Art. 59
Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni
1. (Abrogato).
2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dopo le parole «anche per impianti di potenza superiore
a 200 kW» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti del proprio
fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27, comma
4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Misure per la sicurezza e il potenziamento
del settore energetico). - (Omissis).
4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia
elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un
sostegno alle fasce sociali piu' disagiate, gli enti
pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di
edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e
sovvenzionata, nonche' i comuni con popolazione fino a
20.000 residenti possono usufruire dello scambio sul posto
dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto
stabilito dall'art. 24, comma 5, lettera e), del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli
impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di
potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di
proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza
tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di
immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata
con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del
30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema.
(Omissis).».
- Si riporta il comma 7 dell'art. 355 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell'ordinamento militare, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 355 (Valorizzazione ambientale degli immobili
militari). -(Omissis).
7. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto
previsto dal comma 1, puo' usufruire per l'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di
scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo
le modalita' di cui al comma 4, dell'art. 27, della legge
23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza
superiore a 200 kW, nei limiti del proprio fabbisogno
energetico e previo pagamento degli oneri di rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica.».