Art. 60
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture
delle reti energetiche nazionali
1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di
trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di
trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo
50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi
dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale
di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle
stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte
dallo stesso articolo 50.
2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di
trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del
Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono
nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76,possono
esseresottoposteal dibattito pubblico secondo le modalita' di cui al
regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 aprile 2013.
3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1º giugno
2011, n. 93, e' sostituito dal seguente: «12. Terna S.p.A. predispone
ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo
della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in
materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e
sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale
Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello
sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni
territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto
conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura
di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di
sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei
dieci anni successivi, anche in risposta alle criticita' e alle
congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti
programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio
successivo e una programmazione temporale dei progetti di
investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per
l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica
attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo
1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello
sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli
interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo
da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli
interventi inclusi nei precedenti Piani.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Soppressa);
b) all'articolo 6, dopo il comma 9, e' aggiunto il
seguente:«9-bis L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore
entita', puo' delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente
l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente
l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo
scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono
avvalersi di societa' controllate nonche' di societa' di servizi ai
fini delle attivita' preparatorie.»;
c) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche
lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che
debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse
archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il
proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del
decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva e'
realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene
completatacon la redazione della relazione archeologica definitiva di
cui al citato articolo 25, comma 9; ai sensi del comma 9
dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016,la procedura
si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore
territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta
giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli
esiti delle attivita' svolte in attuazione del piano.
2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto
della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime
di denuncia di inizio attivita' i rifacimenti di metanodotti
esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano
effettuati sul medesimo tracciato, nonche' le relative dismissioni
dei tratti esistenti.
5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (Soppressa);
b) dopo il comma 4-quaterdecies, e' aggiunto il seguente:
«4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di esercizio e il
rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte
al regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le
ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di
obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che
siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un
massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione
dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto
all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilita' tecnica e
della normativa tecnica vigente, sono altresi' realizzabili tramite
regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le
ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano
effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il
margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine
esterno della trincea di posa.».
6. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive
nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia
all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto
d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente e
l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio
industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle
centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, e' considerato
parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari,
l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas
naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di
gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di
rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti
fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione
stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una
procedura per consentire la presentazione di richieste di
allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali
infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e avvia le attivita'
propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.
7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi
finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico
puo' avvalersi, nel limite di dieci unita', di personale dell'area
funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE
S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad
altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianita' di
servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e
competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione
di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in
fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
b) all'articolo 12, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico dei soggetti di cui
agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale
del gas il servizio di interrompibilita' a favore della sicurezza
stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas
naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi
tariffari che remunerano il ser- vizio di stoccaggio strategico e il
fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio»;
c) all'articolo 12, il comma 11-bis e' sostituito dal seguente:
«11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso
la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri
dell'Unione europea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico,
offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di
emergenza del sistema nazionale del gas naturale, e' posto a carico
dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di
distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi
clienti in situazioni di emergenza».
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'art. 7-bis, comma 2 bis, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si veda nei
riferimenti normativi all'art. 50.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1-sexies del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante Disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290:
«Art. 1-sexies. (Semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per le reti nazionali di trasporto
dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici). - 1. Al fine di
garantire la sicurezza del sistema energetico e di
promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia
elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti
facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente
interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica
comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal
Ministero delle attivita' produttive di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
previa intesa con la regione o le regioni interessate, la
quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme
vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla
risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture
esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire
tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i
beni demaniali, in conformita' al progetto approvato. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla
verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente
procedimento unico, le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento
della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di
informativa posti a carico del soggetto proponente per
garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema
energetico nazionale e la tutela ambientale, nonche' il
termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi,
conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere di
cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di
variante urbanistica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato
sulla base di un progetto preliminare o analogo purche'
evidenzi, con elaborato cartografico, le aree
potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
le necessarie misure di salvaguardia. Dalla data della
comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai
comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale
in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione
del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di
salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data
della comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo il
caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne
disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per
sopravvenute esigenze istruttorie. Al procedimento
partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e le altre amministrazioni interessate nonche' i
soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali
interferenze con altre infrastrutture esistenti. La Regione
o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione
della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7
agosto 1990, n. 241, accertano in via definitiva
l'esistenza di usi civici e la compatibilita' dell'opera
con essi ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini
della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e'
fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti
locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma
1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto
del termine entro il quale e' prevista la conclusione del
procedimento.
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le
opere di cui al presente articolo siano sottoposte a
valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo
di tale valutazione costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.
L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
casi previsti, acquisito l'esito della verifica di
assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine
di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai
quali non sono prescritte le procedure di valutazione di
impatto ambientale, il procedimento unico deve essere
concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data
di presentazione della domanda.
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con
la regione o le regioni interessate per il rilascio
dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al
termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della
stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato
interistituzionale, i cui componenti sono designati, in
modo da assicurare una composizione paritaria,
rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o
dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
al termine di cui al primo periodo, si provvede
all'autorizzazione con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, integrato con la partecipazione del presidente
della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
regole di funzionamento del comitato di cui al presente
comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non
spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-bis.1. I soggetti titolari ovvero gestori di beni
demaniali, aree demaniali marittime e lacuali, fiumi,
torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade
pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche e
impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico
servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano
interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di
trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le
modalita' di attraversamento degli impianti autorizzati. A
tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla
costruzione delle opere della rete di trasmissione
nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione,
propone le modalita' di attraversamento ai soggetti sopra
indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i
successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, in
assenza di diversa determinazione, le modalita' proposte
dal soggetto richiedente si intendono assentite
definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti
facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in
materia di distanze, si applicano esclusivamente le
disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988,
recante approvazione delle norme tecniche per la
progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree
esterne, e successive modificazioni.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione.
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti elettriche di interconnessione con
l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV
qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo
prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle
infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di
trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di
potenza superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in
conformita' alla normativa vigente (29).
4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli
interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti,
consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella
sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo
esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia,
catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche
analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi sugli elettrodotti che comportino
varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500,
ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure
parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino
il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un
massimo di 60 metri lineari, e componenti di linea, quali,
a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di
guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di
segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi
caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni
tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia
di inizio attivita' varianti all'interno delle stazioni
elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli
edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura
strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature
o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse.
Tale aumento di cubatura non dovra' superare di piu' del 30
per cento le cubature esistenti all'interno della stazione
elettrica. Tali interventi sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita' a condizione che non siano in
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e
rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di
progettazione, costruzione ed esercizio di linee
elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce
parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al
Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni
interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata
da una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che
assevera la conformita' delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche'
il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte
ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla
data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la
copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino
la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei
documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine
indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o
piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello
sviluppo economico che puo' notificare all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
finale, da presentare al Ministero dello sviluppo
economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto
definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono
sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al
comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le
varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio
individuato in sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici. In mancanza di diversa individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici
le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo,
inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche
che non comportino aumenti della cubatura degli edifici
ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente
necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti
tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento
di cubatura non dovra' superare di piu' del 20 per cento le
cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Le
eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse
alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo
sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo
localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il consenso dei presidenti delle regioni e province
autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'.
4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di
esercizio e il rispetto della normativa ambientale e
paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio
attivita' previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di
linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di
obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie
esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o
che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e
non comportino una variazione dell'altezza utile dei
sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente.
Tenuto conto dei vincoli di fattibilita' tecnica e della
normativa tecnica vigente, sono altresi' realizzabili
tramite regime di inizio attivita' previsto al comma
4-sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato
esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che
si discostino entro il margine della strada impegnata o
entro i tre metri dal margine esterno della trincea di
posa.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti
elettriche di competenza regionale in conformita' ai
principi e ai termini temporali di cui al presente
articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel
territorio di piu' regioni, le autorizzazioni siano
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi
di programma con i quali sono definite le modalita'
organizzative e procedimentali per l'acquisizione del
parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo
della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle
opere di rilevante importanza che interessano il territorio
di piu' regioni.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle
reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55.
9. All'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme del»
sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del».».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, recante Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 maggio 2018, n. 76, concernente Regolamento recante
modalita' di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali
delle opere sottoposte a dibattito pubblico, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2018, n. 145.
- Il regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le
infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la
decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE)
n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, e'
pubblicato nella GUUE 25 aprile 201, n. L 115.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36, comma 12,
del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante
Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Gestore dei sistemi di trasmissione). -
(Omissis).
12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31
gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in
materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di
adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti
nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
(PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il
parere delle Regioni territorialmente interessate dagli
interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni
formulate dall'ARERA in esito alla procedura di cui al
comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di
sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da
compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle
criticita' e alle congestioni riscontrate o attese sulla
rete, nonche' gli investimenti programmati e i nuovi
investimenti da realizzare nel triennio successivo e una
programmazione temporale dei progetti di investimento,
secondo quanto stabilito nella concessione per l'attivita'
di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica
attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al
Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento
sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti
con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre
anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei
precedenti Piani.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, comma
1-bis, 6 e 52 quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Beni non espropriabili o espropriabili in casi
particolari). - 1-bis. I beni gravati da uso civico non
possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non
viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte
salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica
utilita' sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico,
compreso il caso di opera interrata o che occupi una
superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella
complessiva oggetto di diritto di uso civico.».
«Art. 6 (Regole generali sulla competenza). - 1.
L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita' e' anche competente
all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo
che si renda necessario. (L)
2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province,
i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed
organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero
attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio gia'
esistente. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario
e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti
gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla
cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di
delega di funzioni statali. (L)
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune
per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o
in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L)
5. All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un
dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la
qualifica piu' elevata. (L)
6. Per ciascun procedimento, e' designato un
responsabile che dirige, coordina e cura tutte le
operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi
dell'ausilio di tecnici. (L)
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di
singole fasi di esso, anche se non predisposto dal
responsabile del procedimento. (L)
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va
realizzata da un concessionario o contraente generale,
l'amministrazione titolare del potere espropriativo puo'
delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri
poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito
della delega nella concessione o nell'atto di affidamento,
i cui estremi vanno specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti
privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri
espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I
soggetti privati possono altresi' avvalersi di societa' di
servizi ai fini delle attivita' preparatorie. (L)
9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione
di opere private, l'autorita' espropriante e' l'Ente che
emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di
pubblica utilita'. (L)
9-bis L'autorita' espropriante, nel caso di opere di
minore entita', puo' delegare, in tutto o in parte, al
soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri
espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della
delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A
questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri
espropriativi possono avvalersi di societa' controllate
nonche' di societa' di servizi ai fini delle attivita'
preparatorie.».
«Art. 52-quinquies (Disposizioni particolari per le
infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti
energetiche nazionali). - 1. Alle infrastrutture lineari
energetiche facenti parte della rete nazionale di
trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano
di sviluppo della rete elettrica di cui all'art. 3, comma
2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed
all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, come modificate dall'art. 1, comma 26, della legge
23 agosto 2004, n. 239, nonche' le disposizioni di cui al
comma 6 e all'art. 52-quater, comma 6.
2. Per le infrastrutture lineari energetiche,
individuate dall'Autorita' competente come appartenenti
alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i gasdotti
di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le
operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei
progetti e le relative opere connesse, e per gli oleodotti
facenti parte delle reti nazionali di trasporto,
l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle
stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende
la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, la
valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla
normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza
naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa
compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei
piani di gestione e tutela del territorio comunque
denominati. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai
fini urbanistici ed edilizi nonche' paesaggistici, ogni
altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere,
atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad
esercire tutte le opere e tutte le attivita' previste nel
progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti
dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio
dell'autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del
parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro il
quale e' prevista la conclusione del procedimento. I
soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree
demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali,
miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti,
ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari,
linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee
elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti
della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di
importazione di gas dall'estero, partecipano al
procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale
ambito sono tenuti ad indicare le modalita' di
attraversamento degli impianti ed aree interferenti.
Qualora tali modalita' non siano indicate entro i termini
di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente
l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i
successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti
sopra indicati le modalita' di attraversamento, che,
trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si
intendono comunque assentite definitivamente e approvate
con il decreto di autorizzazione alla costruzione. Il
procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di
nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di
sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la
procedura di valutazione di impatto ambientale. Il
provvedimento finale comprende anche l'approvazione del
progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento
di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture
energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della
procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica
preventiva dell'interesse archeologico disciplinata
dall'art. 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente
presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo art.
25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica
preventiva e' realizzata a integrazione della progettazione
preliminare e viene completata con la redazione della
relazione archeologica definitiva di cui al citato art. 25,
comma 9; ai sensi del comma 9 dell'art. 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con
l'approvazione del soprintendente di settore
territorialmente competente entro un termine non superiore
a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente
ha comunicato gli esiti delle attivita' svolte in
attuazione del piano.
2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il
rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono
sottoposti al regime di denuncia di inizio attivita' i
rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni
di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo
tracciato, nonche' le relative dismissioni dei tratti
esistenti.
3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di
urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2,
e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione
anticipata puo' altresi' essere emanato ed eseguito, in
base alla determinazione urgente delle indennita' di
espropriazione, senza particolari indagini o formalita',
con le modalita' di cui all'art. 52-nonies, per le
infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica
utilita'. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del
beneficiario dell'espropriazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le
prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico
del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela
ambientale e dei beni culturali, nonche' il termine entro
il quale l'infrastruttura lineare energetica e' realizzata.
5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al
comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma
2 e' adottato d'intesa con le Regioni interessate, previa
acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le
infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla
richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la
Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per
il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi
di sussidiarieta' e leale collaborazione, si provvede,
entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico
costituito d'intesa tra il Ministro delle attivita'
produttive e la Regione interessata, ad una nuova
valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta
alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove
permanga il dissenso, l'opera e' autorizzata nei successivi
novanta giorni, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, integrato con il Presidente della Regione
interessata, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni dell'art. 52-quater,
commi 2, 4 e 6.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 14,
della citata legge 15 maggio 1997, n. 127, recante Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e 12 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
41 della L. 17 maggio 1999, n. 144, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2020, n. 142, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 3 (Norme per l'attivita' di importazione). - 1.
L'attivita' di importazione di gas naturale relativa a
contratti di durata superiore ad un anno, effettuata
attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei
gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di
rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di
autocisterne di gas naturale liquefatto, e' soggetta ad
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori
pubblicati ai sensi dell'art. 29.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
subordinato al possesso, nei soggetti richiedenti, dei
seguenti requisiti: a) capacita' tecniche e finanziarie
adeguate al progetto di importazione; b) idonee
informazioni e garanzie circa la provenienza del gas
naturale; c) affidabilita' dell'approvvigionamento, degli
im-pianti di coltivazione e del sistema di trasporto.
3. Nell'ambito della domanda di autorizzazione
all'importazione o della comunicazione di cui al comma 7
devono essere indicati gli Stati dove il gas naturale e'
stato prodotto. Nel caso di acquisto presso un punto di
scambio fisico ("hub") estero deve essere indicata la
composizione media della provenienza del gas naturale dai
vari Paesi di produzione.
4. L'attivita' di importazione si intende autorizzata
ove il diniego, fondato su motivi obiettivi e non
discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla
richiesta. Il diniego e' comunicato, con la relativa
motivazione, al richiedente, all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego e'
data informazione alla Commissione delle Comunita' europee.
Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di
autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al
comma 5, lettere a), b), c) e d).
5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in corso
o per le quali e' stato gia' concluso il relativo contratto
si intendono autorizzate dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli importatori devono, a tal fine,
adempiere, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, all'obbligo di cui al comma 2,
lettera d), e comunicare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data,
per ciascun contratto, i seguenti elementi: a) termini
temporali e possibili estensioni previsti dal contratto; b)
quantita' contrattuali, comprensive delle possibilita' di
modulazione annuali e stagionali; c) indicazione del Paese
dove il gas e' stato prodotto e delle strutture di
trasporto internazionali utilizzate; d) obblighi comunque
connessi al contratto e alla sua esecuzione, rilevanti ai
fini della sicurezza del sistema.
6. (abrogato).
7. L'attivita' di importazione di gas naturale di cui
al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a
un anno, e' soggetta a comunicazione, trenta giorni prima
del suo inizio, al Ministero dello sviluppo economico e
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, degli
elementi di cui al comma 5.
8. I contratti di importazione di gas naturale
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto devono consentire una modulazione
stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle
quantita' importate giornaliere nel periodo di punta
stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al
valore medio giornaliero su base annua. Il valore di cui
sopra puo' essere ridotto o annullato, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, in funzione delle
esigenze di sicurezza del sistema del gas naturale.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le
imprese del gas esercenti gasdotti della rete nazionale
interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonche' le
imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le
rispettive capacita' impegnate per l'importazione e
l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle disponibili
per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non
inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di
sicurezza per il funzionamento della rete.
10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel
bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
11. Le imprese di gas naturale che svolgono attivita'
di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio
a decorrere dal 1o gennaio 2002.».
«Art. 12 (Disciplina delle attivita' di stoccaggio). -
1. Ogni titolare di piu' concessioni di stoccaggio ha
l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il
complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di
cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle
capacita' stesse e la sicurezza del sistema nazionale del
gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all'art. 28.
2. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas
naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi
di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli
utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi
dispongono abbia idonea capacita', e purche' i servizi
richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente
realizzabili in base a criteri stabiliti, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che
ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione
del codice di stoccaggio, puo' imporre alla stessa impresa
di procedere alla fornitura dei servizi. Sono fatti salvi i
poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.
4. Nel caso di contitolarita' di una concessione di
stoccaggio, gli effetti derivanti dall'obbligo di fornire
disponibilita' di stoccaggio agli utenti che ne facciano
richiesta si verificano direttamente in capo ai singoli
contitolari in ragione delle quote da essi detenute, non
realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un
autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
5. Le disponibilita' di stoccaggio sono destinate in
via prioritaria alle esigenze della coltivazione di
giacimenti di gas nel territorio nazionale. A tal fine, i
titolari di concessione di coltivazione individuano, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le disponibilita' di stoccaggio necessarie per la
modulazione della produzione dei giacimenti dei quali
detengono la concessione di coltivazione, e le comunicano
al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa verifica dei dati comunicati,
pubblica le informazioni nel bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa
le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la
liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima
imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio
in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei
soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, sulla
base dei seguenti criteri: a) le capacita' di stoccaggio di
modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5, sono
assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai
clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad
attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di
cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture
pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta
di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non
superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume
calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione
stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno
rigido, in base ai criteri di cui all'art. 18, comma 2. Il
rimanente stoccaggio e' assegnato, secondo modalita'
stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
anche per servizi diversi da quelli di modulazione.
8. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico dei
soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che
prestano al sistema nazionale del gas il servizio di
interrompibilita' a favore della sicurezza stabilito nei
piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale
sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi
tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio
strategico e il fattore di copertura dei ricavi del
servizio di stoccaggio.
9. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare il
riconoscimento delle capacita' di stoccaggio di working gas
strategico e di modulazione, anche in relazione alla
capacita' di punta degli stoccaggi stessi.
10. Il comma 9 dell'art. 13 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, e' sostituito dal seguente: "9. I
titolari di concessioni di stoccaggio destinano le
capacita' di stoccaggio alla funzione di stoccaggio
minerario, strategico o di modulazione del sistema
nazionale del gas, compatibilmente con il programma di
manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio,
e con la capacita' delle rete di trasporto cui sono
connessi gli impianti di stoccaggio. I volumi di gas
movimentati che vengono restituiti devono rientrare nel
campo di intercambiabilita' ed avere caratteristiche e
contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche
emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
11. Le imprese di gas che esercitano l'attivita' di
stoccaggio sono tenute alla certificazione di bilancio a
decorrere dal 1o gennaio 2002.
11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito
attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri
Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, lo
stoccaggio strategico, offerto in regime regolato,
erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello
sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza
del sistema nazionale del gas naturale, e' posto a carico
dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di
distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento
dei medesimi clienti in situazioni di emergenza.
11-ter. Il volume complessivo relativo allo stoccaggio
strategico e' stabilito annualmente dal Ministero dello
sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e
monitoraggio del sistema del gas naturale, in misura non
inferiore al maggiore dei seguenti volumi: a) volume
necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni
continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta
stagionale, una portata fino al 100 per cento della
maggiore delle importazioni provenienti dalla
infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata; b)
volume necessario per le necessita' di modulazione in caso
di inverno rigido, calcolato per l'inverno piu' rigido
verificatosi negli ultimi 20 anni. 11-quater.
L'autorizzazione all'uso dello stoccaggio strategico puo'
essere rilasciata a una impresa del gas naturale solo nel
caso in cui l'intera capacita' di importazione conferita
alla stessa impresa, nel periodo per il quale viene
richiesto l'accesso allo stoccaggio strategico, sia stata
utilizzata, salvo documentati casi di forza maggiore e
compatibilmente con le condizioni e i vincoli tecnici
esistenti.».