Art. 59 
 
 
    Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni 
 
  1. (Abrogato). 
  2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dopo le parole «anche per impianti di potenza  superiore
a 200 kW» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  nei  limiti  del  proprio
fabbisogno  energetico  e  previo  pagamento  degli  oneri  di   rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  27,  comma
          4-bis,  della  legge  23  luglio  2009,  n.   99,   recante
          Disposizioni per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione
          delle imprese, nonche' in materia  di  energia,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O., come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 27 (Misure per la sicurezza  e  il  potenziamento
          del settore energetico). - (Omissis). 
              4-bis.  Per  incentivare  l'utilizzazione  dell'energia
          elettrica prodotta  con  fonti  rinnovabili  e  fornire  un
          sostegno  alle  fasce  sociali  piu'  disagiate,  gli  enti
          pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di
          edilizia residenziale pubblica convenzionata,  agevolata  e
          sovvenzionata, nonche' i  comuni  con  popolazione  fino  a
          20.000 residenti possono usufruire dello scambio sul  posto
          dell'energia  elettrica  prodotta,  in  analogia  a  quanto
          stabilito dall'art. 24, comma 5, lettera  e),  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  ove  applicabile,  dagli
          impianti di cui sono proprietari,  senza  alcun  limite  di
          potenza degli impianti stessi, a copertura dei  consumi  di
          proprie utenze e delle utenze dei propri  inquilini,  senza
          tener conto dell'obbligo di coincidenza  tra  il  punto  di
          immissione e il punto di  prelievo  dell'energia  scambiata
          con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima  del
          30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  comma  7  dell'art.  355  del  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,   recante   Codice
          dell'ordinamento  militare,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010,  n.  106,  S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 355  (Valorizzazione  ambientale  degli  immobili
          militari). -(Omissis). 
              7.  Il  Ministero  della  difesa,  ai  fini  di  quanto
          previsto  dal  comma  1,  puo'  usufruire   per   l'energia
          elettrica prodotta da fonti  rinnovabili  del  servizio  di
          scambio sul posto dell'energia elettrica  prodotta  secondo
          le modalita' di cui al comma 4, dell'art. 27,  della  legge
          23 luglio 2009,  n.  99,  anche  per  impianti  di  potenza
          superiore a 200  kW,  nei  limiti  del  proprio  fabbisogno
          energetico  e  previo  pagamento  degli   oneri   di   rete
          riconosciuti per l'illuminazione pubblica.».