Art. 57 
 
 
Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e  stazioni
                  di ricarica di veicoli elettrici 
 
  1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di
veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti
necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di  uno  o  piu'
punti di ricarica per veicoli elettrici. 
  2. La realizzazione  di  infrastrutture  di  ricarica  per  veicoli
elettrici puo' avvenire: 
    a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi
quelli di edilizia residenziale pubblica; 
    b) su strade private non aperte all'uso pubblico; 
    c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico; 
    d) all'interno di aree di sosta, di  parcheggio  e  di  servizio,
pubbliche e private, aperte all'uso pubblico. 
  2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del
veicolo elettrico,  in  analogia  con  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, e' da
considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica. 
  3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di
infrastrutture  di  ricarica,  fermo  restando  il   rispetto   della
normativa  vigente  in  materia  di  sicurezza,  e'   effettuata   in
conformita' alle disposizioni del  codice  della  strada  di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e   del   relativo
regolamento di esecuzione e di  attuazione  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al
dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale
e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da
soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le
disposizioni in materia di autorizzazioni e  concessioni  di  cui  al
citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione  e
attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta  ferma
l'applicazione  delle  vigenti  norme  in  materia  di  sicurezza   e
dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni
caso, il rispetto delle norme per  la  realizzazione  degli  impianti
elettrici, con particolare riferimento all'obbligo  di  dichiarazione
di conformita' e di progetto elettrico, ove necessario, in base  alle
leggi vigenti. 
  4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2,  lettere  c)  e
d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti
stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase  di
ricarica al fine di garantire  una  fruizione  ottimale  dei  singoli
punti di ricarica. 
  5. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  la  lettera  h-bis)  e'
sostituita dalla seguente: 
  «h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli
elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento  di  ricarica,
possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a  disincentivare
l'impegno della stazione oltre  un  periodo  massimo  di  un'ora  dal
termine della ricarica. Tale limite temporale non trova  applicazione
dalle ore 23 alle ore 7,  ad  eccezione  dei  punti  di  ricarica  di
potenza elevata di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257». 
  6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai  rispettivi
ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo  7  del  codice  della
strada di  cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
disciplinano, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'installazione, la  realizzazione  e  la  gestione
delle infrastrutture di  ricarica  a  pubblico  accesso,  di  cui  al
presente articolo, stabilendo la localizzazione e la  quantificazione
in coerenza con i propri strumenti  di  pianificazione,  al  fine  di
garantire un numero adeguato di stalli in funzione  della  domanda  e
degli  obiettivi  di  progressivo  rinnovo  del  parco  dei   veicoli
circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di  almeno  un
punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. 
  7. I comuni possono  consentire,  in  regime  di  autorizzazione  o
concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e  gestione
di infrastrutture di ricarica a soggetti  pubblici  e  privati  sulla
base della disciplina di cui ai commi 3 e  4,  anche  prevedendo  una
eventuale suddivisione in lotti. 
  8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al comune che non
abbia provveduto alla disciplina di cui al comma  6  ovvero  all'ente
proprietario o al gestore della strada, anche in ambito  extraurbano,
l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e  l'eventuale
gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2,  lettere
c) e d), anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse. 
  9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone
di occupazione di suolo pubblico e della tassa per  l'occupazione  di
spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in  cui  gli
stessi  eroghino  energia  di  provenienza  certificata  da   energia
rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico
deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle  infrastrutture  di
ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli  che
rimarranno nella disponibilita' del pubblico. 
  10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui
al comma 9, se  a  seguito  di  controlli  non  siano  verificate  le
condizioni previste, i comuni possono richiedere  il  pagamento,  per
l'intero periodo per cui e' stata concessa l'agevolazione, del canone
di occupazione di suolo pubblico e della tassa per  l'occupazione  di
spazi  e  aree  pubbliche,  applicando  una  maggiorazione  a  titolo
sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo. 
  11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi
plug-in, quanto previsto dai commi 2 e  2-bis  dell'articolo  95  del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  e'  sostituito  da  una
dichiarazione sottoscritta dai soggetti  interessati,  da  comunicare
all'Ispettorato del  Ministero  competente  per  territorio,  da  cui
risulti  l'assenza  o  la  presenza  di  interferenze  con  linee  di
telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano  la  materia
della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi
i soggetti interessati non sono tenuti alla  stipula  degli  atti  di
sottomissione previsti dalla normativa vigente. 
  12. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),
entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  definisce  le  tariffe  per   la   fornitura
dell'energia  elettrica  destinata   alla   ricarica   dei   veicoli,
applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e  agli  operatori
del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 9, del decreto  legislativo  del  16  dicembre
2016, n. 257, in modo da favorire  l'uso  di  veicoli  alimentati  ad
energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non
superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti. 
  13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  ivi  compreso  il  rinnovo  di  quelle
esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui  all'articolo  61
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
vengano dotate delle colonnine di ricarica per i  veicoli  elettrici.
Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,  di  cui
all'articolo 17-septies del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  e
il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali. 
  13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto.  2012,  n.  134,  dopo  le  parole:  «ad  esclusiva  trazione
elettrica,» sono inserite le seguenti: «ovvero a trazione ibrida  con
l'installazione di motori elettrici,». 
  14. All'articolo 23  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  i
commi 2-bis e 2-ter sono abrogati. 
  15. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3
agosto 2017, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  290  del  13
dicembre 2017, cessa di avere efficacia. 
  16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
sono adottate le disposizioni integrative e modificative del  decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza
con le disposizioni del presente articolo. 
  17. Dall'attuazione del presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
pubbliche interessate  provvedono  alle  attivita'  previste  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo  16  dicembre  2016,  n.  257,
          recante Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22  ottobre
          2014, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10  del  13
          gennaio 2017. 
              - La direttiva  22  ottobre  2014,  n.  2014/94/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sulla  realizzazione  di
          un'infrastruttura  per  i   combustibili   alternativi   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  28
          ottobre 2014, n. L 307. 
              - Il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
          recante Nuovo  codice  della  strada  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1992, n. 495, recante Regolamento di esecuzione  e
          di attuazione del nuovo codice della strada, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 38, del  citato
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  recante  Nuovo
          codice della strada: 
              «Art. 38 (Segnaletica stradale). -  1.  La  segnaletica
          stradale comprende i seguenti gruppi: 
                a) segnali verticali; 
                b) segnali orizzontali; 
                c) segnali luminosi; 
                d) segnali ed attrezzature complementari. 
              2.  Gli  utenti  della  strada  devono  rispettare   le
          prescrizioni rese note a mezzo della  segnaletica  stradale
          ancorche'  in  difformita'   con   le   altre   regole   di
          circolazione.  Le  prescrizioni  dei  segnali   semaforici,
          esclusa quella  lampeggiante  gialla  di  pericolo  di  cui
          all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei  segnali
          verticali e orizzontali  che  regolano  la  precedenza.  Le
          prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei
          segnali   orizzontali.   In   ogni   caso   prevalgono   le
          segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43. 
              3. E' ammessa la  collocazione  temporanea  di  segnali
          stradali per imporre prescrizioni  in  caso  di  emergenza,
          urgenza  e  necessita',  ivi  comprese  le   attivita'   di
          ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti  al
          di sotto della piattaforma  stradale  in  deroga  a  quanto
          disposto dagli articoli 6 e  7.  Gli  utenti  della  strada
          devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali
          segnali, anche se appaiono in contrasto  con  altre  regole
          della circolazione. 
              4.  Quanto  stabilito  dalle  presenti  norme,  e   dal
          regolamento per la segnaletica stradale  fuori  dai  centri
          abitati, si applica anche nei centri  abitati  alle  strade
          sulle quali sia fissato un limite massimo di velocita' pari
          o superiore a 70 km/h. 
              5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun  gruppo,
          i singoli segnali, i dispositivi  o  i  mezzi  segnaletici,
          nonche' la loro denominazione, il significato, i  tipi,  le
          caratteristiche  tecniche   (forma,   dimensioni,   colori,
          materiali, rifrangenza,  illuminazione),  le  modalita'  di
          tracciamento,  apposizione  ed  applicazione  (distanze  ed
          altezze),  le  norme  tecniche  di  impiego,  i   casi   di
          obbligatorieta'. Sono, inoltre, indicate le figure di  ogni
          singolo segnale e le  rispettive  didascalie  costituiscono
          esplicazione   del   significato   anche   ai   fini    del
          comportamento dell'utente della  strada.  I  segnali  sono,
          comunque, collocati in modo da non  costituire  ostacolo  o
          impedimento alla circolazione delle persone invalide. 
              6. La collocazione della segnaletica stradale  risponde
          a criteri di uniformita' sul territorio nazionale,  fissati
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria   e
          internazionale vigente. 
              7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta
          in perfetta efficienza da  parte  degli  enti  o  esercenti
          obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o
          reintegrata  o  rimossa  quando  sia   anche   parzialmente
          inefficiente o non sia piu' rispondente allo scopo  per  il
          quale e' stata collocata. 
              8. E'  vietato  apporre  su  un  segnale  di  qualsiasi
          gruppo, nonche' sul retro dello stesso e sul suo  sostegno,
          tutto cio' che non e' previsto dal regolamento. 
              9. Il regolamento stabilisce  gli  spazi  da  riservare
          alla installazione dei complessi segnaletici di  direzione,
          in  corrispondenza   o   prossimita'   delle   intersezioni
          stradali. 
              10.  Il  campo  di  applicazione   obbligatorio   della
          segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico  e
          tutte  le  strade  di  proprieta'  privata  aperte  all'uso
          pubblico. Nelle aree private non aperte  all'uso  pubblico,
          l'utilizzo e  la  posa  in  opera  della  segnaletica,  ove
          adottata, devono essere conformi a  quelli  prescritti  dal
          regolamento. 
              11. 
              12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando  marciano
          in sede promiscua sono tenuti a rispettare  la  segnaletica
          stradale,  salvo  che  sia  diversamente   disposto   dalle
          presenti norme. 
              13. I  soggetti  diversi  dagli  enti  proprietari  che
          violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e  10  sono
          soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 422 ad euro 1.694. 
              14. Nei confronti degli enti proprietari  della  strada
          che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo
          o al regolamento o che  ne  facciano  uso  improprio  delle
          segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti ingiunge di adempiere  a  quanto  dovuto.  In
          caso di  inottemperanza  nel  termine  di  quindici  giorni
          dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti ponendo  a  carico  dell'ente  proprietario
          della strada le spese relative,  con  ordinanza-ingiunzione
          che costituisce titolo esecutivo. 
              15. Le violazioni da parte degli  utenti  della  strada
          delle disposizioni  del  presente  articolo  sono  regolate
          dall'art. 146.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 158,  comma  1,
          del citato decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
          recante Nuovo codice della strada,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 158 (Divieto di fermata e di sosta dei  veicoli).
          - 1. La fermata e la sosta sono vietate: 
                a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi  a
          livello e sui binari di linee ferroviarie  o  tramviarie  o
          cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia; 
                b)   nelle   gallerie,   nei   sottovia,   sotto    i
          sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici,  salvo  diversa
          segnalazione; 
                c) sui dossi  e  nelle  curve  e,  fuori  dei  centri
          abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
          prossimita'; 
                d) in prossimita'  e  in  corrispondenza  di  segnali
          stradali verticali e semaforici in modo  da  occultarne  la
          vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di
          preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; 
                e) fuori dei centri abitati, sulla  corrispondenza  e
          in prossimita' delle aree di intersezione; 
                f) nei centri  abitati,  sulla  corrispondenza  delle
          aree di intersezione e in prossimita' delle stesse  a  meno
          di 5 m  dal  prolungamento  del  bordo  piu'  vicino  della
          carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; 
                g) sui passaggi  e  attraversamenti  pedonali  e  sui
          passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
          sbocchi delle medesime; 
                h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione; 
              h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla  sosta
          dei veicoli elettrici.  In  caso  di  sosta  a  seguito  di
          completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe
          di  ricarica  mirate  a  disincentivare   l'impegno   della
          stazione oltre un periodo massimo  di  un'ora  dal  termine
          della   ricarica.   Tale   limite   temporale   non   trova
          applicazione dalle ore 23 alle  ore  7,  ad  eccezione  dei
          punti di ricarica di potenza elevata  di  cui  all'art.  2,
          comma 1, lettera e), del decreto  legislativo  16  dicembre
          2016, n. 257. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 1, del
          citato  decreto  legislativo  16  dicembre  2016,  n.  257,
          recante Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22  ottobre
          2014, sulla  realizzazione  di  una  infrastruttura  per  i
          combustibili alternativi: 
              «Art. 2. Definizioni (Attuazione dell'art. 2, paragrafo
          1, della direttiva 2014/94/UE) 
              1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
                a) combustibili alternativi: combustibili o fonti  di
          energia che fungono, almeno in parte,  da  sostituti  delle
          fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il
          trasporto   e   che   possono    contribuire    alla    sua
          decarbonizzazione e migliorare  le  prestazioni  ambientali
          del   settore   trasporti.   I   combustibili   alternativi
          comprendono anche: 
                  1) elettricita'; 
                  2) idrogeno; 
                  3) biocarburanti, quali definiti all'art. 2,  comma
          1, lettera i)deldecreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 
                  4) combustibili sintetici e paraffinici; 
                  5) gas naturale, compreso il  biometano,  in  forma
          gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC,
          e  liquefatta,  denominato  gas  naturale  liquefatto,   di
          seguito GNL; 
                  6)  gas  di   petrolio   liquefatto,   di   seguito
          denominato GPL; 
                b) veicolo elettrico: un veicolo a motore  dotato  di
          un  gruppo  propulsore  contenente  almeno   una   macchina
          elettrica non periferica come convertitore di  energia  con
          sistema di  accumulo  di  energia  ricaricabile,  che  puo'
          essere ricaricato esternamente; 
                c) punto di  ricarica:  un'interfaccia  in  grado  di
          caricare un veicolo elettrico alla volta  o  sostituire  la
          batteria di un veicolo elettrico alla volta; 
                d) punto di ricarica di potenza standard: un punto di
          ricarica, che consente il trasferimento di  elettricita'  a
          un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a  22  kW,
          esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW,
          che sono installati in abitazioni private o  il  cui  scopo
          principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e  che  non
          sono accessibili al  pubblico.  Il  punto  di  ricarica  di
          potenza standard e' dettagliato nelle seguenti tipologie: 
                  1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW; 
                  2) accelerata  =  superiore  a  7,4  kW  e  pari  o
          inferiore a 22 kW; 
                e) punto di ricarica di potenza elevata: un punto  di
          ricarica che consente il trasferimento di elettricita' a un
          veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di
          ricarica di potenza elevata e' dettagliato  nelle  seguenti
          tipologie: 
                  1) veloce: superiore a 22 kW e pari o  inferiore  a
          50 kW; 
                  2) ultra-veloce: superiore a 50 kW; 
                f) fornitura  di  elettricita'  lungo  le  coste:  la
          fornitura di alimentazione elettrica alle infrastrutture di
          ormeggio a servizio delle  navi  adibite  alla  navigazione
          marittima o delle navi  adibite  alla  navigazione  interna
          ormeggiate,    effettuata     attraverso     un'interfaccia
          standardizzata con  la  rete  elettrica  o  con  generatore
          elettrico isolato alimentato a gas  naturale  liquefatto  -
          GNL o idrogeno; 
                g) punto di ricarica o di rifornimento accessibile al
          pubblico: un punto di ricarica o  di  rifornimento  per  la
          fornitura di combustibile  alternativo  che  garantisce  un
          accesso non discriminatorio a tutti gli  utenti.  L'accesso
          non discriminatorio puo' comprendere condizioni diverse  di
          autenticazione, uso e pagamento. A tal fine,  si  considera
          punto di ricarica aperto al pubblico: 
                  1)  un  punto  di   ricarica   la   cui   area   di
          stazionamento e' accessibile al  pubblico,  anche  mediante
          autorizzazione e pagamento di un diritto di accesso; 
                  2) un punto di ricarica collegato a un  sistema  di
          autovetture  condivise  e  accessibile  a  terzi,  anche  a
          seguito del pagamento del servizio di ricarica; 
                h) punto di ricarica non accessibile al pubblico: 
                  1) un punto di ricarica installato in  un  edificio
          residenziale privato o in una  pertinenza  di  un  edificio
          residenziale   privato,   riservato    esclusivamente    ai
          residenti; 
                  2) un punto di  ricarica  destinato  esclusivamente
          alla ricarica di veicoli in  servizio  all'interno  di  una
          stessa entita', installato all'interno  di  una  recinzione
          dipendente da tale entita'; 
                  3) un punto di ricarica installato  in  un'officina
          di  manutenzione  o  di  riparazione,  non  accessibile  al
          pubblico; 
                i) punto di rifornimento: un impianto di rifornimento
          per la fornitura di qualsiasi combustibile alternativo,  ad
          eccezione  del  gas   naturale   liquefatto-GNL,   mediante
          un'installazione fissa o mobile; 
                l)  punto  di  rifornimento  per  il   gas   naturale
          liquefatto-GNL:  un  impianto  di   rifornimento   per   la
          fornitura di gas naturale liquefatto-GNL, consistente in un
          impianto fisso o mobile, un impianto offshore  o  un  altro
          sistema.». 
              - Per il testo dell'art. 7 del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, recante  Nuovo  codice  della  strada,
          come  modificato  dalla  presente  legge,   si   veda   nei
          riferimenti normativi all'art. 49. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 95, commi  2  e
          2-bis del citato decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259,
          recante Codice delle comunicazioni elettroniche. 
              «Art. 95. (Impianti e condutture di energia elettrica -
          Interferenze). - (Omissis). 
              2. Il nulla osta  di  cui  al  comma  1  e'  rilasciato
          dall'ispettorato del Ministero, competente per  territorio,
          per le linee elettriche: 
                a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo
          le  definizioni  di  classe  adottate   nel   decreto   del
          Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062; 
                b) qualunque  ne  sia  la  classe,  quando  esse  non
          abbiano   interferenze   con   linee    di    comunicazione
          elettronica; 
                c) qualunque ne sia la classe, nei  casi  di  urgenza
          previsti dall'art. 113 del testo unico  delle  disposizioni
          di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,  approvato
          con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
              2-bis. Per le condutture aeree o sotterranee di energia
          elettrica di cui al comma 2, lett. a)  realizzate  in  cavi
          cordati ad elica,  il  nulla  osta  e'  sostituito  da  una
          attestazione di conformita' del gestore. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma 9, del
          citato decreto legislativo del 16 dicembre  2016,  n.  257,
          recante Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22  ottobre
          2014, sulla  realizzazione  di  una  infrastruttura  per  i
          combustibili alternativi: 
              «Art. 4. Disposizioni specifiche per  la  fornitura  di
          elettricita'  per  il  trasporto.  Sezione  a)  del  Quadro
          Strategico Nazionale (Attuazione dell'art. 4, paragrafi  1,
          3, 4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11  e  12  della  direttiva
          2014/94/UE). 
              (Omissis). 
              9. Gli operatori dei punti di ricarica  accessibili  al
          pubblico sono considerati, ai  fini  dell'applicazione  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  consumatori
          finali dell'energia elettrica utilizzata  per  la  ricarica
          degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica  presso
          infrastrutture pubbliche,  aperte  al  pubblico  ovvero  di
          pertinenza di enti o di aziende per  i  propri  dipendenti.
          Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico
          possono acquistare energia elettrica da qualsiasi fornitore
          dell'Unione  europea,  fermo   restando   quanto   previsto
          dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo  26  ottobre
          1995,  n.  504.  Gli  operatori  dei  punti   di   ricarica
          accessibili al  pubblico  sono  autorizzati  a  fornire  ai
          clienti servizi di ricarica per veicoli elettrici  su  base
          contrattuale, anche a nome e per conto di  altri  fornitori
          di servizi. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 61  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
          n. 495, recante Regolamento di esecuzione e  di  attuazione
          del nuovo codice della strada: 
              «Art. 61 (Aree di servizio destinate al rifornimento  e
          al ristoro degli utenti). - 1. Le aree di servizio relative
          alle strade di tipo A e B di cui  all'art.  2  del  codice,
          destinate al rifornimento ed al ristoro degli  utenti  sono
          dotate di tutti i servizi necessari per  il  raggiungimento
          delle finalita' suddette, con i distributori di carburante,
          le officine meccaniche  ed  eventualmente  di  lavaggio,  i
          locali di ristoro ed eventualmente  di  alloggio,  i  posti
          telefonici, di pronto soccorso e di polizia  stradale,  gli
          adeguati servizi igienici collettivi ed i  contenitori  per
          la raccolta anche differenziata dei rifiuti. 
              2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono  da
          considerare parte delle aree di servizio. La  installazione
          e  l'esercizio,   lungo   le   strade,   di   impianti   di
          distribuzione  di  carburanti  liquidi  e  gassosi   e   di
          lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con  le
          relative  attrezzature  ed  accessori,  e'  subordinata  al
          parere  tecnico  favorevole  dell'ente  proprietario  della
          strada nel rispetto delle norme vigenti. Con  le  norme  di
          cui all'art. 13 del codice, il Ministro dei lavori pubblici
          stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'art.
          60, comma 4, le caratteristiche tecniche che devono  essere
          imposte con l'autorizzazione  dell'impianto,  in  relazione
          alla tipologia  delle  strade  e  per  tipo  di  carburante
          erogato, fatte salve le norme di settore vigenti. 
              3. Sulle strade di tipo E ed F  in  ambito  urbano  gli
          impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere,
          per quanto riguarda gli accessi ai requisiti previsti per i
          passi carrabili,  di  cui  all'art.  46.  Gli  impianti  di
          distribuzione, comprese le  relative  aree  di  sosta,  non
          devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 17-septies
          e 17-terdecies, comma 1,  come  modificato  dalla  presente
          legge, del citato decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          recante  Misure  urgenti  per  la   crescita   del   Paese,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134: 
              «Art. 17-septies (Piano nazionale infrastrutturale  per
          la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). -
          1. Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale  i
          livelli minimi uniformi di accessibilita' del  servizio  di
          ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro
          sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente   decreto,   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
          del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza  unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni, su proposta  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il Piano
          nazionale infrastrutturale  per  la  ricarica  dei  veicoli
          alimentati ad  energia  elettrica,  di  seguito  denominato
          "Piano nazionale". 
              2. 
              3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di
          reti  infrastrutturali  per   la   ricarica   dei   veicoli
          alimentati  ad  energia  elettrica  nonche'  interventi  di
          recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo  sviluppo
          delle medesime reti. 
              4. Il Piano nazionale  definisce  le  linee  guida  per
          garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei
          veicoli alimentati  ad  energia  elettrica  nel  territorio
          nazionale, sulla base  di  criteri  oggettivi  che  tengono
          conto  dell'effettivo  fabbisogno  presente  nelle  diverse
          realta' territoriali, valutato sulla base  dei  concorrenti
          profili della congestione di  traffico  veicolare  privato,
          della  criticita'  dell'inquinamento  atmosferico  e  dello
          sviluppo della rete stradale urbana  ed  extraurbana  e  di
          quella autostradale. In  particolare,  il  Piano  nazionale
          prevede: 
              a)  l'istituzione  di  un  servizio  di  ricarica   dei
          veicoli,  a  partire   dalle   aree   urbane,   applicabile
          nell'ambito del trasporto privato  e  pubblico  e  conforme
          agli omologhi servizi dei  Paesi  dell'Unione  europea,  al
          fine   di   garantirne   l'interoperabilita'   in    ambito
          internazionale; 
                a-bis)  l'individuazione  di  parametri   minimi   di
          interoperabilita'  delle  nuove   colonnine   di   ricarica
          pubbliche e private, finalizzati a garantire la  loro  piu'
          ampia compatibilita' con i veicoli a trazione elettrica  in
          circolazione; 
                b)  l'introduzione  di  procedure  di  gestione   del
          servizio di ricarica di cui alla lettera  a)  basate  sulle
          peculiarita' e  sulle  potenzialita'  delle  infrastrutture
          relative  ai   contatori   elettronici,   con   particolare
          attenzione: 
                  1)  all'assegnazione  dei  costi  di  ricarica   al
          cliente che la effettua, identificandolo univocamente; 
                  2) alla predisposizione di un  sistema  di  tariffe
          differenziate; 
                  3) alla regolamentazione dei tempi e  dei  modi  di
          ricarica,  coniugando   le   esigenze   dei   clienti   con
          l'ottimizzazione delle disponibilita' della rete elettrica,
          assicurando la realizzazione di una  soluzione  compatibile
          con le regole del  libero  mercato  che  caratterizzano  il
          settore elettrico; 
                c)    l'introduzione    di    agevolazioni,     anche
          amministrative, in favore dei titolari e dei gestori  degli
          impianti    di    distribuzione    del    carburante    per
          l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione
          di infrastrutture di ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad
          energia elettrica; 
                d)  la  realizzazione  di  programmi   integrati   di
          promozione  dell'adeguamento  tecnologico   degli   edifici
          esistenti; 
                e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla
          realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica  dei
          veicoli alimentati ad energia elettrica. 
              5. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          promuove la stipulazione di appositi accordi di  programma,
          approvati con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, previa deliberazione del CIPE,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  al  fine  di  concentrare  gli   interventi
          previsti dal comma 4 nei singoli contesti  territoriali  in
          funzione   delle   effettive   esigenze,   promuovendo    e
          valorizzando  la  partecipazione  di  soggetti  pubblici  e
          privati,  ivi  comprese  le   societa'   di   distribuzione
          dell'energia elettrica. Decorsi novanta  giorni  senza  che
          sia stata raggiunta la  predetta  intesa,  gli  accordi  di
          programma possono essere comunque approvati. 
              6.  Per  la  migliore   realizzazione   dei   programmi
          integrati di cui al comma 4, lettera  d),  i  comuni  e  le
          province possono associarsi ai sensi del testo unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I  programmi  integrati
          sono dichiarati di interesse strategico  nazionale  e  alla
          loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente. 
              7.  I  comuni  possono   accordare   l'esonero   e   le
          agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi
          ed aree pubbliche stabiliti dall'art.  1,  comma  4,  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore  dei  proprietari
          di    immobili    che    eseguono    interventi     diretti
          all'installazione e all'attivazione  di  infrastrutture  di
          ricarica elettrica  veicolare  dei  veicoli  alimentati  ad
          energia elettrica. 
              8. Ai fini del finanziamento del  Piano  nazionale,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo,  con  una
          dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a  15
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
              9. A valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  8,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al
          cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per  cento  delle
          spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione  degli
          impianti, dei progetti presentati  dalle  regioni  e  dagli
          enti   locali   relativi   allo   sviluppo    delle    reti
          infrastrutturali per la ricarica  dei  veicoli  nell'ambito
          degli accordi di programma di cui al comma 5. 
              10. Ai  fini  del  tempestivo  avvio  degli  interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili,  previsti   in
          attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di  cui  al
          comma 8, per un ammontare pari a  5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013,  e'  destinata  alla  risoluzione  delle  piu'
          rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di
          traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le  regioni
          interessate si provvede  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.». 
              «Art. 17-terdecies (Norme per il sostegno e lo sviluppo
          della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti). -
          1. Per le modifiche  delle  caratteristiche  costruttive  e
          funzionali dei  veicoli  in  circolazione  delle  categorie
          internazionali L, M e N1, consistenti nella  trasformazione
          degli stessi in veicoli il  cui  motore  sia  ad  esclusiva
          trazione   elettrica   ovvero   a   trazione   ibrida   con
          l'installazione di motori elettrici, si applica l'art.  75,
          comma 3-bis, del codice della strada,  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
              (Omissis).». 
              - L'art. 23, del citato decreto-legge 9 febbraio  2012,
          n.  5,  recante  Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          semplificazione   e   di    sviluppo,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n.  35,  reca:
          Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e
          medie imprese. 
              - Il decreto del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti 3 agosto 2017,  abrogato  dalla  presente  legge,
          recava Individuazione  delle  dichiarazioni,  attestazioni,
          asseverazioni,   nonche'   degli   elaborati   tecnici   da
          presentare a  corredo  della  segnalazione  certificata  di
          inizio attivita' per la realizzazione delle  infrastrutture
          di ricarica dei veicoli elettrici.