  7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma  1  possono  essere
assunte   anche   in   assenza   degli   indirizzi    del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica.