Art. 56
Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti
o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni
nuovi impianti, nonche' di spalma incentivi
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali
ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la
valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle
variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto
proposto.»;
b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli
interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad
autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione
unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica
diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti
autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli
interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici
ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni
fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica
di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, fermi restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis, comma
5.»;
d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
«Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata). -
1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, ne'
sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e
sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di
cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche
di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli
impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza
elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle
seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione
della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento
delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio
non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che,
anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri
componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto,
comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore
al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non
superiore al 20 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di
sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo,
nonche', per gli edifici a uso residenziale, interventi che non
comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione
dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su
cui i moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento
della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni
fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li
ospitano non superiore al 15 per cento.
2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un
impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati
al comma 1, il proponente presenta all'autorita' competente per la
medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La
dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle
modalita' di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni
altra valutazione gia' avviata, ivi incluse quelle ambientali.
3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al di fuori
delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i
progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle
coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di
edifici residenziali, nonche' i progetti di nuovi impianti
fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di
coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui e' operata la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.
4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita'
degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse
presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una
dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e
igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla
dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione
alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.
5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti
anche su impianti in corso di incentivazione. L'incremento di
produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore
alle soglie di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e' qualificato come ottenuto da
potenziamento non incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le
procedure adottate in attuazione dell'articolo 30 del citato decreto
del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra,
le modalita' di svolgimento delle attivita' di controllo ai sensi
dell'articolo 42.».
2. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, dopo le parole «nonche' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti stessi,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in
interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,».
2-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di
usufruire di una disciplina piu' favorevole alla loro effettiva
diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti
di produzione di energia elettrica sono classificati come opere
connesse ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari
di impianti che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi
di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento
sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24,
comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonche' ad
eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o
delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche
in esecuzione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di
cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza
che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non
dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo
stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione percentuale
della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5
punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli
impianti a registri, la tariffa di riferimento e' ridotta di 3 punti
percentuali.
5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito, ai
bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni di cui
al medesimo comma 3 e al comma 4.
6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto
delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione
delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo
24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«i-bis) deve essere assicurata prioritaria possibilita' di
partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a
seguito di rimozione dell'amianto, con agevolazioni premiali e
modalita' di partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini:
1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta la sostituzione
dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto,
pur- che' l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri
edifici catastalmente confinanti nella disponibilita' dello stesso
soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie
maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in
tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i
benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;
i-ter) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli
incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o
sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al
comma 5, la parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata
ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia
eccesso di domanda».
7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono
apportare le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, le parole: «incentivi nel settore elettrico e
termico» sono sostituite dalle seguenti: «incentivi nei settori
elettrico, termico e dell'efficienza energetica»;
a) al comma 3, dopo le parole «Nel caso in cui le violazioni
riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE» sono
aggiunte le seguenti: «in presenza dei presupposti di cui
all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241».
a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: «al fine di
salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli
impianti» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di salvaguardare
la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il
risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento,
degli impianti»;
b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Nei casi in
cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di
verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio
di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 ovvero
nell'ambito di attivita' di verifica, il GSE riscontri la non
rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente
alla data di presentazione del progetto e tali difformita' non
derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o
mendaci rese dal proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di
rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento
dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma
precedente, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter»;
c) al comma 3-ter dopo le parole «Per entrambe le fattispecie
indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate» sono
aggiunte le seguenti: «relative ai progetti standard, analitici o a
consuntivo» e le parole «relative ai progetti medesimi» sono
soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti
di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di
annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a
quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli
incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonche'
di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi
straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non e'
intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso
atto della documentazione gia' nella propria disponibilita' e di
eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal
proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro
il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione
dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui
al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta
dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del
GSE e' oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza
di condanna, anche non definitiva.
8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici
da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale
purche' siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso
agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori
attestazioni e dichiarazioni.
1-ter. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti solari
fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi
e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento per le quali l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle
attivita' di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo
autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli
incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e
dichiarazioni.
8-ter. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui
all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
e' differita al 31 dicembre 2020».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e 6
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE., pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Principi generali). - 1. Al fine di favorire
lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel
rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e
Regioni, degli obiettivi di cui all'art. 3, la costruzione
e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure
amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e
adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di
ogni singola applicazione.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' regolata, secondo
un criterio di proporzionalita': a) dall'autorizzazione
unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'art. 5 del
presente decreto; b) dalla procedura abilitativa
semplificata di cui all'art. 6, ovvero c) dalla
comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera di
cui all'art. 6, comma 11.
3. Al fine di evitare l'elusione della normativa di
tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della
salute e della pubblica incolumita', fermo restando quanto
disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in
particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto
attiene all'individuazione degli impianti e al
convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province
autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di
piu' progetti per la realizzazione di impianti alimentati
da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in
aree contigue sono da valutare in termini cumulativi
nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.
4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di
sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia
prodotta da una pluralita' di impianti non inserite nei
preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con
il procedimento di cui all'art. 16, salvaguardando
l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle
reti e di sviluppo degli impianti di produzione.
5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento
dei rifiuti, e' fatto salvo quanto disposto dall'art. 182,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono stabilite specifiche
procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed
adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di
impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione
di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti
rinnovabili.
6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a
integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e
potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad
oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto
sull'ambiente indotte dal progetto proposto.».
«Art. 5 (Autorizzazione Unica). - 1. Fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti, nonche' le modifiche
sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti
all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal
presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le
condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387
del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10
del medesimo art. 12, nonche' dalle relative disposizioni
delle Regioni e delle Province autonome.
2. All'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387
del 2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista,
della verifica di assoggettabilita' sul progetto
preliminare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine
massimo per la conclusione del procedimento unico non puo'
essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi
previsti dall'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, per il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza
unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna
tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di
modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad
autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo
dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate
come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla
modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati
e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'art. 6, fatto salvo
quanto disposto dall'art. 6-bis. Non sono considerati
sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui
all'art. 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui
progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che
non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli
apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area
destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di
verifica di assoggettabilita' e valutazione di impatto
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
4. Qualora il procedimento di cui all'art. 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato
alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni,
secondo modalita' stabilite dalle stesse, le informazioni e
i dati sulle autorizzazioni rilasciate. 5. Le disposizioni
di cui al comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del
presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.».
«Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia
rinnovabile). - 1. Ferme restando le disposizioni
tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
delle linee guida, adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica
la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi
seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo
cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici
adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal
gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'art. 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati
alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati
tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il
comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si
applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al
comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal
comma 11 dell'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione
di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve ritenersi
assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui
all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella
competenza comunale e non siano allegati alla
dichiarazione, il Comune provvede a renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la
conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi
dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro
il termine di cui al periodo precedente, l'interessato puo'
adire i rimedi di tutela di cui all'art. 117 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l'attivita' di
costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1
sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di
amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non
siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione
comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca,
entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione,
una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma
2 e' sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso
ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14-ter,
comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai
sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della medesima legge 7
agosto 1990, n. 241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere
completata entro tre anni dal perfezionamento della
procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o
5. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune la
data di ultimazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento
della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere
la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1
agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico,
definendo altresi' i casi in cui, essendo previste
autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di
amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e
l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono
assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'art. 5. Le
Regioni e le Province autonome stabiliscono altresi' le
modalita' e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono
alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui
titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalita' di
cui all'art. 16, comma 2. Con le medesime modalita' di cui
al presente comma, le Regioni e le Province autonome
prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori
commisurati alla potenza dell'impianto.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
previgente disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in
edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee
guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad
applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli
impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome
possono estendere il regime della comunicazione di cui al
precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da
fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW,
nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza
da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in
materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela
delle risorse idriche, fermi restando l'art. 6-bis e l'art.
7-bis, comma 5.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 12, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti (24).
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero,
per impianti con potenza termica installata pari o
superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia
di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal
Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e
4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione
e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso
del demanio marittimo da parte della competente autorita'
marittima.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo
espletamento, qualora prevista, della verifica di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'art.
20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico non puo' essere
superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti
dall'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, per il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti
per produzione di biometano di nuova costruzione, e per
impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita'
e le procedure conseguenti per le opere connesse, il
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del
suolo su cui realizzare l'impianto.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) per
i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere
ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti
piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto
delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, art. 14.
8.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'art. 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante Interventi
urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9:
«Art. 1 (Disposizioni per la riduzione dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi
strategici dell'energia geotermica, in materia di
certificazione energetica degli edifici e di condominio, e
per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela
ambientale). - 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto i criteri per la determinazione
dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai
clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo
conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento
orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi
garantiti, definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas ai fini dell'applicazione dell'art. 13, commi 3 e
4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
dell'art. 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario
nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti
che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe
elettriche sull'energia prodotta, ad eccezione dell'energia
elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza
nominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di
potenza elettrica fino a 500 kW.
3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e
sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie
rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel
medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori
di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di
impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di
certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe
premio possono, per i medesimi impianti, in misura
alternativa:
a) continuare a godere del regime incentivante
spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso,
per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del
periodo di diritto al regime incentivante, interventi di
qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno
diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti,
incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei
prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;
b) optare per una rimodulazione dell'incentivo
spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile
dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno
del mese successivo al termine di cui al comma 5, il
produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale
specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, da applicarsi per un periodo
rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo
dell'incentivazione spettante alla medesima data
incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di
riduzione e' applicata:
1) per gli impianti a certificati verdi, al
coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata
alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al
valore della tariffa spettante al netto del prezzo di
cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'art. 13,
comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
registrato nell'anno precedente;
3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima
tariffa premio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24, comma 2,
come modificato dalla presente legge, e 5, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale28 marzo 2011, n. 71,
S.O.:
«Art. 24 (Meccanismi di incentivazione). - 1.
(Omissis).
2. La produzione di energia elettrica dagli impianti di
cui al comma 1 e' incentivata sulla base dei seguenti
criteri generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
b) il periodo di diritto all'incentivo e' pari alla
vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie
di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio
dello stesso;
c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di
diritto e puo' tener conto del valore economico
dell'energia prodotta;
d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di
diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile
dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti
di cui al comma 5;
e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del
presente comma e dalla lettera c) del comma 5, l'incentivo
e' attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi
impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di
integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati,
limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, e da centrali
ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da
fonti rinnovabili;
f) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da
impianti solari fotovoltaici e' superiore per gli impianti
ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto del maggior
rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;
g) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili
l'incentivo tiene conto della tracciabilita' e della
provenienza della materia prima, nonche' dell'esigenza di
destinare prioritariamente:
i. le biomasse legnose trattate per via
esclusivamente meccanica all'utilizzo termico;
ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i
trasporti;
iii. il biometano all'immissione nella rete del gas
naturale e all'utilizzo nei trasporti;
h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in
aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo e'
finalizzato a promuovere:
i. l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di
biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle
attivita' agricole, agro-alimentari, agro-industriali, di
allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da
coltivazioni dedicate non alimentari, nonche' di biomasse e
bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti
quadri e da intese di filiera;
ii. la realizzazione di impianti operanti in
cogenerazione;
iii. la realizzazione e l'esercizio, da parte di
imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e
biogas asserviti alle attivita' agricole, in particolare di
micro e minicogenerazione, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto conto di
quanto previsto all'art. 23, comma 1;
i) l'incentivo e' altresi' attribuito, per
contingenti di potenza, alla produzione da impianti oggetto
di interventi di rifacimento totale o parziale, nel
rispetto dei seguenti criteri:
i. l'intervento e' eseguito su impianti che siano
in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della
vita utile convenzionale dell'impianto;
ii. l'incentivo massimo riconoscibile non puo'
essere superiore, per gli interventi di rifacimento
parziale, al 25%(percento) e, per gli interventi di
rifacimento totale, al 50%(percento) dell'incentivo
spettante per le produzioni da impianti nuovi; nel caso
degli impianti alimentati a biomassa, ivi compresi quelli
alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti,
l'incentivo massimo riconoscibile non puo' essere
superiore, per gli interventi di rifacimento parziale,
all'80%(percento) e, per gli interventi di rifacimento
totale, al 90%(percento) dell'incentivo spettante per le
produzioni da impianti nuovi;
iii. l'incentivo in ogni caso non si applica alle
opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per
adeguare l'impianto a prescrizioni di legge;
iv. l'incentivo non si applica alle produzioni da
impianti che beneficiano di incentivi gia' attribuiti alla
data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti
ai sensi del presente articolo, per tutto il periodo per il
quale e' erogato l'incentivo in godimento.
i-bis) deve essere assicurata prioritaria
possibilita' di partecipazione agli incentivi a chi
installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione
dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalita' di
partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini:
1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta la
sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene
installato l'impianto, purche' l'impianto sia installato
sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente
confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una
superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito,
fermo restando che in tale caso saranno decurtati
proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi
per la sostituzione dell'amianto;
i-ter) qualora nel corso delle procedure di
assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di
offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata
soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, la
parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata
ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi
sia eccesso di domanda.
3.- 4 (Omissis).
5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e, per i profili di competenza, con
il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la
Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di
cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui
ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in
particolare:
a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli
impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in applicazione
del comma 4, ferme restando le diverse decorrenze fissate
ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'art. 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nonche' i
valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli
impianti sottoposti alle procedure d'asta;
b) le modalita' con cui il GSE seleziona i soggetti
aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure
d'asta;
c) le modalita' per la transizione dal vecchio al
nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare, sono
stabilite le modalita' con le quali il diritto a fruire dei
certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da
impianti non alimentati da fonti rinnovabili, e' commutato
nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto
ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella
tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la
redditivita' degli investimenti effettuati;
d) le modalita' di calcolo e di applicazione degli
incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili
in centrali ibride;
e) le modalita' con le quali e' modificato il
meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche
in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di
semplificarne la fruizione;
f) le modalita' di aggiornamento degli incentivi di
cui al comma 3 e degli incentivi a base d'asta di cui al
comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima volta,
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui alla lettera a) e, successivamente,
ogni tre anni;
ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al
comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio
decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
di determinazione dei nuovi valori;
iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza
da installare per ciascuna fonte e tipologia di impianto,
in coerenza con la progressione temporale di cui all'art.
3, comma 3;
iv. possono essere riviste le percentuali di
cumulabilita' di cui all'art. 26;
g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4,
tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle
diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare
l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione;
h) le condizioni in presenza delle quali, in seguito
ad interventi tecnologici sugli impianti da fonti
rinnovabili non programmabili volti a renderne
programmabile la produzione ovvero a migliorare la
prevedibilita' delle immissioni in rete, puo' essere
riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al
presente articolo. Con il medesimo provvedimento puo'
essere individuata la data a decorrere dalla quale i nuovi
impianti accedono agli incentivi di cui al presente
articolo esclusivamente se dotati di tale configurazione.
Tale data non puo' essere antecedente al 1° gennaio 2018;
i) fatto salvo quanto previsto all'art. 23, comma 3,
ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso agli
incentivi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 42 del citato
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE, come modificato dalla presente legge.
«Art. 42 (Controlli e sanzioni in materia di
incentivi). - 1. L'erogazione di incentivi nei settori
elettrico, termico e dell'efficienza energetica, di
competenza del GSE, e' subordinata alla verifica dei dati
forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza.
La verifica, che puo' essere affidata anche agli enti
controllati dal GSE, e' effettuata attraverso il controllo
della documentazione trasmessa, nonche' con controlli a
campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per i
quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di
pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed
hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto,
la sua configurazione impiantistica e le modalita' di
connessione alla rete elettrica.
2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e
verifiche spettanti alle amministrazioni statali,
regionali, agli enti locali nonche' ai gestori di rete.
Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalita' stabilite ai fini
dell'applicazione dell'art. 1, comma 382-septies, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla
provenienza e tracciabilita' di biomasse, biogas e
bioliquidi sostenibili.
3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE
in presenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza
ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero
delle somme gia' erogate, e trasmette all'Autorita' l'esito
degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle
sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della
legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo
precedente, al fine di salvaguardare la produzione di
energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il
risparmio energetico, conseguente agli interventi di
efficientamento, degli impianti che al momento
dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi,
il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura
ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione
dell'entita' della violazione. Nel caso in cui le
violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto
responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e
controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della
meta'.
3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie
di valutazione delle richieste di verifica e certificazione
dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di
efficienza energetica di cui all'art. 29 ovvero nell'ambito
di attivita' di verifica, il GSE riscontri la non
rispondenza del progetto proposto e approvato alla
normativa vigente alla data di presentazione del progetto e
tali difformita' non derivino da documenti non veritieri
ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal
proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di
rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di
riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni
di cui al comma precedente, secondo le modalita' di cui al
comma 3-ter.
3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del
rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito
dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di
rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e
certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento
del provvedimento, disposto a seguito di verifica,
decorrono dall'adozione del provvedimento di esito
dell'attivita' di verifica. Per entrambe le fattispecie
indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate
relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo
((...)). Le modalita' di cui al primo periodo si applicano
anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle
richieste di verifica e certificazione dei risparmi gia'
concluse.
3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di
realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia,
salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato
l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3
kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati
moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti
alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione
del 10 per cento della tariffa incentivante sin dalla data
di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne
ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui
all'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'art. 5,
comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa
del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili
della non conformita' dei moduli installati. La
decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si
applica anche agli impianti ai quali e' stata
precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento,
prevista dalle disposizioni previgenti.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, le
amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli
relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la
costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti
rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio loro
spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli
accertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni
riscontrate siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi.
4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di
energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli
impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito
di verifiche o controlli, risultano installati moduli non
certificati o con certificazioni non rispondenti alla
normativa di riferimento e per i quali il soggetto
beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le
azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti
responsabili della non conformita' dei moduli, si applica,
su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una
decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante
base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della
convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le
maggiorazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12
maggio 2011, e all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012. La decurtazione del 10
per cento della tariffa incentivante si applica anche agli
impianti ai quali e' stata precedentemente applicata la
decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni
previgenti.
4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma
4-bis e' dimezzata qualora la mancanza di certificazione o
la mancata rispondenza della certificazione alla normativa
di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al
di fuori di un procedimento di verifica o controllo.
4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e
4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione
prodotta dagli istanti secondo modalita' proporzionate
indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva
rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la
loro perfetta funzionalita' e sicurezza.
4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del
beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della
non conformita' dei moduli. Restano ferme eventuali altre
responsabilita' civili e penali del soggetto beneficiario e
le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del
diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.
4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di
energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli
impianti eolici gia' iscritti in posizione utile nel
registro EOLN-RG2012, ai quali e' stato negato l'accesso
agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della
data del titolo autorizzativo in sede di registrazione
dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli
incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La
riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione
della data del titolo autorizzativo non abbia
effettivamente portato all'impianto un vantaggio in
relazione alla sua posizione in graduatoria.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il GSE fornisce al Ministero dello
sviluppo economico gli elementi per la definizione di una
disciplina organica dei controlli che, in conformita' ai
principi di efficienza, efficacia e proporzionalita',
stabilisca: a) le modalita' con le quali i gestori di rete
forniscono supporto operativo al GSE per la verifica degli
impianti di produzione di energia elettrica e per la
certificazione delle misure elettriche necessarie al
rilascio degli incentivi; b) le procedure per lo
svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza del
GSE; c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione
degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di
impianto e potenza nominale; c-bis) le violazioni che danno
luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi dell'ultimo
periodo del comma 3. d) le modalita' con cui sono messe a
disposizione delle autorita' pubbliche competenti
all'erogazione di incentivi le informazioni relative ai
soggetti esclusi ai sensi dell'art. 23, comma 3; e) le
modalita' con cui il GSE trasmette all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas gli esiti delle istruttorie ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.
6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui
al comma 5, il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, definisce la disciplina dei controlli di
cui al medesimo comma 5.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' con le quali gli eventuali costi
connessi alle attivita' di controllo trovano copertura a
valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e
del gas, nonche' le modalita' con le quali gli importi
derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono portati a
riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione delle
fonti rinnovabili.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,
recante Semplificazione dei procedimenti in materia di
ricorsi amministrativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 gennaio 1972, n. 13:
«Art. 11 (Istruttoria del ricorso - Richiesta di
parere). - Entro centoventi giorni dalla scadenza del
termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso,
istruito dal Ministero competente, e' trasmesso, insieme
con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al
Consiglio di Stato per il parere.
Trascorso il detto termine, il ricorrente puo'
richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se
il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In
caso di risposta negativa o di mancata risposta entro
trenta giorni, lo stesso ricorrente puo' depositare
direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di
Stato.
I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti
pubblici in materie per le quali manchi uno specifico
collegamento con le competenze di un determinato Ministero
devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei
ministri che ne cura la relativa istruttoria.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 65 del citato
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita', convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come
modificato dalla presente legge.
«Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo). -
1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a
terra in aree agricole non e' consentito l'accesso agli
incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28.
1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari
fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di
interesse nazionale purche' siano stati autorizzati ai
sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per
tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e
dichiarazioni.))
1-ter. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti
solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di
discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non
suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali
l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di
recupero e ripristino ambientale previste nel titolo
autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,
autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso
agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori
attestazioni e dichiarazioni.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e
da realizzare su terreni nella disponibilita' del demanio
militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli
collocati a terra da installare in aree classificate
agricole alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, che hanno conseguito il
titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, a condizione in
ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Detti impianti
debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6
dell'art. 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a
condizione che l'impianto entri in esercizio entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
assicura, nel rispetto dei principi della normativa
dell'Unione europea, la priorita' di connessione alla rete
elettrica per un solo impianto di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai
200 kW per ciascuna azienda agricola.
4. I commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto
disposto dal secondo periodo del comma 2.
5. Il comma 4-bis dell'art. 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'art. 27, comma
42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi
riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti
alimentati a biomasse situati in aree classificate come
zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36, comma 5,
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157:
«Art. 36 (Incentivi Conto Energia). - (Omissis).
5. La definizione si perfeziona con la presentazione
della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento
degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro
il 30 giugno 2020.
(Omissis).».