Art. 59 Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni 1. (Abrogato). 2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole «anche per impianti di potenza superiore a 200 kW» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'art. 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 27 (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico). - (Omissis). 4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali piu' disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, nonche' i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'art. 24, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema. (Omissis).». - Si riporta il comma 7 dell'art. 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 355 (Valorizzazione ambientale degli immobili militari). -(Omissis). 7. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1, puo' usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, dell'art. 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW, nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.».