Art. 56 
 
 
Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su  progetti
  o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e  di  taluni
  nuovi impianti, nonche' di spalma incentivi 
 
  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
      «6-bis. Nel  caso  di  progetti  di  modifica  di  impianti  di
produzione di energia da  fonti  rinnovabili  afferenti  a  integrali
ricostruzioni,  rifacimenti,  riattivazioni   e   potenziamenti,   la
valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto  solo  l'esame  delle
variazioni   dell'impatto   sull'ambiente   indotte   dal    progetto
proposto.»; 
    b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare,  previa  intesa  con  la  Conferenza  unificata,  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
individuati, per ciascuna tipologia  di  impianto  e  di  fonte,  gli
interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare  ad
autorizzazione unica, fermo restando il  rinnovo  dell'autorizzazione
unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica
diversi  dalla  modifica  sostanziale,  anche  relativi  a   progetti
autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6,  fatto  salvo  quanto
disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di  cui  all'articolo  6,  comma  11,  gli
interventi da realizzare sui progetti e sugli  impianti  fotovoltaici
ed idroelettrici  che  non  comportano  variazioni  delle  dimensioni
fisiche  degli  apparecchi,  della  volumetria  delle   strutture   e
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle  opere
connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure  di  verifica
di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»; 
    c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, fermi restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis,  comma
5.»; 
    d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
      «Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata).  -
1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, ne'
sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e
sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione  di
cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e  le  modifiche
di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata  dagli
impianti e  dalle  opere  connesse  e  a  prescindere  dalla  potenza
elettrica  risultante  a  seguito  dell'intervento,  ricadono   nelle
seguenti categorie: 
        a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione
della tipologia di rotore che comportano una  variazione  in  aumento
delle dimensioni fisiche delle pale e delle  volumetrie  di  servizio
non superiore in ciascun caso al 15 per cento; 
        b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi  che,
anche  a  seguito  della  sostituzione  dei  moduli  e  degli   altri
componenti  e  mediante  la  modifica   del   layout   dell'impianto,
comportano una variazione delle volumetrie di servizio non  superiore
al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal  suolo  non
superiore al 20 per cento; 
        c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di
sostituzione dei moduli fotovoltaici su  edifici  a  uso  produttivo,
nonche', per gli edifici  a  uso  residenziale,  interventi  che  non
comportano  variazioni  o  comportano   variazioni   in   diminuzione
dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano  della  superficie  su
cui i moduli sono collocati; 
        d) impianti idroelettrici: interventi che,  senza  incremento
della portata derivata, comportano una  variazione  delle  dimensioni
fisiche dei componenti e della  volumetria  delle  strutture  che  li
ospitano non superiore al 15 per cento. 
      2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di  un
impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati
al comma 1, il proponente presenta all'autorita'  competente  per  la
medesima autorizzazione la  comunicazione  di  cui  al  comma  4.  La
dichiarazione non  comporta  alcuna  variazione  dei  tempi  e  delle
modalita' di svolgimento del procedimento  autorizzativo  e  di  ogni
altra valutazione gia' avviata, ivi incluse quelle ambientali. 
      3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al  di  fuori
delle zone A di cui al decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  2
aprile 1968, n. 1444, e ad  esclusione  degli  immobili  tutelati  ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  sono  altresi'  realizzabili  i
progetti di nuovi impianti fotovoltaici con  moduli  collocati  sulle
coperture di fabbricati rurali, di edifici  a  uso  produttivo  e  di
edifici  residenziali,  nonche'  i   progetti   di   nuovi   impianti
fotovoltaici  i  cui  moduli  sono  installati  in  sostituzione   di
coperture di fabbricati rurali e di edifici  su  cui  e'  operata  la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. 
      4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la  disponibilita'
degli immobili  interessati  dall'impianto  e  dalle  opere  connesse
presenta al Comune, in formato cartaceo  o  in  via  telematica,  una
dichiarazione  accompagnata  da  una  relazione  sottoscritta  da  un
progettista abilitato e dagli opportuni  elaborati  progettuali,  che
attesti  il  rispetto  delle  norme  di  sicurezza,  antisismiche   e
igienico-sanitarie.  Per  gli  impianti  di  cui  al  comma  3,  alla
dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la  connessione
alla rete elettrica redatti dal gestore della rete. 
      5. Gli interventi di cui al comma 1,  possono  essere  eseguiti
anche  su  impianti  in  corso  di  incentivazione.  L'incremento  di
produzione energetica derivante da un aumento  di  potenza  superiore
alle soglie di cui all'articolo 30 del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  23  giugno  2016,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e' qualificato come ottenuto  da
potenziamento non incentivato.  Il  GSE  adegua  conseguentemente  le
procedure adottate in attuazione dell'articolo 30 del citato  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra,
le modalita' di svolgimento delle attivita'  di  controllo  ai  sensi
dell'articolo 42.». 
  2. All'articolo 12, comma 3, del decreto  legislativo  29  dicembre
2003, n. 387,  dopo  le  parole  «nonche'  le  opere  connesse  e  le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
impianti  stessi,»  sono  inserite  le  seguenti:  «ivi  inclusi  gli
interventi, anche  consistenti  in  demolizione  di  manufatti  o  in
interventi   di   ripristino   ambientale,    occorrenti    per    la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,». 
  2-bis. Al fine di semplificare  le  procedure  autorizzative  e  di
usufruire di una  disciplina  piu'  favorevole  alla  loro  effettiva
diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi  ad  impianti
di produzione di  energia  elettrica  sono  classificati  come  opere
connesse  ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387. 
  3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari
di impianti che beneficiano o che hanno beneficiato  degli  incentivi
di cui all'articolo 1, comma 3,  lettera  a),  del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di  intervento
sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal  GSE
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui  all'articolo  24,
comma 5, del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  nonche'  ad
eventuali ulteriori strumenti incentivanti  a  carico  dei  prezzi  o
delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche
in esecuzione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. 
  4. Gli impianti inseriti in posizione utile  nelle  graduatorie  di
cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della  potenza
che, in ciascuna procedura e per  ciascun  gruppo  di  impianti,  non
dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui  allo
stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione  percentuale
della tariffa di riferimento, pari ad  un'ulteriore  riduzione  di  5
punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore.  Per  gli
impianti a registri, la tariffa di riferimento e' ridotta di 3  punti
percentuali. 
  5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera b), del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito, ai
bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni di cui
al medesimo comma 3 e al comma 4. 
  6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto
delle altre condizioni di partecipazione ai  bandi  e  di  formazione
delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo
24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 
  «i-bis)  deve  essere  assicurata   prioritaria   possibilita'   di
partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici  a
seguito  di  rimozione  dell'amianto,  con  agevolazioni  premiali  e
modalita' di partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini: 
  1) non e' necessario che l'area dove e'  avvenuta  la  sostituzione
dell'amianto coincida con quella dove  viene  installato  l'impianto,
pur- che' l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in  altri
edifici catastalmente confinanti nella  disponibilita'  dello  stesso
soggetto; 
  2) gli  impianti  fotovoltaici  potranno  occupare  una  superficie
maggiore di quella dell'amianto sostituito,  fermo  restando  che  in
tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo  forfettario  i
benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto; 
  i-ter) qualora nel corso  delle  procedure  di  assegnazione  degli
incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o
sotto una determinata soglia di potenza, con il  decreto  di  cui  al
comma 5, la parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata
ad altre procedure per  impianti  di  potenza  diversa  dove  vi  sia
eccesso di domanda». 
  7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono
apportare le seguenti modificazioni: 
  0a) al comma 1, le  parole:  «incentivi  nel  settore  elettrico  e
termico» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «incentivi  nei  settori
elettrico, termico e dell'efficienza energetica»; 
    a) al comma 3, dopo le parole «Nel  caso  in  cui  le  violazioni
riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi  1  e  2  siano
rilevanti ai fini  dell'erogazione  degli  incentivi,  il  GSE»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «in  presenza   dei   presupposti   di   cui
all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241». 
  a-bis) al  comma  3,  secondo  periodo,  le  parole:  «al  fine  di
salvaguardare la produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  degli
impianti» sono sostituite dalle seguenti: «al fine  di  salvaguardare
la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il
risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento,
degli impianti»; 
    b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Nei casi in
cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste  di
verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il  rilascio
di titoli di efficienza energetica  di  cui  all'articolo  29  ovvero
nell'ambito di  attivita'  di  verifica,  il  GSE  riscontri  la  non
rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa  vigente
alla data di  presentazione  del  progetto  e  tali  difformita'  non
derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni  false  o
mendaci rese dal proponente, e' disposto il rigetto  dell'istanza  di
rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di  riconoscimento
dei  titoli  in  ottemperanza  alle  condizioni  di  cui   al   comma
precedente, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter»; 
    c) al comma 3-ter dopo le parole  «Per  entrambe  le  fattispecie
indicate sono fatte salve le  rendicontazioni  gia'  approvate»  sono
aggiunte le seguenti: «relative ai progetti standard, analitici  o  a
consuntivo»  e  le  parole  «relative  ai  progetti  medesimi»   sono
soppresse. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti
di efficienza energetica oggetto di  procedimenti  amministrativi  di
annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta  dell'interessato,  a
quelli  definiti  con  provvedimenti  del  GSE  di  decadenza   dagli
incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali  pendenti  nonche'
di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  compresi  i  ricorsi
straordinari al Presidente  della  Repubblica  per  i  quali  non  e'
intervenuto  il  parere  di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE,  preso
atto della documentazione gia'  nella  propria  disponibilita'  e  di
eventuale  documentazione  integrativa  messa  a   disposizione   dal
proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro
il termine di 60  giorni  consecutivi  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di  cui
al  comma  7  non  si  applicano  nel  caso  in   cui   la   condotta
dell'operatore che ha determinato il provvedimento di  decadenza  del
GSE e' oggetto di procedimento penale in corso concluso con  sentenza
di condanna, anche non definitiva. 
  8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici
da realizzare su aree dichiarate come  siti  di  interesse  nazionale
purche' siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo  4,  comma  2,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso
agli  incentivi  per  tali  impianti  non  necessita   di   ulteriori
attestazioni e dichiarazioni. 
  1-ter. Il comma 1 non si  applica  altresi'  agli  impianti  solari
fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica  chiusi
e ripristinati, cave o lotti di cave non  suscettibili  di  ulteriore
sfruttamento  per  le  quali  l'autorita'  competente   al   rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato  l'avvenuto  completamento  delle
attivita' di recupero e ripristino  ambientale  previste  nel  titolo
autorizzatorio  nel   rispetto   delle   norme   regionali   vigenti,
autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma   2,   del   decreto
legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  e  in  ogni  caso  l'accesso  agli
incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e
dichiarazioni. 
  8-ter. La scadenza per la presentazione della comunicazione di  cui
all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
e' differita al 31 dicembre 2020». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5  e  6
          del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28  recante
          Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE  e  2003/30/CE.,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O., come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 4 (Principi generali). - 1. Al fine  di  favorire
          lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel
          rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato  e
          Regioni, degli obiettivi di cui all'art. 3, la  costruzione
          e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti
          rinnovabili sono disciplinati  secondo  speciali  procedure
          amministrative semplificate,  accelerate,  proporzionate  e
          adeguate, sulla base delle  specifiche  caratteristiche  di
          ogni singola applicazione. 
              2. L'attivita' di cui al comma 1 e'  regolata,  secondo
          un criterio  di  proporzionalita':  a)  dall'autorizzazione
          unica  di  cui  all'art.  12  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387,  come  modificato  dall'art.  5  del
          presente   decreto;   b)   dalla   procedura    abilitativa
          semplificata  di  cui   all'art.   6,   ovvero   c)   dalla
          comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera di
          cui all'art. 6, comma 11. 
              3. Al fine di evitare  l'elusione  della  normativa  di
          tutela  dell'ambiente,  del  patrimonio  culturale,   della
          salute e della pubblica incolumita', fermo restando  quanto
          disposto dalla  Parte  quinta  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  e,  in
          particolare, dagli articoli 270,  273  e  282,  per  quanto
          attiene   all'individuazione   degli    impianti    e    al
          convogliamento delle emissioni, le Regioni  e  le  Province
          autonome stabiliscono i casi in  cui  la  presentazione  di
          piu' progetti per la realizzazione di  impianti  alimentati
          da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in
          aree  contigue  sono  da  valutare  in  termini  cumulativi
          nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. 
              4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere  di
          sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia
          prodotta da una pluralita' di  impianti  non  inserite  nei
          preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione  con
          il  procedimento  di  cui   all'art.   16,   salvaguardando
          l'obiettivo di coordinare anche i tempi di  sviluppo  delle
          reti e di sviluppo degli impianti di produzione. 
              5. Per gli impianti di incenerimento e  coincenerimento
          dei rifiuti, e' fatto salvo quanto disposto dall'art.  182,
          comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e
          successive modificazioni. 
              6. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare,  sono  stabilite  specifiche
          procedure  autorizzative,  con  tempistica  accelerata   ed
          adempimenti semplificati, per i casi  di  realizzazione  di
          impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione
          di altri impianti energetici,  anche  alimentati  da  fonti
          rinnovabili. 
              6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti  di
          produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  afferenti  a
          integrali  ricostruzioni,  rifacimenti,   riattivazioni   e
          potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale  ha  ad
          oggetto  solo   l'esame   delle   variazioni   dell'impatto
          sull'ambiente indotte dal progetto proposto.». 
              «Art. 5 (Autorizzazione Unica). - 1. Fatto salvo quanto
          previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio
          degli  impianti  di   produzione   di   energia   elettrica
          alimentati da fonti rinnovabili, le  opere  connesse  e  le
          infrastrutture   indispensabili    alla    costruzione    e
          all'esercizio  degli   impianti,   nonche'   le   modifiche
          sostanziali   degli   impianti   stessi,   sono    soggetti
          all'autorizzazione unica di cui  all'art.  12  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387  come  modificato  dal
          presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le
          condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387
          del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10
          del medesimo art. 12, nonche' dalle  relative  disposizioni
          delle Regioni e delle Province autonome. 
              2. All'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387
          del 2003, l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
          «Fatto salvo  il  previo  espletamento,  qualora  prevista,
          della   verifica   di   assoggettabilita'   sul    progetto
          preliminare, di cui all'art. 20 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine
          massimo per la conclusione del procedimento unico non  puo'
          essere superiore a  novanta  giorni,  al  netto  dei  tempi
          previsti dall'art. 26  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152,  e   successive   modificazioni,   per   il
          provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 
              3. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare, previa intesa con la  Conferenza
          unificata, di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281,  sono  individuati,  per   ciascuna
          tipologia  di  impianto  e  di  fonte,  gli  interventi  di
          modifica sostanziale  degli  impianti  da  assoggettare  ad
          autorizzazione   unica,   fermo   restando    il    rinnovo
          dell'autorizzazione unica in caso di modifiche  qualificate
          come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152. Gli  interventi  di  modifica  diversi  dalla
          modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati
          e non ancora realizzati, sono assoggettati  alla  procedura
          abilitativa semplificata di cui  all'art.  6,  fatto  salvo
          quanto  disposto  dall'art.  6-bis.  Non  sono  considerati
          sostanziali  e  sono  sottoposti  alla  disciplina  di  cui
          all'art. 6, comma 11,  gli  interventi  da  realizzare  sui
          progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che
          non comportano variazioni delle  dimensioni  fisiche  degli
          apparecchi, della volumetria delle  strutture  e  dell'area
          destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle  opere
          connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure  di
          verifica di  assoggettabilita'  e  valutazione  di  impatto
          ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152. 
              4. Qualora il  procedimento  di  cui  all'art.  12  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387  sia  delegato
          alle Province,  queste  ultime  trasmettono  alle  Regioni,
          secondo modalita' stabilite dalle stesse, le informazioni e
          i dati sulle autorizzazioni rilasciate. 5. Le  disposizioni
          di cui al comma 4 dell'art. 12 del decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387  come  modificato  dal  comma  2  del
          presente articolo, si  applicano  ai  procedimenti  avviati
          dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.». 
              «Art.   6   (Procedura   abilitativa   semplificata   e
          comunicazione  per  gli  impianti  alimentati  da   energia
          rinnovabile).  -  1.   Ferme   restando   le   disposizioni
          tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
          l'attivita' di  costruzione  ed  esercizio  degli  impianti
          alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
          delle linee guida, adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10
          del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica
          la procedura  abilitativa  semplificata  di  cui  ai  commi
          seguenti. 
              2.  Il  proprietario  dell'immobile  o  chi  abbia   la
          disponibilita' sugli immobili interessati  dall'impianto  e
          dalle opere connesse presenta  al  Comune,  mediante  mezzo
          cartaceo o in via telematica, almeno  trenta  giorni  prima
          dell'effettivo  inizio  dei   lavori,   una   dichiarazione
          accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
          gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
          vigenti e la non contrarieta'  agli  strumenti  urbanistici
          adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
          quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
          gli  elaborati  tecnici  per  la  connessione  redatti  dal
          gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
          assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'art. 20  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati
          alla dichiarazione, devono essere  allegati  gli  elaborati
          tecnici richiesti dalle norme di settore e  si  applica  il
          comma 5. 
              3.  Per  la  procedura  abilitativa   semplificata   si
          applica, previa deliberazione del Comune e fino  alla  data
          di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui  al
          comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera  c),  e  dal
          comma 11 dell'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  marzo
          1993, n. 68. 
              4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma  2
          sia riscontrata l'assenza di una o  piu'  delle  condizioni
          stabilite  al  medesimo  comma,  notifica   all'interessato
          l'ordine motivato di non effettuare il previsto  intervento
          e,  in  caso  di  falsa  attestazione  del   professionista
          abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e  il  consiglio
          dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la  facolta'
          di ripresentare la dichiarazione, con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
          ai sensi del periodo  precedente,  decorso  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di ricezione  della  dichiarazione
          di cui comma 2, l'attivita' di costruzione  deve  ritenersi
          assentita. 
              5. Qualora siano necessari  atti  di  assenso,  di  cui
          all'ultimo  periodo  del  comma  2,  che  rientrino   nella
          competenza   comunale   e   non   siano    allegati    alla
          dichiarazione,    il    Comune    provvede    a    renderli
          tempestivamente e, in ogni caso, entro il  termine  per  la
          conclusione del  relativo  procedimento  fissato  ai  sensi
          dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
          modificazioni. Se gli atti di assenso non sono  resi  entro
          il termine di cui al periodo precedente, l'interessato puo'
          adire i rimedi di tutela di cui all'art.  117  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora  l'attivita'  di
          costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1
          sia  sottoposta  ad  atti  di  assenso  di  competenza   di
          amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non
          siano  allegati   alla   dichiarazione,   l'amministrazione
          comunale provvede ad acquisirli d'ufficio  ovvero  convoca,
          entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione,
          una conferenza di servizi ai  sensi  degli  articoli  14  e
          seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive
          modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al  comma
          2 e' sospeso fino alla acquisizione degli atti  di  assenso
          ovvero fino all'adozione della determinazione  motivata  di
          conclusione del procedimento  ai  sensi  dell'art.  14-ter,
          comma 6-bis, o  all'esercizio  del  potere  sostitutivo  ai
          sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della medesima legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              6.  La  realizzazione   dell'intervento   deve   essere
          completata  entro  tre  anni  dal   perfezionamento   della
          procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi  4  o
          5.   La   realizzazione   della    parte    non    ultimata
          dell'intervento  e'  subordinata  a  nuova   dichiarazione.
          L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune  la
          data di ultimazione dei lavori. 
              7. La sussistenza del titolo e' provata  con  la  copia
          della dichiarazione da cui risulta la data  di  ricevimento
          della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
          corredo del  progetto,  l'attestazione  del  professionista
          abilitato,  nonche'  gli  atti  di  assenso   eventualmente
          necessari. 
              8. Ultimato l'intervento, il progettista o  un  tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo  finale,  che
          deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
          conformita'  dell'opera  al  progetto  presentato  con   la
          dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
          della   variazione   catastale   conseguente   alle   opere
          realizzate ovvero dichiarazione che  le  stesse  non  hanno
          comportato modificazioni del classamento catastale. 
              9. Le Regioni e le Province autonome possono  estendere
          la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1
          agli impianti di potenza nominale fino ad 1  MW  elettrico,
          definendo  altresi'  i  casi  in  cui,   essendo   previste
          autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di
          amministrazioni diverse  dal  Comune,  la  realizzazione  e
          l'esercizio  dell'impianto  e  delle  opere  connesse  sono
          assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'art. 5. Le
          Regioni e le Province  autonome  stabiliscono  altresi'  le
          modalita' e gli strumenti con i quali i Comuni  trasmettono
          alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui
          titoli abilitativi rilasciati, anche per  le  finalita'  di
          cui all'art. 16, comma 2. Con le medesime modalita' di  cui
          al presente  comma,  le  Regioni  e  le  Province  autonome
          prevedono la corresponsione ai Comuni di  oneri  istruttori
          commisurati alla potenza dell'impianto. 
              10. I procedimenti pendenti alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
          previgente disciplina, ferma restando per il proponente  la
          possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
          al presente articolo. 
              11.  La  comunicazione  relativa  alle   attivita'   in
          edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e  12  delle  linee
          guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10 del  decreto
          legislativo  29  dicembre  2003,   n.   387   continua   ad
          applicarsi,  alle  stesse  condizioni  e  modalita',   agli
          impianti ivi previsti. Le Regioni e  le  Province  autonome
          possono estendere il regime della comunicazione di  cui  al
          precedente periodo ai progetti di  impianti  alimentati  da
          fonti rinnovabili  con  potenza  nominale  fino  a  50  kW,
          nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia  potenza
          da realizzare sugli edifici, fatta salva la  disciplina  in
          materia di valutazione di impatto ambientale  e  di  tutela
          delle risorse idriche, fermi restando l'art. 6-bis e l'art.
          7-bis, comma 5.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 12, del decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  recante  Attuazione
          della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla   promozione
          dell'energia  elettrica  prodotta  da   fonti   energetiche
          rinnovabili   nel   mercato   interno    dell'elettricita',
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12  (Razionalizzazione  e  semplificazione  delle
          procedure  autorizzative).   -   1.   Le   opere   per   la
          realizzazione   degli   impianti   alimentati   da    fonti
          rinnovabili, nonche' le opere connesse e le  infrastrutture
          indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio   degli
          stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono  di
          pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti (24). 
              2.  Restano  ferme  le  procedure  di  competenza   del
          Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
          controlli di prevenzione incendi. 
              3. La  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili, gli  interventi  di  modifica,  potenziamento,
          rifacimento  totale  o  parziale  e   riattivazione,   come
          definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio  degli  impianti  stessi,  ivi  inclusi   gli
          interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
          in interventi di ripristino ambientale, occorrenti  per  la
          riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
          sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
          regione o dalle province delegate  dalla  regione,  ovvero,
          per  impianti  con  potenza  termica  installata   pari   o
          superiore  ai  300  MW,  dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico, nel rispetto delle normative vigenti in  materia
          di tutela dell'ambiente, di  tutela  del  paesaggio  e  del
          patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
          variante  allo  strumento  urbanistico.  A  tal   fine   la
          Conferenza dei servizi e' convocata  dalla  regione  o  dal
          Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni  dal
          ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
          pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e
          4,  del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
          modificazioni. Per gli impianti  offshore  l'autorizzazione
          e' rilasciata  dal  Ministero  dei  trasporti,  sentiti  il
          Ministero  dello  sviluppo   economico   e   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          le modalita' di cui al comma 4 e previa  concessione  d'uso
          del demanio marittimo da parte della  competente  autorita'
          marittima. 
              4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e'  rilasciata  a
          seguito di un  procedimento  unico,  al  quale  partecipano
          tutte le Amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto
          dei  principi  di  semplificazione  e  con   le   modalita'
          stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni     e     integrazioni.      Il      rilascio
          dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire   ed
          esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato  e
          deve contenere, l'obbligo alla rimessa  in  pristino  dello
          stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a  seguito
          della  dismissione  dell'impianto  o,  per   gli   impianti
          idroelettrici,  l'obbligo  alla  esecuzione  di  misure  di
          reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il  previo
          espletamento,   qualora   prevista,   della   verifica   di
          assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'art.
          20 del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
          successive  modificazioni,  il  termine  massimo   per   la
          conclusione  del  procedimento  unico   non   puo'   essere
          superiore a novanta giorni, al  netto  dei  tempi  previsti
          dall'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          e  successive  modificazioni,  per  il   provvedimento   di
          valutazione di impatto ambientale. 
              4-bis. Per la realizzazione di  impianti  alimentati  a
          biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli  impianti
          per produzione di biometano di  nuova  costruzione,  e  per
          impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica  utilita'
          e le  procedure  conseguenti  per  le  opere  connesse,  il
          proponente deve dimostrare nel corso  del  procedimento,  e
          comunque prima dell'autorizzazione, la  disponibilita'  del
          suolo su cui realizzare l'impianto. 
              5.   All'installazione   degli   impianti   di    fonte
          rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) per
          i  quali  non   e'   previsto   il   rilascio   di   alcuna
          autorizzazione, non si applicano le  procedure  di  cui  ai
          commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la  capacita'  di
          generazione sia inferiore  alle  soglie  individuate  dalla
          tabella A allegata al  presente  decreto,  con  riferimento
          alla  specifica  fonte,  si  applica  la  disciplina  della
          denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22  e  23
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6   giugno   2001,   n.   380,   e   successive
          modificazioni. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, possono essere individuate  maggiori  soglie
          di capacita' di generazione e caratteristiche dei  siti  di
          installazione per  i  quali  si  procede  con  la  medesima
          disciplina della denuncia di inizio attivita'. 
              6. L'autorizzazione non  puo'  essere  subordinata  ne'
          prevedere misure di compensazione a favore delle regioni  e
          delle province. 
              7. Gli impianti di produzione di energia elettrica,  di
          cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e  c),  possono  essere
          ubicati anche in zone  classificate  agricole  dai  vigenti
          piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra'  tenere  conto
          delle disposizioni  in  materia  di  sostegno  nel  settore
          agricolo, con particolare riferimento  alla  valorizzazione
          delle tradizioni agroalimentari locali, alla  tutela  della
          biodiversita', cosi' come del patrimonio  culturale  e  del
          paesaggio rurale di cui alla legge 5  marzo  2001,  n.  57,
          articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo  18  maggio
          2001, n. 228, art. 14. 
              8. 
              9. Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  anche  in  assenza  della  ripartizione  di  cui
          all'art. 10, commi 1 e 2, nonche'  di  quanto  disposto  al
          comma 10. 
              10. In Conferenza unificata, su proposta  del  Ministro
          delle attivita' produttive, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali, si approvano le  linee
          guida per lo svolgimento del procedimento di cui  al  comma
          3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in  particolare,   ad
          assicurare un  corretto  inserimento  degli  impianti,  con
          specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.  In
          attuazione  di  tali  linee  guida,  le   regioni   possono
          procedere alla indicazione di aree e siti non  idonei  alla
          installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti.  Le
          regioni adeguano le  rispettive  discipline  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore delle  linee  guida.
          In caso di mancato adeguamento entro il  predetto  termine,
          si applicano le linee guida nazionali. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   1   del
          decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante  Interventi
          urgenti di avvio del piano "Destinazione  Italia",  per  il
          contenimento  delle  tariffe  elettriche  e  del  gas,  per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed  EXPO  2015,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: 
              «Art.  1  (Disposizioni  per  la  riduzione  dei  costi
          gravanti  sulle  tariffe  elettriche,  per  gli   indirizzi
          strategici   dell'energia   geotermica,   in   materia   di
          certificazione energetica degli edifici e di condominio,  e
          per  lo  sviluppo   di   tecnologie   di   maggior   tutela
          ambientale). - 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il
          gas aggiorna entro 90  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto i criteri per la determinazione
          dei prezzi di riferimento per  le  forniture  destinate  ai
          clienti finali non riforniti sul  mercato  libero,  tenendo
          conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo  andamento
          orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio  2014,  i  prezzi  minimi
          garantiti, definiti dall'Autorita' per l'energia  elettrica
          e il gas ai fini dell'applicazione dell'art. 13, commi 3  e
          4, del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          dell'art. 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n.  239,
          sono pari, per ciascun impianto, al  prezzo  zonale  orario
          nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti
          che  accedono  a  incentivazioni  a  carico  delle  tariffe
          elettriche sull'energia prodotta, ad eccezione dell'energia
          elettrica  immessa  da  impianti  fotovoltaici  di  potenza
          nominale fino a 100  kW  e  da  impianti  idroelettrici  di
          potenza elettrica fino a 500 kW. 
              3. Al fine di contenere  l'onere  annuo  sui  prezzi  e
          sulle  tariffe  elettriche  degli  incentivi  alle  energie
          rinnovabili  e  massimizzare   l'apporto   produttivo   nel
          medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i  produttori
          di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  titolari  di
          impianti che beneficiano di incentivi  sotto  la  forma  di
          certificati verdi, tariffe omnicomprensive  ovvero  tariffe
          premio  possono,  per  i  medesimi  impianti,   in   misura
          alternativa: 
                a)  continuare  a  godere  del  regime   incentivante
          spettante per il periodo di diritto residuo. In  tal  caso,
          per un periodo di dieci anni  decorrenti  dal  termine  del
          periodo di diritto al regime  incentivante,  interventi  di
          qualunque tipo  realizzati  sullo  stesso  sito  non  hanno
          diritto di accesso  ad  ulteriori  strumenti  incentivanti,
          incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a  carico  dei
          prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica; 
                b)  optare  per  una   rimodulazione   dell'incentivo
          spettante,  volta  a  valorizzare   l'intera   vita   utile
          dell'impianto. In tal caso, a decorrere  dal  primo  giorno
          del mese successivo al  termine  di  cui  al  comma  5,  il
          produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale
          specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e  del  mare,  con  parere  dell'Autorita'  per   l'energia
          elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in  vigore
          del  presente  decreto,  da  applicarsi  per   un   periodo
          rinnovato  di  incentivazione  pari  al   periodo   residuo
          dell'incentivazione   spettante    alla    medesima    data
          incrementato  di  7  anni.  La  specifica  percentuale   di
          riduzione e' applicata: 
                  1)  per  gli  impianti  a  certificati  verdi,   al
          coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2  allegata
          alla legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
                  2) per gli impianti a tariffa  onnicomprensiva,  al
          valore della tariffa  spettante  al  netto  del  prezzo  di
          cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per
          l'energia elettrica e il gas in  attuazione  dell'art.  13,
          comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,
          registrato nell'anno precedente; 
                  3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima
          tariffa premio. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  24,  comma  2,
          come modificato dalla presente  legge,  e  5,  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante  Attuazione  della
          direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE   e   2003/30/CE,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale28 marzo  2011,  n.  71,
          S.O.: 
              «Art.  24  (Meccanismi   di   incentivazione).   -   1.
          (Omissis). 
              2. La produzione di energia elettrica dagli impianti di
          cui al comma 1  e'  incentivata  sulla  base  dei  seguenti
          criteri generali: 
                a) l'incentivo ha lo scopo  di  assicurare  una  equa
          remunerazione dei costi di investimento ed esercizio; 
                b) il periodo di diritto all'incentivo e'  pari  alla
          vita media utile convenzionale delle  specifiche  tipologie
          di impianto e decorre dalla data di  entrata  in  esercizio
          dello stesso; 
                c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di
          diritto  e  puo'   tener   conto   del   valore   economico
          dell'energia prodotta; 
                d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti  di
          diritto privato fra  il  GSE  e  il  soggetto  responsabile
          dell'impianto, sulla base  di  un  contratto-tipo  definito
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei  decreti
          di cui al comma 5; 
                e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera  i)  del
          presente comma e dalla lettera c) del comma 5,  l'incentivo
          e'  attribuito  esclusivamente  alla  produzione  da  nuovi
          impianti,  ivi  inclusi  quelli  realizzati  a  seguito  di
          integrale   ricostruzione,   da   impianti    ripotenziati,
          limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, e da centrali
          ibride, limitatamente alla quota  di  energia  prodotta  da
          fonti rinnovabili; 
                f)  l'incentivo  assegnato  all'energia  prodotta  da
          impianti solari fotovoltaici e' superiore per gli  impianti
          ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto del maggior
          rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata; 
                g) per  biogas,  biomasse  e  bioliquidi  sostenibili
          l'incentivo  tiene  conto  della  tracciabilita'  e   della
          provenienza della materia prima, nonche'  dell'esigenza  di
          destinare prioritariamente: 
                  i.   le   biomasse   legnose   trattate   per   via
          esclusivamente meccanica all'utilizzo termico; 
                  ii. i bioliquidi  sostenibili  all'utilizzo  per  i
          trasporti; 
                  iii. il biometano all'immissione nella rete del gas
          naturale e all'utilizzo nei trasporti; 
                h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili,  in
          aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo  e'
          finalizzato a promuovere: 
                  i. l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti,  di
          biogas  da  reflui  zootecnici  o  da  sottoprodotti  delle
          attivita' agricole, agro-alimentari,  agro-industriali,  di
          allevamento  e   forestali,   di   prodotti   ottenuti   da
          coltivazioni dedicate non alimentari, nonche' di biomasse e
          bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti
          quadri e da intese di filiera; 
                  ii.  la  realizzazione  di  impianti  operanti   in
          cogenerazione; 
                  iii. la realizzazione e l'esercizio,  da  parte  di
          imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e
          biogas asserviti alle attivita' agricole, in particolare di
          micro e minicogenerazione, nel  rispetto  della  disciplina
          comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto  conto  di
          quanto previsto all'art. 23, comma 1; 
                i)   l'incentivo   e'   altresi'   attribuito,    per
          contingenti di potenza, alla produzione da impianti oggetto
          di  interventi  di  rifacimento  totale  o  parziale,   nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                  i. l'intervento e' eseguito su impianti  che  siano
          in esercizio da un periodo pari almeno ai due  terzi  della
          vita utile convenzionale dell'impianto; 
                  ii.  l'incentivo  massimo  riconoscibile  non  puo'
          essere  superiore,  per  gli  interventi   di   rifacimento
          parziale,  al  25%(percento)  e,  per  gli  interventi   di
          rifacimento   totale,   al   50%(percento)   dell'incentivo
          spettante per le produzioni da  impianti  nuovi;  nel  caso
          degli impianti alimentati a biomassa, ivi  compresi  quelli
          alimentati con  la  frazione  biodegradabile  dei  rifiuti,
          l'incentivo   massimo   riconoscibile   non   puo'   essere
          superiore, per  gli  interventi  di  rifacimento  parziale,
          all'80%(percento) e,  per  gli  interventi  di  rifacimento
          totale, al 90%(percento) dell'incentivo  spettante  per  le
          produzioni da impianti nuovi; 
                  iii. l'incentivo in ogni caso non si  applica  alle
          opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per
          adeguare l'impianto a prescrizioni di legge; 
                  iv. l'incentivo non si applica alle  produzioni  da
          impianti che beneficiano di incentivi gia' attribuiti  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti
          ai sensi del presente articolo, per tutto il periodo per il
          quale e' erogato l'incentivo in godimento. 
                i-bis)    deve    essere    assicurata    prioritaria
          possibilita'  di  partecipazione  agli  incentivi   a   chi
          installi  impianti  fotovoltaici  a  seguito  di  rimozione
          dell'amianto, con  agevolazioni  premiali  e  modalita'  di
          partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini: 
                1) non e' necessario che l'area dove e'  avvenuta  la
          sostituzione dell'amianto coincida con  quella  dove  viene
          installato l'impianto, purche'  l'impianto  sia  installato
          sullo stesso edificio  o  in  altri  edifici  catastalmente
          confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto; 
                2) gli impianti fotovoltaici  potranno  occupare  una
          superficie  maggiore  di  quella  dell'amianto  sostituito,
          fermo  restando  che  in  tale   caso   saranno   decurtati
          proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi
          per la sostituzione dell'amianto; 
              i-ter)   qualora   nel   corso   delle   procedure   di
          assegnazione degli incentivi si  verifichi  un  eccesso  di
          offerta per gli impianti  sopra  o  sotto  una  determinata
          soglia di potenza, con il decreto di cui  al  comma  5,  la
          parte degli incentivi non assegnati puo'  essere  destinata
          ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove  vi
          sia eccesso di domanda. 
              3.- 4 (Omissis). 
              5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare e, per i profili di  competenza,  con
          il Ministro delle politiche agricole e  forestali,  sentite
          l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas   e   la
          Conferenza  unificata,  di  cui  all'art.  8  del   decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
          modalita' per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di
          cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri  di  cui
          ai precedenti commi 2, 3 e 4. I  decreti  disciplinano,  in
          particolare: 
                a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli
          impianti che  entrano  in  esercizio  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in  applicazione
          del comma 4, ferme restando le diverse  decorrenze  fissate
          ai sensi dei decreti attuativi  previsti  dall'art.  7  del
          decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387  nonche'  i
          valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli
          impianti sottoposti alle procedure d'asta; 
                b) le modalita' con cui il GSE seleziona  i  soggetti
          aventi  diritto  agli  incentivi  attraverso  le  procedure
          d'asta; 
                c) le modalita' per la  transizione  dal  vecchio  al
          nuovo meccanismo di incentivazione.  In  particolare,  sono
          stabilite le modalita' con le quali il diritto a fruire dei
          certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da
          impianti non alimentati da fonti rinnovabili, e'  commutato
          nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di  diritto
          ai  certificati  verdi,  a  un  incentivo  ricadente  nella
          tipologia di cui al  comma  3,  in  modo  da  garantire  la
          redditivita' degli investimenti effettuati; 
                d) le modalita' di calcolo e  di  applicazione  degli
          incentivi per le produzioni imputabili a fonti  rinnovabili
          in centrali ibride; 
                e)  le  modalita'  con  le  quali  e'  modificato  il
          meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti,  anche
          in esercizio, che accedono a  tale  servizio,  al  fine  di
          semplificarne la fruizione; 
                f) le modalita' di aggiornamento degli  incentivi  di
          cui al comma 3 e degli incentivi a base d'asta  di  cui  al
          comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri: 
                  i. la revisione e' effettuata, per la prima  volta,
          decorsi due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          provvedimento di cui alla lettera  a)  e,  successivamente,
          ogni tre anni; 
                  ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al
          comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio
          decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
          di determinazione dei nuovi valori; 
                  iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza
          da installare per ciascuna fonte e tipologia  di  impianto,
          in coerenza con la progressione temporale di  cui  all'art.
          3, comma 3; 
                  iv.  possono  essere  riviste  le  percentuali   di
          cumulabilita' di cui all'art. 26; 
                g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4,
          tenendo  conto  delle  specifiche   caratteristiche   delle
          diverse  tipologie  di  impianto,  al  fine  di   aumentare
          l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione; 
                h) le condizioni in presenza delle quali, in  seguito
          ad  interventi  tecnologici   sugli   impianti   da   fonti
          rinnovabili   non   programmabili    volti    a    renderne
          programmabile  la  produzione  ovvero   a   migliorare   la
          prevedibilita'  delle  immissioni  in  rete,  puo'   essere
          riconosciuto  un  incremento  degli  incentivi  di  cui  al
          presente  articolo.  Con  il  medesimo  provvedimento  puo'
          essere individuata la data a decorrere dalla quale i  nuovi
          impianti  accedono  agli  incentivi  di  cui  al   presente
          articolo esclusivamente se dotati di  tale  configurazione.
          Tale data non puo' essere antecedente al 1° gennaio 2018; 
                i) fatto salvo quanto previsto all'art. 23, comma  3,
          ulteriori   requisiti   soggettivi   per   l'accesso   agli
          incentivi. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 42  del  citato
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante Attuazione
          della  direttiva  2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso
          dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
          successiva  abrogazione  delle   direttive   2001/77/CE   e
          2003/30/CE, come modificato dalla presente legge. 
              «Art.  42  (Controlli  e   sanzioni   in   materia   di
          incentivi). - 1.  L'erogazione  di  incentivi  nei  settori
          elettrico,  termico  e   dell'efficienza   energetica,   di
          competenza del GSE, e' subordinata alla verifica  dei  dati
          forniti dai soggetti responsabili che  presentano  istanza.
          La verifica, che  puo'  essere  affidata  anche  agli  enti
          controllati dal GSE, e' effettuata attraverso il  controllo
          della documentazione trasmessa,  nonche'  con  controlli  a
          campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per  i
          quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di
          pubblico ufficiale, sono svolti anche  senza  preavviso  ed
          hanno ad oggetto la documentazione  relativa  all'impianto,
          la sua  configurazione  impiantistica  e  le  modalita'  di
          connessione alla rete elettrica. 
              2. Restano ferme le competenze in tema di  controlli  e
          verifiche   spettanti   alle    amministrazioni    statali,
          regionali, agli enti locali nonche'  ai  gestori  di  rete.
          Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalita' stabilite ai fini
          dell'applicazione dell'art.  1,  comma  382-septies,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  i   controlli   sulla
          provenienza  e  tracciabilita'  di   biomasse,   biogas   e
          bioliquidi sostenibili. 
              3.  Nel  caso  in   cui   le   violazioni   riscontrate
          nell'ambito dei controlli di cui  ai  commi  1  e  2  siano
          rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi,  il  GSE
          in presenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza
          ovvero la decadenza dagli incentivi,  nonche'  il  recupero
          delle somme gia' erogate, e trasmette all'Autorita' l'esito
          degli  accertamenti  effettuati  per  l'applicazione  delle
          sanzioni di cui all'art. 2, comma  20,  lettera  c),  della
          legge 14 novembre  1995,  n.  481.  In  deroga  al  periodo
          precedente, al  fine  di  salvaguardare  la  produzione  di
          energia  da  fonti  rinnovabili,  l'energia  termica  e  il
          risparmio  energetico,  conseguente  agli   interventi   di
          efficientamento,   degli   impianti    che    al    momento
          dell'accertamento della violazione percepiscono  incentivi,
          il GSE dispone la  decurtazione  dell'incentivo  in  misura
          ricompresa  fra  il  10  e  il  50  per  cento  in  ragione
          dell'entita'  della  violazione.  Nel  caso   in   cui   le
          violazioni siano  spontaneamente  denunciate  dal  soggetto
          responsabile al di fuori di un procedimento di  verifica  e
          controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte  della
          meta'. 
              3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito  delle  istruttorie
          di valutazione delle richieste di verifica e certificazione
          dei risparmi aventi ad oggetto il  rilascio  di  titoli  di
          efficienza energetica di cui all'art. 29 ovvero nell'ambito
          di  attivita'  di  verifica,  il  GSE  riscontri   la   non
          rispondenza  del  progetto  proposto   e   approvato   alla
          normativa vigente alla data di presentazione del progetto e
          tali difformita' non derivino da  documenti  non  veritieri
          ovvero  da  dichiarazioni  false   o   mendaci   rese   dal
          proponente,  e'  disposto  il   rigetto   dell'istanza   di
          rendicontazione  o  l'annullamento  del  provvedimento   di
          riconoscimento dei titoli in ottemperanza  alle  condizioni
          di cui al comma precedente, secondo le modalita' di cui  al
          comma 3-ter. 
              3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti  del
          rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito
          dell'istruttoria,  decorrono  dall'inizio  del  periodo  di
          rendicontazione  oggetto  della  richiesta  di  verifica  e
          certificazione dei risparmi. Gli effetti  dell'annullamento
          del  provvedimento,  disposto  a   seguito   di   verifica,
          decorrono  dall'adozione   del   provvedimento   di   esito
          dell'attivita' di verifica.  Per  entrambe  le  fattispecie
          indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate
          relative ai progetti standard,  analitici  o  a  consuntivo
          ((...)). Le modalita' di cui al primo periodo si  applicano
          anche alle  verifiche  e  alle  istruttorie  relative  alle
          richieste di verifica e certificazione  dei  risparmi  gia'
          concluse. 
              3-quater. Al fine di  salvaguardare  le  iniziative  di
          realizzazione di impianti fotovoltaici di  piccola  taglia,
          salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato
          l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3
          kW nei quali, a seguito di verifica,  risultino  installati
          moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti
          alla normativa di riferimento, si applica una  decurtazione
          del 10 per cento della tariffa incentivante sin dalla  data
          di decorrenza della convenzione,  fermo  restando,  ove  ne
          ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di  cui
          all'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 5 maggio  2011,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'art. 5,
          comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico   5   luglio   2012,   pubblicato   nel
          Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159
          del 10 luglio 2012, fermo restando il  diritto  di  rivalsa
          del beneficiario nei confronti  dei  soggetti  responsabili
          della   non   conformita'   dei   moduli   installati.   La
          decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si
          applica   anche   agli   impianti   ai   quali   e'   stata
          precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento,
          prevista dalle disposizioni previgenti. 
              4.  Per  le  finalita'  di   cui   al   comma   3,   le
          amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai  controlli
          relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la
          costruzione  e  l'esercizio   degli   impianti   da   fonti
          rinnovabili, fermo restando il  potere  sanzionatorio  loro
          spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli
          accertamenti effettuati, nel  caso  in  cui  le  violazioni
          riscontrate siano rilevanti ai fini  dell'erogazione  degli
          incentivi. 
              4-bis.  Al  fine  di  salvaguardare  la  produzione  di
          energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici,  agli
          impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali,  a  seguito
          di verifiche o controlli, risultano installati  moduli  non
          certificati  o  con  certificazioni  non  rispondenti  alla
          normativa  di  riferimento  e  per  i  quali  il   soggetto
          beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le
          azioni consentite dalla legge nei  confronti  dei  soggetti
          responsabili della non conformita' dei moduli, si  applica,
          su  istanza  del  medesimo   soggetto   beneficiario,   una
          decurtazione del 10 per cento  della  tariffa  incentivante
          base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza  della
          convenzione con  il  GSE.  Non  si  applicano  comunque  le
          maggiorazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera d),  del
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  5  maggio
          2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  109  del  12
          maggio 2011, e all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  luglio  2012,
          pubblicato nel supplemento ordinario n. 143  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012. La decurtazione del 10
          per cento della tariffa incentivante si applica anche  agli
          impianti ai quali e'  stata  precedentemente  applicata  la
          decurtazione del 20 per cento, prevista dalle  disposizioni
          previgenti. 
              4-ter. La misura della decurtazione  di  cui  al  comma
          4-bis e' dimezzata qualora la mancanza di certificazione  o
          la mancata rispondenza della certificazione alla  normativa
          di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al
          di fuori di un procedimento di verifica o controllo. 
              4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi  4-bis  e
          4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea  documentazione
          prodotta  dagli  istanti  secondo  modalita'  proporzionate
          indicate dallo stesso  GSE,  la  sostanziale  ed  effettiva
          rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la
          loro perfetta funzionalita' e sicurezza. 
              4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di  rivalsa  del
          beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili  della
          non conformita' dei moduli. Restano ferme  eventuali  altre
          responsabilita' civili e penali del soggetto beneficiario e
          le conseguenze di eventuali altre violazioni  ai  fini  del
          diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi. 
              4-sexies. Al fine di  salvaguardare  la  produzione  di
          energia elettrica derivante da impianti eolici,  tutti  gli
          impianti  eolici  gia'  iscritti  in  posizione  utile  nel
          registro EOLN-RG2012, ai quali e'  stato  negato  l'accesso
          agli  incentivi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico   6   luglio   2012,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159
          del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione  della
          data del titolo  autorizzativo  in  sede  di  registrazione
          dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi  agli
          incentivi previsti dalla normativa per  tale  registro.  La
          riammissione avviene a condizione che l'errata  indicazione
          della   data   del   titolo   autorizzativo    non    abbia
          effettivamente  portato  all'impianto   un   vantaggio   in
          relazione alla sua posizione in graduatoria. 
              5. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  il  GSE  fornisce  al  Ministero  dello
          sviluppo economico gli elementi per la definizione  di  una
          disciplina organica dei controlli che,  in  conformita'  ai
          principi  di  efficienza,  efficacia  e   proporzionalita',
          stabilisca: a) le modalita' con le quali i gestori di  rete
          forniscono supporto operativo al GSE per la verifica  degli
          impianti di  produzione  di  energia  elettrica  e  per  la
          certificazione  delle  misure  elettriche   necessarie   al
          rilascio  degli  incentivi;  b)   le   procedure   per   lo
          svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza  del
          GSE; c) le violazioni  rilevanti  ai  fini  dell'erogazione
          degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di
          impianto e potenza nominale; c-bis) le violazioni che danno
          luogo a decurtazione dell'incentivo  ai  sensi  dell'ultimo
          periodo del comma 3. d) le modalita' con cui sono  messe  a
          disposizione   delle   autorita'    pubbliche    competenti
          all'erogazione di incentivi  le  informazioni  relative  ai
          soggetti esclusi ai sensi dell'art.  23,  comma  3;  e)  le
          modalita'  con  cui  il  GSE  trasmette  all'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas gli esiti delle istruttorie ai
          fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3. 
              6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di  cui
          al comma 5,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
          proprio decreto, definisce la disciplina dei  controlli  di
          cui al medesimo comma 5. 
              7.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          definisce le modalita' con le  quali  gli  eventuali  costi
          connessi alle attivita' di controllo  trovano  copertura  a
          valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e
          del gas, nonche' le modalita'  con  le  quali  gli  importi
          derivanti dall'irrogazione delle sanzioni  sono  portati  a
          riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione  delle
          fonti rinnovabili.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.  1199,
          recante Semplificazione  dei  procedimenti  in  materia  di
          ricorsi amministrativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 gennaio 1972, n. 13: 
              «Art.  11  (Istruttoria  del  ricorso  -  Richiesta  di
          parere). -  Entro  centoventi  giorni  dalla  scadenza  del
          termine previsto dall'art. 9,  quarto  comma,  il  ricorso,
          istruito dal Ministero competente,  e'  trasmesso,  insieme
          con gli atti e  i  documenti  che  vi  si  riferiscono,  al
          Consiglio di Stato per il parere. 
              Trascorso  il  detto  termine,   il   ricorrente   puo'
          richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se
          il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio  di  Stato.  In
          caso di risposta  negativa  o  di  mancata  risposta  entro
          trenta  giorni,  lo  stesso  ricorrente   puo'   depositare
          direttamente copia  del  ricorso  presso  il  Consiglio  di
          Stato. 
              I ricorsi  con  i  quali  si  impugnano  atti  di  enti
          pubblici in materie  per  le  quali  manchi  uno  specifico
          collegamento con le competenze di un determinato  Ministero
          devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri che ne cura la relativa istruttoria.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 65  del  citato
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  recante  Disposizioni
          urgenti   per   la   concorrenza,   lo    sviluppo    delle
          infrastrutture  e  la   competitivita',   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge. 
              «Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo).  -
          1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a
          terra in aree agricole non  e'  consentito  l'accesso  agli
          incentivi statali di cui al  decreto  legislativo  3  marzo
          2011, n. 28. 
              1-bis. Il comma 1 non si applica agli  impianti  solari
          fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti  di
          interesse nazionale  purche'  siano  stati  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo
          2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso  agli  incentivi  per
          tali impianti non necessita  di  ulteriori  attestazioni  e
          dichiarazioni.)) 
              1-ter. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti
          solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti  di
          discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di  cave  non
          suscettibili  di  ulteriore  sfruttamento  per   le   quali
          l'autorita'  competente  al  rilascio   dell'autorizzazione
          abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di
          recupero  e  ripristino  ambientale  previste  nel   titolo
          autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali  vigenti,
          autorizzati ai sensi dell'art.  4,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni  caso  l'accesso
          agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori
          attestazioni e dichiarazioni. 
              2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e
          da realizzare su terreni nella disponibilita'  del  demanio
          militare e agli impianti  solari  fotovoltaici  con  moduli
          collocati  a  terra  da  installare  in  aree  classificate
          agricole alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, che hanno  conseguito  il
          titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, a condizione  in
          ogni  caso  che  l'impianto  entri   in   esercizio   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto.  Detti  impianti
          debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4
          e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.
          28. E' fatto inoltre salvo  quanto  previsto  dal  comma  6
          dell'art. 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a
          condizione che l'impianto entri in esercizio entro sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
              3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          assicura,  nel  rispetto  dei  principi   della   normativa
          dell'Unione europea, la priorita' di connessione alla  rete
          elettrica per un solo impianto  di  produzione  di  energia
          elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore  ai
          200 kW per ciascuna azienda agricola. 
              4. I commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 3
          marzo 2011,  n.  28,  sono  abrogati,  fatto  salvo  quanto
          disposto dal secondo periodo del comma 2. 
              5. Il comma 4-bis dell'art. 12 del decreto  legislativo
          29 dicembre 2003, n. 387, introdotto  dall'art.  27,  comma
          42, della legge 23 luglio  2009,  n.  99,  deve  intendersi
          riferito  esclusivamente  alla  realizzazione  di  impianti
          alimentati a biomasse situati  in  aree  classificate  come
          zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  36,  comma  5,
          del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,   recante
          Disposizioni urgenti in  materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          19 dicembre 2019, n. 157: 
              «Art. 36 (Incentivi Conto Energia). - (Omissis). 
              5. La definizione si perfeziona  con  la  presentazione
          della comunicazione di cui al comma 3 e  con  il  pagamento
          degli importi dovuti ai sensi del presente  articolo  entro
          il 30 giugno 2020. 
              (Omissis).».