Art. 60 Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali 1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50. 2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76,possono esseresottoposteal dibattito pubblico secondo le modalita' di cui al regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013. 3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, e' sostituito dal seguente: «12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticita' e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.». 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (Soppressa); b) all'articolo 6, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:«9-bis L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore entita', puo' delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di societa' controllate nonche' di societa' di servizi ai fini delle attivita' preparatorie.»; c) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva e' realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completatacon la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 9; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016,la procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attivita' svolte in attuazione del piano. 2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attivita' i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonche' le relative dismissioni dei tratti esistenti. 5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (Soppressa); b) dopo il comma 4-quaterdecies, e' aggiunto il seguente: «4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilita' tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresi' realizzabili tramite regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa.». 6. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, e' considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attivita' propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. 7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, nel limite di dieci unita', di personale dell'area funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianita' di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. 7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato; b) all'articolo 12, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilita' a favore della sicurezza stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il ser- vizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio»; c) all'articolo 12, il comma 11-bis e' sostituito dal seguente: «11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, e' posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza».
Riferimenti normativi - Per il testo dell'art. 7-bis, comma 2 bis, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si veda nei riferimenti normativi all'art. 50. - Si riporta il testo vigente dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290: «Art. 1-sexies. (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici). - 1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i beni demaniali, in conformita' al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformita' delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1: a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata; b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purche' evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonche' i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. La Regione o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, accertano in via definitiva l'esistenza di usi civici e la compatibilita' dell'opera con essi ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro il quale e' prevista la conclusione del procedimento. 4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda. 4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4-bis.1. I soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le modalita' di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalita' di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, in assenza di diversa determinazione, le modalita' proposte dal soggetto richiedente si intendono assentite definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, recante approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne, e successive modificazioni. 4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione. 4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in conformita' alla normativa vigente (29). 4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. 4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500, ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovra' superare di piu' del 30 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni. 4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale. 4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. 4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari. 4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico che puo' notificare all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. 4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'. 4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovra' superare di piu' del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicita'. 4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilita' tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresi' realizzabili tramite regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa. 5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformita' ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di piu' regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione. 6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalita' organizzative e procedimentali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di piu' regioni. 7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004. 8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. 9. All'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme del» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del».». - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, S.O. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, concernente Regolamento recante modalita' di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2018, n. 145. - Il regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, e' pubblicato nella GUUE 25 aprile 201, n. L 115. - Si riporta il testo vigente dell'art. 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 36 (Gestore dei sistemi di trasmissione). - (Omissis). 12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticita' e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 4, comma 1-bis, 6 e 52 quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari). - 1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilita' sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico, compreso il caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico.». «Art. 6 (Regole generali sulla competenza). - 1. L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' e' anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L) 2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio gia' esistente. (L) 3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L) 4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L) 5. All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica piu' elevata. (L) 6. Per ciascun procedimento, e' designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L) 7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L) 8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo puo' delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I soggetti privati possono altresi' avvalersi di societa' di servizi ai fini delle attivita' preparatorie. (L) 9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorita' espropriante e' l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilita'. (L) 9-bis L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore entita', puo' delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di societa' controllate nonche' di societa' di servizi ai fini delle attivita' preparatorie.». «Art. 52-quinquies (Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali). - 1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificate dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' le disposizioni di cui al comma 6 e all'art. 52-quater, comma 6. 2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorita' competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonche' paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attivita' previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro il quale e' prevista la conclusione del procedimento. I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita' di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalita' non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalita' di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II. 2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'art. 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo art. 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva e' realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato art. 25, comma 9; ai sensi del comma 9 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attivita' svolte in attuazione del piano. 2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attivita' i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonche' le relative dismissioni dei tratti esistenti. 3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata puo' altresi' essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennita' di espropriazione, senza particolari indagini o formalita', con le modalita' di cui all'art. 52-nonies, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilita'. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione. 4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonche' il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica e' realizzata. 5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 e' adottato d'intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito. 6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attivita' produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera e' autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'art. 52-quater, commi 2, 4 e 6.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 14, della citata legge 15 maggio 1997, n. 127, recante Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo: «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - (Omissis). 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2020, n. 142, come modificati dalla presente legge: «Art. 3 (Norme per l'attivita' di importazione). - 1. L'attivita' di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di autocisterne di gas naturale liquefatto, e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'art. 29. 2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al possesso, nei soggetti richiedenti, dei seguenti requisiti: a) capacita' tecniche e finanziarie adeguate al progetto di importazione; b) idonee informazioni e garanzie circa la provenienza del gas naturale; c) affidabilita' dell'approvvigionamento, degli im-pianti di coltivazione e del sistema di trasporto. 3. Nell'ambito della domanda di autorizzazione all'importazione o della comunicazione di cui al comma 7 devono essere indicati gli Stati dove il gas naturale e' stato prodotto. Nel caso di acquisto presso un punto di scambio fisico ("hub") estero deve essere indicata la composizione media della provenienza del gas naturale dai vari Paesi di produzione. 4. L'attivita' di importazione si intende autorizzata ove il diniego, fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla richiesta. Il diniego e' comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego e' data informazione alla Commissione delle Comunita' europee. Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). 5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in corso o per le quali e' stato gia' concluso il relativo contratto si intendono autorizzate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli importatori devono, a tal fine, adempiere, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), e comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data, per ciascun contratto, i seguenti elementi: a) termini temporali e possibili estensioni previsti dal contratto; b) quantita' contrattuali, comprensive delle possibilita' di modulazione annuali e stagionali; c) indicazione del Paese dove il gas e' stato prodotto e delle strutture di trasporto internazionali utilizzate; d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema. 6. (abrogato). 7. L'attivita' di importazione di gas naturale di cui al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a un anno, e' soggetta a comunicazione, trenta giorni prima del suo inizio, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, degli elementi di cui al comma 5. 8. I contratti di importazione di gas naturale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono consentire una modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle quantita' importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua. Il valore di cui sopra puo' essere ridotto o annullato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas naturale. 9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le imprese del gas esercenti gasdotti della rete nazionale interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonche' le imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacita' impegnate per l'importazione e l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete. 10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. 11. Le imprese di gas naturale che svolgono attivita' di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.». «Art. 12 (Disciplina delle attivita' di stoccaggio). - 1. Ogni titolare di piu' concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all'art. 28. 2. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacita', e purche' i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di stoccaggio, puo' imporre alla stessa impresa di procedere alla fornitura dei servizi. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 4. Nel caso di contitolarita' di una concessione di stoccaggio, gli effetti derivanti dall'obbligo di fornire disponibilita' di stoccaggio agli utenti che ne facciano richiesta si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari in ragione delle quote da essi detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici. 5. Le disponibilita' di stoccaggio sono destinate in via prioritaria alle esigenze della coltivazione di giacimenti di gas nel territorio nazionale. A tal fine, i titolari di concessione di coltivazione individuano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disponibilita' di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la concessione di coltivazione, e le comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dei dati comunicati, pubblica le informazioni nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. 7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, sulla base dei seguenti criteri: a) le capacita' di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5, sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'art. 18, comma 2. Il rimanente stoccaggio e' assegnato, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche per servizi diversi da quelli di modulazione. 8. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilita' a favore della sicurezza stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio. 9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche in relazione alla capacita' di punta degli stoccaggi stessi. 10. Il comma 9 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' sostituito dal seguente: "9. I titolari di concessioni di stoccaggio destinano le capacita' di stoccaggio alla funzione di stoccaggio minerario, strategico o di modulazione del sistema nazionale del gas, compatibilmente con il programma di manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la capacita' delle rete di trasporto cui sono connessi gli impianti di stoccaggio. I volumi di gas movimentati che vengono restituiti devono rientrare nel campo di intercambiabilita' ed avere caratteristiche e contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 11. Le imprese di gas che esercitano l'attivita' di stoccaggio sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002. 11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, e' posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza. 11-ter. Il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico e' stabilito annualmente dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi: a) volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 100 per cento della maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata; b) volume necessario per le necessita' di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l'inverno piu' rigido verificatosi negli ultimi 20 anni. 11-quater. L'autorizzazione all'uso dello stoccaggio strategico puo' essere rilasciata a una impresa del gas naturale solo nel caso in cui l'intera capacita' di importazione conferita alla stessa impresa, nel periodo per il quale viene richiesto l'accesso allo stoccaggio strategico, sia stata utilizzata, salvo documentati casi di forza maggiore e compatibilmente con le condizioni e i vincoli tecnici esistenti.».