Art. 58
Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri
paesi
1. L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri
Stati membri). - 1. Sulla base di accordi internazionali all'uopo
stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri dell'Unione
europea progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di
energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030,
nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri
dell'Unione europea verso l'Italia:
a) gli accordi sono promossi allorche', sulla base dei dati
statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio
di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato
raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;
b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i
progetti comuni e' non superiore al valore medio ponderato
dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da
impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno
precedente a quello di stipula dell'accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalita' che
assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero
la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti
rinnovabili.
3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i
progetti comuni di cui al comma 1 e' assicurata dalle tariffe
dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalita' fissate
dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
successivamente alla stipula di ciascun accordo.
4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri
Stati membri o regioni dell'Unione europea:
a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la
quota di energia proveniente dal progetto comune, e' determinata in
modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi
italiani;
b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o
degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico
avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante
valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il
criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;
c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono
attributi direttamente alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalita' stabilite
dall'ARERA sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello
sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema
relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di
sistema elettrico, ovvero ad altre finalita' connesse agli obiettivi
italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati
destinatari del trasferimento.
5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso
stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio
dell'energia trasferita.
6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri
puo' comprendere operatori privati.».