((Art. 64 - bis 
 
  Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione 
 
  1. Al fine di far fronte  alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti
derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19  ed  alle   problematiche
connesse  all'incremento  di  domanda  dei  servizi   erogati   dalle
pubbliche amministrazioni o dai  soggetti  abilitati  successivamente
alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103,  comma  2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via  transitoria  e  in  deroga
alle periodicita' dei controlli previsti dal regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre 2004,  n.
329, i  proprietari  dei  serbatoi  di  GPL  di  qualsiasi  capacita'
comunicano all'INAIL, entro diciotto mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati  delle
attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite  la  tecnica  di
controllo   basata   sull'emissione   acustica   alla   data    della
dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre  centoventi
giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. 
  2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure  di
verifica di cui al comma 1, le disposizioni di  cui  al  decreto  dei
Ministri delle attivita' produttive, della  salute  e  del  lavoro  e
delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto  direttoriale  dei
medesimi  Ministeri  17  gennaio  2005,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  30  del  7  febbraio  2005,  si
applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacita' complessiva superiore a 13 m3. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  l'INAIL  definisce  la
procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrita'
dei serbatoi di cui al comma 2 con il  sistema  di  controllo  basato
sulla tecnica delle emissioni  acustiche,  nonche'  i  requisiti  dei
soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al  Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali e al Ministero della  salute  un'apposita  relazione  tecnica
relativa  all'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   ai   commi
precedenti.))