Art. 57
Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni
di ricarica di veicoli elettrici
1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di
veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti
necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o piu'
punti di ricarica per veicoli elettrici.
2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli
elettrici puo' avvenire:
a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi
quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio,
pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del
veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, e' da
considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di
infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in
conformita' alle disposizioni del codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo
regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al
dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale
e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da
soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le
disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al
citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e
attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta ferma
l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e
dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni
caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti
elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione
di conformita' e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle
leggi vigenti.
4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e
d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti
stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di
ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli
punti di ricarica.
5. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h-bis) e'
sostituita dalla seguente:
«h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli
elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica,
possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare
l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal
termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione
dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di
potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257».
6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo 7 del codice della
strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'installazione, la realizzazione e la gestione
delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al
presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione
in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di
garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e
degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli
circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un
punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o
concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione
di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla
base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una
eventuale suddivisione in lotti.
8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al comune che non
abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente
proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano,
l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale
gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere
c) e d), anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse.
9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone
di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di
spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli
stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia
rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico
deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di
ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che
rimarranno nella disponibilita' del pubblico.
10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui
al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le
condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento, per
l'intero periodo per cui e' stata concessa l'agevolazione, del canone
di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di
spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo
sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.
11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi
plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito da una
dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare
all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui
risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di
telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia
della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi
i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di
sottomissione previsti dalla normativa vigente.
12. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),
entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura
dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli,
applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori
del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre
2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad
energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non
superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.
13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle
esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui
all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.
13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto. 2012, n. 134, dopo le parole: «ad esclusiva trazione
elettrica,» sono inserite le seguenti: «ovvero a trazione ibrida con
l'installazione di motori elettrici,».
14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i
commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
15. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3
agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13
dicembre 2017, cessa di avere efficacia.
16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza
con le disposizioni del presente articolo.
17. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono alle attivita' previste con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
recante Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13
gennaio 2017.
- La direttiva 22 ottobre 2014, n. 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28
ottobre 2014, n. L 307.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante Nuovo codice della strada e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 38, del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo
codice della strada:
«Art. 38 (Segnaletica stradale). - 1. La segnaletica
stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le
prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale
ancorche' in difformita' con le altre regole di
circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici,
esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui
all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali
verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le
prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei
segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le
segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.
3. E' ammessa la collocazione temporanea di segnali
stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza,
urgenza e necessita', ivi comprese le attivita' di
ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al
di sotto della piattaforma stradale in deroga a quanto
disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada
devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali
segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole
della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal
regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri
abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade
sulle quali sia fissato un limite massimo di velocita' pari
o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo,
i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici,
nonche' la loro denominazione, il significato, i tipi, le
caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori,
materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalita' di
tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed
altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di
obbligatorieta'. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni
singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono
esplicazione del significato anche ai fini del
comportamento dell'utente della strada. I segnali sono,
comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o
impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde
a criteri di uniformita' sul territorio nazionale, fissati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti nel rispetto della normativa comunitaria e
internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta
in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti
obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o
reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente
inefficiente o non sia piu' rispondente allo scopo per il
quale e' stata collocata.
8. E' vietato apporre su un segnale di qualsiasi
gruppo, nonche' sul retro dello stesso e sul suo sostegno,
tutto cio' che non e' previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare
alla installazione dei complessi segnaletici di direzione,
in corrispondenza o prossimita' delle intersezioni
stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della
segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e
tutte le strade di proprieta' privata aperte all'uso
pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico,
l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove
adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal
regolamento.
11.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano
in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica
stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle
presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che
violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 422 ad euro 1.694.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada
che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo
o al regolamento o che ne facciano uso improprio delle
segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In
caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni
dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti ponendo a carico dell'ente proprietario
della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione
che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada
delle disposizioni del presente articolo sono regolate
dall'art. 146.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 158, comma 1,
del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante Nuovo codice della strada, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 158 (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli).
- 1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a
livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o
cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i
sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa
segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri
abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
prossimita';
d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali
stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la
vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di
preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e
in prossimita' delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle
aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno
di 5 m dal prolungamento del bordo piu' vicino della
carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui
passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta
dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di
completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe
di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della
stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine
della ricarica. Tale limite temporale non trova
applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei
punti di ricarica di potenza elevata di cui all'art. 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 1, del
citato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
recante Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i
combustibili alternativi:
«Art. 2. Definizioni (Attuazione dell'art. 2, paragrafo
1, della direttiva 2014/94/UE)
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) combustibili alternativi: combustibili o fonti di
energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle
fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il
trasporto e che possono contribuire alla sua
decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali
del settore trasporti. I combustibili alternativi
comprendono anche:
1) elettricita';
2) idrogeno;
3) biocarburanti, quali definiti all'art. 2, comma
1, lettera i)deldecreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
4) combustibili sintetici e paraffinici;
5) gas naturale, compreso il biometano, in forma
gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC,
e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di
seguito GNL;
6) gas di petrolio liquefatto, di seguito
denominato GPL;
b) veicolo elettrico: un veicolo a motore dotato di
un gruppo propulsore contenente almeno una macchina
elettrica non periferica come convertitore di energia con
sistema di accumulo di energia ricaricabile, che puo'
essere ricaricato esternamente;
c) punto di ricarica: un'interfaccia in grado di
caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la
batteria di un veicolo elettrico alla volta;
d) punto di ricarica di potenza standard: un punto di
ricarica, che consente il trasferimento di elettricita' a
un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW,
esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW,
che sono installati in abitazioni private o il cui scopo
principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e che non
sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di
potenza standard e' dettagliato nelle seguenti tipologie:
1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o
inferiore a 22 kW;
e) punto di ricarica di potenza elevata: un punto di
ricarica che consente il trasferimento di elettricita' a un
veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di
ricarica di potenza elevata e' dettagliato nelle seguenti
tipologie:
1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a
50 kW;
2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;
f) fornitura di elettricita' lungo le coste: la
fornitura di alimentazione elettrica alle infrastrutture di
ormeggio a servizio delle navi adibite alla navigazione
marittima o delle navi adibite alla navigazione interna
ormeggiate, effettuata attraverso un'interfaccia
standardizzata con la rete elettrica o con generatore
elettrico isolato alimentato a gas naturale liquefatto -
GNL o idrogeno;
g) punto di ricarica o di rifornimento accessibile al
pubblico: un punto di ricarica o di rifornimento per la
fornitura di combustibile alternativo che garantisce un
accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. L'accesso
non discriminatorio puo' comprendere condizioni diverse di
autenticazione, uso e pagamento. A tal fine, si considera
punto di ricarica aperto al pubblico:
1) un punto di ricarica la cui area di
stazionamento e' accessibile al pubblico, anche mediante
autorizzazione e pagamento di un diritto di accesso;
2) un punto di ricarica collegato a un sistema di
autovetture condivise e accessibile a terzi, anche a
seguito del pagamento del servizio di ricarica;
h) punto di ricarica non accessibile al pubblico:
1) un punto di ricarica installato in un edificio
residenziale privato o in una pertinenza di un edificio
residenziale privato, riservato esclusivamente ai
residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente
alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una
stessa entita', installato all'interno di una recinzione
dipendente da tale entita';
3) un punto di ricarica installato in un'officina
di manutenzione o di riparazione, non accessibile al
pubblico;
i) punto di rifornimento: un impianto di rifornimento
per la fornitura di qualsiasi combustibile alternativo, ad
eccezione del gas naturale liquefatto-GNL, mediante
un'installazione fissa o mobile;
l) punto di rifornimento per il gas naturale
liquefatto-GNL: un impianto di rifornimento per la
fornitura di gas naturale liquefatto-GNL, consistente in un
impianto fisso o mobile, un impianto offshore o un altro
sistema.».
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada,
come modificato dalla presente legge, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 49.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 95, commi 2 e
2-bis del citato decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259,
recante Codice delle comunicazioni elettroniche.
«Art. 95. (Impianti e condutture di energia elettrica -
Interferenze). - (Omissis).
2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato
dall'ispettorato del Ministero, competente per territorio,
per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo
le definizioni di classe adottate nel decreto del
Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non
abbiano interferenze con linee di comunicazione
elettronica;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza
previsti dall'art. 113 del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2-bis. Per le condutture aeree o sotterranee di energia
elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in cavi
cordati ad elica, il nulla osta e' sostituito da una
attestazione di conformita' del gestore.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma 9, del
citato decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257,
recante Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i
combustibili alternativi:
«Art. 4. Disposizioni specifiche per la fornitura di
elettricita' per il trasporto. Sezione a) del Quadro
Strategico Nazionale (Attuazione dell'art. 4, paragrafi 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della direttiva
2014/94/UE).
(Omissis).
9. Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al
pubblico sono considerati, ai fini dell'applicazione del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, consumatori
finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica
degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso
infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di
pertinenza di enti o di aziende per i propri dipendenti.
Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico
possono acquistare energia elettrica da qualsiasi fornitore
dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto
dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504. Gli operatori dei punti di ricarica
accessibili al pubblico sono autorizzati a fornire ai
clienti servizi di ricarica per veicoli elettrici su base
contrattuale, anche a nome e per conto di altri fornitori
di servizi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 61 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada:
«Art. 61 (Aree di servizio destinate al rifornimento e
al ristoro degli utenti). - 1. Le aree di servizio relative
alle strade di tipo A e B di cui all'art. 2 del codice,
destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono
dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento
delle finalita' suddette, con i distributori di carburante,
le officine meccaniche ed eventualmente di lavaggio, i
locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti
telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli
adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per
la raccolta anche differenziata dei rifiuti.
2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da
considerare parte delle aree di servizio. La installazione
e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di
distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di
lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le
relative attrezzature ed accessori, e' subordinata al
parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della
strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di
cui all'art. 13 del codice, il Ministro dei lavori pubblici
stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'art.
60, comma 4, le caratteristiche tecniche che devono essere
imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione
alla tipologia delle strade e per tipo di carburante
erogato, fatte salve le norme di settore vigenti.
3. Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli
impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere,
per quanto riguarda gli accessi ai requisiti previsti per i
passi carrabili, di cui all'art. 46. Gli impianti di
distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non
devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 17-septies
e 17-terdecies, comma 1, come modificato dalla presente
legge, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
recante Misure urgenti per la crescita del Paese,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134:
«Art. 17-septies (Piano nazionale infrastrutturale per
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). -
1. Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i
livelli minimi uniformi di accessibilita' del servizio di
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il Piano
nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato
"Piano nazionale".
2.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di
reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica nonche' interventi di
recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo
delle medesime reti.
4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per
garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio
nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono
conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse
realta' territoriali, valutato sulla base dei concorrenti
profili della congestione di traffico veicolare privato,
della criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello
sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di
quella autostradale. In particolare, il Piano nazionale
prevede:
a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei
veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile
nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme
agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al
fine di garantirne l'interoperabilita' in ambito
internazionale;
a-bis) l'individuazione di parametri minimi di
interoperabilita' delle nuove colonnine di ricarica
pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro piu'
ampia compatibilita' con i veicoli a trazione elettrica in
circolazione;
b) l'introduzione di procedure di gestione del
servizio di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle
peculiarita' e sulle potenzialita' delle infrastrutture
relative ai contatori elettronici, con particolare
attenzione:
1) all'assegnazione dei costi di ricarica al
cliente che la effettua, identificandolo univocamente;
2) alla predisposizione di un sistema di tariffe
differenziate;
3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di
ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con
l'ottimizzazione delle disponibilita' della rete elettrica,
assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile
con le regole del libero mercato che caratterizzano il
settore elettrico;
c) l'introduzione di agevolazioni, anche
amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli
impianti di distribuzione del carburante per
l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione
di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica;
d) la realizzazione di programmi integrati di
promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici
esistenti;
e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla
realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
promuove la stipulazione di appositi accordi di programma,
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi
previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in
funzione delle effettive esigenze, promuovendo e
valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le societa' di distribuzione
dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che
sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati.
6. Per la migliore realizzazione dei programmi
integrati di cui al comma 4, lettera d), i comuni e le
province possono associarsi ai sensi del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati
sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla
loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente.
7. I comuni possono accordare l'esonero e le
agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche stabiliti dall'art. 1, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore dei proprietari
di immobili che eseguono interventi diretti
all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di
ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad
energia elettrica.
8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una
dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al
cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle
spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli
impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli
enti locali relativi allo sviluppo delle reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito
degli accordi di programma di cui al comma 5.
10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi
prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in
attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al
comma 8, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2013, e' destinata alla risoluzione delle piu'
rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di
traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni
interessate si provvede con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
«Art. 17-terdecies (Norme per il sostegno e lo sviluppo
della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti). -
1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie
internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione
degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva
trazione elettrica ovvero a trazione ibrida con
l'installazione di motori elettrici, si applica l'art. 75,
comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(Omissis).».
- L'art. 23, del citato decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, recante Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, reca:
Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e
medie imprese.
- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 3 agosto 2017, abrogato dalla presente legge,
recava Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni,
asseverazioni, nonche' degli elaborati tecnici da
presentare a corredo della segnalazione certificata di
inizio attivita' per la realizzazione delle infrastrutture
di ricarica dei veicoli elettrici.