Art. 60 
 
 
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi  delle  infrastrutture
                  delle reti energetiche nazionali 
 
  1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale  di
trasmissione  dell'energia  elettrica  e  della  rete  nazionale   di
trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  introdotto  dall'articolo
50 del presente decreto, sono autorizzate  rispettivamente  ai  sensi
dell'articolo 1-sexies del decreto-legge  29  agosto  2003,  n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale
di sviluppo delle rispettive reti in cui sono  state  inserite.  Alle
stesse infrastrutture sono  applicabili  le  disposizioni  introdotte
dallo stesso articolo 50. 
  2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale  di
trasmissione  dell'energia  elettrica  individuate  nei  decreti  del
Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o  nel  Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il  Clima  (PNIEC)  che  ricadono
nell'ambito di applicazione del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018,  n.  76,possono
esseresottoposteal dibattito pubblico secondo le modalita' di cui  al
regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
17 aprile 2013. 
  3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo  1º  giugno
2011, n. 93, e' sostituito dal seguente: «12. Terna S.p.A. predispone
ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano  decennale  di  sviluppo
della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli  obiettivi  in
materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e
sicurezza  del  sistema  energetico  stabiliti  nel  Piano  Nazionale
Integrato per  l'Energia  e  il  Clima  (PNIEC).  Il  Ministro  dello
sviluppo   economico,   acquisito    il    parere    delle    Regioni
territorialmente interessate dagli interventi in programma  e  tenuto
conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla  procedura
di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee  di
sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere  nei
dieci anni successivi, anche  in  risposta  alle  criticita'  e  alle
congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti
programmati  e  i  nuovi  investimenti  da  realizzare  nel  triennio
successivo  e  una   programmazione   temporale   dei   progetti   di
investimento,  secondo  quanto  stabilito   nella   concessione   per
l'attivita' di trasmissione e dispacciamento  dell'energia  elettrica
attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo  16  marzo
1999, n.79. Ogni  anno  Terna  S.p.A.  presenta  al  Ministero  dello
sviluppo  economico  e  all'ARERA  un   documento   sintetico   degli
interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano  di  sviluppo
da compiere nei successivi tre anni e lo stato di  avanzamento  degli
interventi inclusi nei precedenti Piani.». 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.
327, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) (Soppressa); 
    b)  all'articolo  6,  dopo   il   comma   9,   e'   aggiunto   il
seguente:«9-bis L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore
entita', puo' delegare, in tutto o in parte, al  soggetto  proponente
l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente
l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui  estremi  vanno
specificati in ogni atto del  procedimento  espropriativo.  A  questo
scopo i soggetti cui sono delegati  i  poteri  espropriativi  possono
avvalersi di societa' controllate nonche' di societa' di  servizi  ai
fini delle attivita' preparatorie.»; 
    c) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma  2  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «2-bis. Nel caso in  cui,  per  le  infrastrutture  energetiche
lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di  VIA,  che
debba  svolgersi  anche   la   verifica   preventiva   dell'interesse
archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016  n.  50,  il
proponente presenta il piano per l'espletamento delle  operazioni  di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del
decreto legislativo n. 50  del  2016;  tale  verifica  preventiva  e'
realizzata a integrazione della  progettazione  preliminare  e  viene
completatacon la redazione della relazione archeologica definitiva di
cui  al  citato  articolo  25,  comma  9;  ai  sensi  del   comma   9
dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016,la  procedura
si  conclude  con  l'approvazione  del  soprintendente   di   settore
territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta
giorni dalla data in cui il soggetto  proponente  ha  comunicato  gli
esiti delle attivita' svolte in attuazione del piano. 
      2-ter. Fermi restando i vincoli  di  esercizio  e  il  rispetto
della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime
di  denuncia  di  inizio  attivita'  i  rifacimenti  di   metanodotti
esistenti,  necessari  per  ragioni  di   obsolescenza,   che   siano
effettuati sul medesimo tracciato, nonche'  le  relative  dismissioni
dei tratti esistenti. 
  5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n.  290,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) (Soppressa); 
    b)  dopo  il  comma  4-quaterdecies,  e'  aggiunto  il  seguente:
«4-quinquiesdecies. Fermi  restando  i  vincoli  di  esercizio  e  il
rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono  sottoposte
al  regime  di  inizio  attivita'  previsto  al  comma  4-sexies   le
ricostruzioni di linee aeree esistenti,  necessarie  per  ragioni  di
obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie  esistenti,  che
siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un
massimo  di  15  metri  lineari  e  non  comportino  una   variazione
dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20  per  cento  rispetto
all'esistente. Tenuto conto dei vincoli  di  fattibilita'  tecnica  e
della normativa tecnica vigente, sono altresi'  realizzabili  tramite
regime  di  inizio  attivita'   previsto   al   comma   4-sexies   le
ricostruzioni  di  linee  in  cavo  interrato  esistenti  che   siano
effettuate sul medesimo  tracciato  o  che  si  discostino  entro  il
margine della strada impegnata  o  entro  i  tre  metri  dal  margine
esterno della trincea di posa.». 
  6. Al fine di realizzare il  rilancio  delle  attivita'  produttive
nella regione Sardegna, garantendo  l'approvvigionamento  di  energia
all'isola a prezzi sostenibili  e  in  linea  con  quelli  del  resto
d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente  e
l'attuazione  degli  obiettivi  del  PNIEC,  in  tema   di   rilancio
industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di  phase  out  delle
centrali a carbone presenti nella regione  Sardegna,  e'  considerato
parte della rete nazionale di trasporto,  anche  ai  fini  tariffari,
l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas
naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la  fornitura  di
gas  naturale  mediante  navi  spola  a  partire  da   terminali   di
rigassificazione italiani regolati  e  loro  eventuali  potenziamenti
fino ai terminali di rigassificazione  da  realizzare  nella  regione
stessa. Il gestore della  rete  nazionale  di  trasporto  attiva  una
procedura  per  consentire   la   presentazione   di   richieste   di
allacciamento alla rete  nazionale  di  trasporto  a  mezzo  di  tali
infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della
legge di conversione del  presente  decreto,  e  avvia  le  attivita'
propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. 
  7.  Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli   interventi
finalizzati  a  favorire  il  raggiungimento   degli   obiettivi   di
decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero  dello  sviluppo  economico
puo' avvalersi, nel limite di dieci unita',  di  personale  dell'area
funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni  pubbliche,  con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico
ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  all'Agenzia  nazionale
per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e   lo   sviluppo   economico
sostenibile (ENEA), al Gestore dei  servizi  energetici  S.p.A.  (GSE
S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad
altri enti di ricerca,  con  almeno  cinque  anni  di  anzianita'  di
servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e
competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in  posizione
di comando,  distacco,  fuori  ruolo  o  analoga  posizione  prevista
dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi  dell'articolo  17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento  in
fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. 
  7-bis.  Al  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato; 
  b) all'articolo 12, il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico dei  soggetti  di  cui
agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al  sistema  nazionale
del gas il servizio di interrompibilita'  a  favore  della  sicurezza
stabilito nei piani  di  emergenza  del  sistema  nazionale  del  gas
naturale  sono  esonerati  dalla  corresponsione  dei   corrispettivi
tariffari che remunerano il ser- vizio di stoccaggio strategico e  il
fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio»; 
  c) all'articolo 12, il comma 11-bis e' sostituito dal seguente: 
  «11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito  attraverso
la  rete  italiana  del  gas  proveniente  da  altri   Stati   membri
dell'Unione europea o  da  Paesi  terzi,  lo  stoccaggio  strategico,
offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico  per  fronteggiare  situazioni  di
emergenza del sistema nazionale del gas naturale, e' posto  a  carico
dei  clienti  connessi  ai  punti  di  riconsegna   della   rete   di
distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi
clienti in situazioni di emergenza». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 7-bis, comma 2 bis, del citato
          decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 50. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  1-sexies  del
          decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante  Disposizioni
          urgenti  per  la  sicurezza  e  lo  sviluppo  del   sistema
          elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
          elettrica, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
          ottobre 2003, n. 290: 
              «Art. 1-sexies. (Semplificazione  dei  procedimenti  di
          autorizzazione  per  le   reti   nazionali   di   trasporto
          dell'energia e per gli impianti  di  energia  elettrica  di
          potenza superiore a 300  MW  termici).  -  1.  Al  fine  di
          garantire  la  sicurezza  del  sistema  energetico   e   di
          promuovere  la   concorrenza   nei   mercati   dell'energia
          elettrica, la costruzione e l'esercizio degli  elettrodotti
          facenti   parte   della   rete   nazionale   di   trasporto
          dell'energia  elettrica  sono   attivita'   di   preminente
          interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica
          comprendente tutte le opere connesse  e  le  infrastrutture
          indispensabili all'esercizio degli stessi,  rilasciata  dal
          Ministero delle attivita' produttive  di  concerto  con  il
          Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e
          previa intesa con la regione o le regioni  interessate,  la
          quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
          atti di assenso comunque denominati  previsti  dalle  norme
          vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari  alla
          risoluzione delle  interferenze  con  altre  infrastrutture
          esistenti, costituendo titolo a  costruire  e  ad  esercire
          tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i
          beni demaniali, in conformita' al  progetto  approvato.  Il
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
          provvede alla valutazione  di  impatto  ambientale  e  alla
          verifica  della  conformita'  delle   opere   al   progetto
          autorizzato.  Restano  ferme,  nell'ambito   del   presente
          procedimento  unico,  le  competenze  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  merito  all'accertamento
          della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
          di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. 
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1: 
                a)  indica  le  prescrizioni  e   gli   obblighi   di
          informativa posti a  carico  del  soggetto  proponente  per
          garantire il coordinamento e la  salvaguardia  del  sistema
          energetico nazionale e la  tutela  ambientale,  nonche'  il
          termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata; 
                b) comprende la dichiarazione di  pubblica  utilita',
          indifferibilita'   ed   urgenza   dell'opera,   l'eventuale
          dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
          preordinato  all'esproprio  dei  beni  in  essa   compresi,
          conformemente al decreto del Presidente della Repubblica  8
          giugno  2001,  n.  327,  recante  il  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le  opere  di
          cui  al  comma  1  comportino  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto  di
          variante urbanistica. 
              3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'  rilasciata  a
          seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
          centottanta  giorni,   nel   rispetto   dei   principi   di
          semplificazione e con le modalita'  di  cui  alla  legge  7
          agosto 1990, n. 241. Il procedimento  puo'  essere  avviato
          sulla base di un progetto  preliminare  o  analogo  purche'
          evidenzi,   con    elaborato    cartografico,    le    aree
          potenzialmente impegnate sulle  quali  apporre  il  vincolo
          preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
          le necessarie misure  di  salvaguardia.  Dalla  data  della
          comunicazione dell'avviso dell'avvio  del  procedimento  ai
          comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale
          in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
          delle aree potenzialmente impegnate, fino alla  conclusione
          del procedimento autorizzativo. In ogni caso la  misura  di
          salvaguardia perde efficacia decorsi tre  anni  dalla  data
          della comunicazione dell'avvio del procedimento,  salvo  il
          caso in  cui  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ne
          disponga, per una sola volta, la proroga  di  un  anno  per
          sopravvenute   esigenze   istruttorie.   Al    procedimento
          partecipano  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e le altre amministrazioni interessate nonche' i
          soggetti preposti ad esprimersi in relazione  ad  eventuali
          interferenze con altre infrastrutture esistenti. La Regione
          o le Regioni interessate, entro il termine  di  conclusione
          della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7
          agosto  1990,  n.  241,   accertano   in   via   definitiva
          l'esistenza di usi civici e  la  compatibilita'  dell'opera
          con essi  ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  4,  comma
          1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
          2001, n. 327. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai  fini
          della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e'
          fatto obbligo di richiedere il parere motivato  degli  enti
          locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma
          1. Il rilascio del parere non puo'  incidere  sul  rispetto
          del termine entro il quale e' prevista la  conclusione  del
          procedimento. 
              4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le
          opere di  cui  al  presente  articolo  siano  sottoposte  a
          valutazione di impatto ambientale (VIA),  l'esito  positivo
          di  tale  valutazione  costituisce   parte   integrante   e
          condizione  necessaria  del  procedimento   autorizzatorio.
          L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
          casi  previsti,  acquisito  l'esito   della   verifica   di
          assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro  il  termine
          di cui al comma 3.  Per  i  procedimenti  relativamente  ai
          quali non sono prescritte le procedure  di  valutazione  di
          impatto  ambientale,  il  procedimento  unico  deve  essere
          concluso entro il termine di centoventi giorni  dalla  data
          di presentazione della domanda. 
              4-bis. In caso di mancata definizione  dell'intesa  con
          la  regione  o  le  regioni  interessate  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione, entro i novanta giorni  successivi  al
          termine di cui al comma 3, si provvede  al  rilascio  della
          stessa previa intesa da concludere in un apposito  comitato
          interistituzionale, i cui  componenti  sono  designati,  in
          modo   da   assicurare    una    composizione    paritaria,
          rispettivamente dai  Ministeri  dello  sviluppo  economico,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          delle infrastrutture e dei  trasporti  e  dalla  regione  o
          dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora  alla
          definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
          al  termine  di  cui  al   primo   periodo,   si   provvede
          all'autorizzazione  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, integrato con la  partecipazione  del  presidente
          della regione o delle regioni interessate, su proposta  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
          sviluppo  economico,   previo   parere   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite  le
          regole di funzionamento del comitato  di  cui  al  presente
          comma. Ai componenti del  comitato  interistituzionale  non
          spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              4-bis.1. I soggetti titolari  ovvero  gestori  di  beni
          demaniali,  aree  demaniali  marittime  e  lacuali,  fiumi,
          torrenti,  canali,  miniere  e  foreste  demaniali,  strade
          pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari,  teleferiche  e
          impianti similari, linee di telecomunicazione  di  pubblico
          servizio,  linee   elettriche   e   gasdotti,   che   siano
          interessati dal passaggio di opere della rete elettrica  di
          trasmissione  nazionale,  sono  tenuti   ad   indicare   le
          modalita' di attraversamento degli impianti autorizzati.  A
          tal fine  il  soggetto  richiedente  l'autorizzazione  alla
          costruzione  delle  opere  della   rete   di   trasmissione
          nazionale, successivamente al  decreto  di  autorizzazione,
          propone le modalita' di attraversamento ai  soggetti  sopra
          indicati, che assumono le proprie  determinazioni  entro  i
          successivi  sessanta  giorni.  Decorso  tale  termine,   in
          assenza di diversa determinazione,  le  modalita'  proposte
          dal   soggetto   richiedente   si    intendono    assentite
          definitivamente. Alle  linee  elettriche  e  agli  impianti
          facenti parte della  rete  elettrica  nazionale,  anche  in
          materia  di  distanze,  si  applicano   esclusivamente   le
          disposizioni previste dal decreto del Ministro  dei  lavori
          pubblici  21  marzo  1988,   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile  1988,
          recante  approvazione   delle   norme   tecniche   per   la
          progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree
          esterne, e successive modificazioni. 
              4-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
          in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione  eccetto  i  procedimenti  per  i  quali   sia
          completata  la  procedura  di  VIA,  ovvero   il   relativo
          procedimento risulti in fase di conclusione. 
              4-quater. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano alle  reti  elettriche  di  interconnessione  con
          l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150  kV
          qualora per esse vi sia un  diritto  di  accesso  a  titolo
          prioritario, e si applicano  alle  opere  connesse  e  alle
          infrastrutture per il collegamento alle reti  nazionali  di
          trasporto dell'energia delle  centrali  termoelettriche  di
          potenza superiore a 300 MW  termici,  gia'  autorizzate  in
          conformita' alla normativa vigente (29). 
              4-quinquies. Non richiedono alcuna  autorizzazione  gli
          interventi  di  manutenzione  su  elettrodotti   esistenti,
          consistenti nella  riparazione,  nella  rimozione  e  nella
          sostituzione  di  componenti  di  linea,  quali,  a  titolo
          esemplificativo, sostegni,  conduttori,  funi  di  guardia,
          catene,  isolatori,  morsetteria,  sfere  di  segnalazione,
          impianti  di  terra,  con   elementi   di   caratteristiche
          analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. 
              4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
          attivita' gli interventi sugli elettrodotti che  comportino
          varianti di lunghezza non superiore a metri lineari  1.500,
          ovvero metri lineari 3.000 qualora non  ricadenti,  neppure
          parzialmente, in aree naturali protette, e  che  utilizzino
          il medesimo tracciato,  ovvero  se  ne  discostino  per  un
          massimo di 60 metri lineari, e componenti di linea,  quali,
          a titolo esemplificativo,  sostegni,  conduttori,  funi  di
          guardia,   catene,   isolatori,   morsetteria,   sfere   di
          segnalazione,  fondazioni,  impianti   di   terra,   aventi
          caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni
          tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante  denuncia
          di inizio attivita'  varianti  all'interno  delle  stazioni
          elettriche che non comportino aumenti della cubatura  degli
          edifici  ovvero  che   comportino   aumenti   di   cubatura
          strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature
          o impianti tecnologici al servizio delle  stazioni  stesse.
          Tale aumento di cubatura non dovra' superare di piu' del 30
          per cento le cubature esistenti all'interno della  stazione
          elettrica.  Tali  interventi  sono  realizzabili   mediante
          denuncia di inizio attivita' a condizione che non siano  in
          contrasto  con  gli   strumenti   urbanistici   vigenti   e
          rispettino le norme in materia di  elettromagnetismo  e  di
          progettazione,   costruzione   ed   esercizio   di    linee
          elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni. 
              4-septies. La denuncia di inizio attivita'  costituisce
          parte integrante del provvedimento di  autorizzazione  alla
          costruzione e all'esercizio dell'opera principale. 
              4-octies. Il gestore dell'elettrodotto,  almeno  trenta
          giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta  al
          Ministero dello sviluppo economico e, in copia,  ai  comuni
          interessati la denuncia di inizio  attivita',  accompagnata
          da  una   dettagliata   relazione,   sottoscritta   da   un
          progettista  abilitato,  e  dal  progetto  definitivo,  che
          assevera la conformita'  delle  opere  da  realizzare  agli
          strumenti urbanistici approvati  e  non  in  contrasto  con
          quelli adottati e ai regolamenti edilizi  vigenti,  nonche'
          il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
          e di progettazione, costruzione ed  esercizio  delle  linee
          elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. 
              4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte
          ad un vincolo, il termine di trenta  giorni  decorre  dalla
          data del rilascio del relativo atto di  assenso.  Ove  tale
          atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
              4-decies. La sussistenza del titolo e' provata  con  la
          copia della denuncia di inizio attivita' da  cui  risultino
          la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco  dei
          documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
          del professionista abilitato, nonche' gli atti  di  assenso
          eventualmente necessari. 
              4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine
          indicato al comma 4-octies riscontri  l'assenza  di  una  o
          piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello
          sviluppo  economico  che  puo'  notificare  all'interessato
          l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. 
              4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare
          la denuncia di inizio attivita',  con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. 
              4-terdecies.   Ultimato   l'intervento,   il   soggetto
          incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
          finale,  da  presentare   al   Ministero   dello   sviluppo
          economico, con il quale attesta la  conformita'  dell'opera
          al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'. 
              4-quaterdecies. Le varianti da  apportare  al  progetto
          definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
          esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
          assumano  rilievo  sotto  l'aspetto   localizzativo,   sono
          sottoposte al regime di inizio attivita' gia'  previsto  al
          comma  4-sexies.  Non  assumono  rilievo  localizzativo  le
          varianti di tracciato contenute nell'ambito  del  corridoio
          individuato in sede di approvazione del  progetto  ai  fini
          urbanistici.  In   mancanza   di   diversa   individuazione
          costituiscono corridoio di riferimento a  fini  urbanistici
          le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
          elettromagnetismo.  Non  assumono  rilievo   localizzativo,
          inoltre, le varianti all'interno delle stazioni  elettriche
          che non comportino aumenti  della  cubatura  degli  edifici
          ovvero che  comportino  aumenti  di  cubatura  strettamente
          necessari alla collocazione di apparecchiature  o  impianti
          tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento
          di cubatura non dovra' superare di piu' del 20 per cento le
          cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Le
          eventuali modificazioni del  piano  di  esproprio  connesse
          alle varianti di tracciato prive di  rilievo  localizzativo
          sono approvate ai  fini  della  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' dall'autorita' espropriante  ai  sensi  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327,  e  non  richiedono  nuova  apposizione  del   vincolo
          preordinato    all'esproprio.    Ove    assumano    rilievo
          localizzativo, le varianti  sono  approvate  dal  Ministero
          dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          il  consenso  dei  presidenti  delle  regioni  e   province
          autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema  di
          pubblicita'. 
              4-quinquiesdecies.  Fermi   restando   i   vincoli   di
          esercizio  e  il  rispetto  della  normativa  ambientale  e
          paesaggistica,  sono  sottoposte  al   regime   di   inizio
          attivita' previsto al comma 4-sexies  le  ricostruzioni  di
          linee  aeree   esistenti,   necessarie   per   ragioni   di
          obsolescenza  e  realizzate  con  le  migliori   tecnologie
          esistenti, che siano effettuate sul  medesimo  tracciato  o
          che se ne discostino per un massimo di 15 metri  lineari  e
          non  comportino  una  variazione  dell'altezza  utile   dei
          sostegni superiore al 20 per cento rispetto  all'esistente.
          Tenuto conto dei vincoli di fattibilita'  tecnica  e  della
          normativa  tecnica  vigente,  sono  altresi'   realizzabili
          tramite  regime  di  inizio  attivita'  previsto  al  comma
          4-sexies  le  ricostruzioni  di  linee  in  cavo  interrato
          esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che
          si discostino entro il margine  della  strada  impegnata  o
          entro i tre metri dal  margine  esterno  della  trincea  di
          posa. 
              5.  Le   regioni   disciplinano   i   procedimenti   di
          autorizzazione alla costruzione  e  all'esercizio  di  reti
          elettriche  di  competenza  regionale  in  conformita'   ai
          principi  e  ai  termini  temporali  di  cui  al   presente
          articolo, prevedendo che, per le  opere  che  ricadono  nel
          territorio  di  piu'  regioni,  le   autorizzazioni   siano
          rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso  di
          inerzia o di  mancata  definizione  dell'intesa,  lo  Stato
          esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
          Costituzione. 
              6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano  accordi
          di  programma  con  i  quali  sono  definite  le  modalita'
          organizzative  e  procedimentali  per  l'acquisizione   del
          parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
          delle opere inserite nel programma  triennale  di  sviluppo
          della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale  e  delle
          opere di rilevante importanza che interessano il territorio
          di piu' regioni. 
              7.  Le  norme  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  espropriazione
          per pubblica utilita', di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si  applicano  alle
          reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004. 
              8. Per la costruzione  e  l'esercizio  di  impianti  di
          energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici  si
          applicano le  disposizioni  del  decreto-legge  7  febbraio
          2002, n. 7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2002, n. 55. 
              9. All'art. 3, comma 14,  del  decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme  del»
          sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del».». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno
          2001,  n.  327,  recante  Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  espropriazione
          per  pubblica  utilita',  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, S.O. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          10 maggio 2018,  n.  76,  concernente  Regolamento  recante
          modalita' di svolgimento, tipologie e  soglie  dimensionali
          delle opere sottoposte a dibattito pubblico, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2018, n. 145. 
              - Il regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le
          infrastrutture energetiche transeuropee  e  che  abroga  la
          decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE)
          n. 713/2009, (CE)  n.  714/2009  e  (CE)  n.  715/2009,  e'
          pubblicato nella GUUE 25 aprile 201, n. L 115. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 36,  comma  12,
          del decreto legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93  recante
          Attuazione  delle  direttive   2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2008/92/CE relative a norme comuni per il  mercato  interno
          dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
          finale industriale di gas e di energia  elettrica,  nonche'
          abrogazione  delle  direttive  2003/54/CE  e   2003/55/CE.,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 36  (Gestore  dei  sistemi  di  trasmissione).  -
          (Omissis). 
              12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il  31
          gennaio, un Piano  decennale  di  sviluppo  della  rete  di
          trasmissione  nazionale,  coerente  con  gli  obiettivi  in
          materia di fonti rinnovabili,  di  decarbonizzazione  e  di
          adeguatezza e sicurezza del  sistema  energetico  stabiliti
          nel Piano Nazionale Integrato  per  l'Energia  e  il  Clima
          (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il
          parere delle  Regioni  territorialmente  interessate  dagli
          interventi in programma e tenuto  conto  delle  valutazioni
          formulate dall'ARERA in esito  alla  procedura  di  cui  al
          comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee  di
          sviluppo degli  interventi  elettrici  infrastrutturali  da
          compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta  alle
          criticita' e alle congestioni riscontrate  o  attese  sulla
          rete,  nonche'  gli  investimenti  programmati  e  i  nuovi
          investimenti da realizzare nel triennio  successivo  e  una
          programmazione  temporale  dei  progetti  di  investimento,
          secondo quanto stabilito nella concessione per  l'attivita'
          di trasmissione  e  dispacciamento  dell'energia  elettrica
          attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna  S.p.A.  presenta  al
          Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento
          sintetico degli interventi di sviluppo della rete  coerenti
          con il Piano di sviluppo da  compiere  nei  successivi  tre
          anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei
          precedenti Piani.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  4,  comma
          1-bis, 6 e 52 quinquies del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante Testo unico delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita', come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 4 (Beni non espropriabili o espropriabili in casi
          particolari). - 1-bis. I beni gravati  da  uso  civico  non
          possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non
          viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte
          salve le ipotesi in cui  l'opera  pubblica  o  di  pubblica
          utilita' sia compatibile con l'esercizio  dell'uso  civico,
          compreso il caso  di  opera  interrata  o  che  occupi  una
          superficie inferiore al  5  per  cento  rispetto  a  quella
          complessiva oggetto di diritto di uso civico.». 
              «Art.  6  (Regole  generali  sulla  competenza).  -  1.
          L'autorita'  competente  alla  realizzazione  di   un'opera
          pubblica  o  di  pubblica  utilita'  e'  anche   competente
          all'emanazione degli atti  del  procedimento  espropriativo
          che si renda necessario. (L) 
              2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province,
          i  Comuni  e  gli  altri  enti  pubblici   individuano   ed
          organizzano  l'ufficio  per   le   espropriazioni,   ovvero
          attribuiscono  i  relativi  poteri  ad  un   ufficio   gia'
          esistente. (L) 
              3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto  ordinario
          e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti
          gli atti dei procedimenti  espropriativi  strumentali  alla
          cura degli interessi da esse gestiti,  anche  nel  caso  di
          delega di funzioni statali. (L) 
              4. Gli enti locali possono istituire un ufficio  comune
          per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio  o
          in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L) 
              5. All'ufficio per le  espropriazioni  e'  preposto  un
          dirigente  o,  in  sua  mancanza,  il  dipendente  con   la
          qualifica piu' elevata. (L) 
              6.  Per   ciascun   procedimento,   e'   designato   un
          responsabile  che  dirige,  coordina  e   cura   tutte   le
          operazioni e gli atti del procedimento,  anche  avvalendosi
          dell'ausilio di tecnici. (L) 
              7. Il  dirigente  dell'ufficio  per  le  espropriazioni
          emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento  o  di
          singole  fasi  di  esso,  anche  se  non  predisposto   dal
          responsabile del procedimento. (L) 
              8. Se  l'opera  pubblica  o  di  pubblica  utilita'  va
          realizzata da  un  concessionario  o  contraente  generale,
          l'amministrazione titolare del  potere  espropriativo  puo'
          delegare, in tutto  o  in  parte,  l'esercizio  dei  propri
          poteri  espropriativi,  determinando  chiaramente  l'ambito
          della delega nella concessione o nell'atto di  affidamento,
          i  cui  estremi  vanno  specificati  in   ogni   atto   del
          procedimento  espropriativo.  A  questo  scopo  i  soggetti
          privati cui sono attribuiti per legge o per  delega  poteri
          espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I
          soggetti privati possono altresi' avvalersi di societa'  di
          servizi ai fini delle attivita' preparatorie. (L) 
              9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione
          di opere private, l'autorita' espropriante  e'  l'Ente  che
          emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di
          pubblica utilita'. (L) 
              9-bis L'autorita' espropriante, nel caso  di  opere  di
          minore entita', puo' delegare, in  tutto  o  in  parte,  al
          soggetto   proponente   l'esercizio   dei   propri   poteri
          espropriativi,  determinando  chiaramente  l'ambito   della
          delega  nell'atto  di  affidamento,  i  cui  estremi  vanno
          specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.  A
          questo  scopo  i  soggetti  cui  sono  delegati  i   poteri
          espropriativi possono  avvalersi  di  societa'  controllate
          nonche' di societa' di  servizi  ai  fini  delle  attivita'
          preparatorie.». 
              «Art. 52-quinquies  (Disposizioni  particolari  per  le
          infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti
          energetiche nazionali). - 1.  Alle  infrastrutture  lineari
          energetiche  facenti  parte   della   rete   nazionale   di
          trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel  piano
          di sviluppo della rete elettrica di cui all'art.  3,  comma
          2, del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  ed
          all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto  2003,
          n. 239,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto  2003,
          n. 239, come modificate dall'art. 1, comma 26, della  legge
          23 agosto 2004, n. 239, nonche' le disposizioni di  cui  al
          comma 6 e all'art. 52-quater, comma 6. 
              2.   Per   le   infrastrutture   lineari   energetiche,
          individuate  dall'Autorita'  competente  come  appartenenti
          alla rete nazionale dei gasdotti  di  cui  all'art.  9  del
          decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i  gasdotti
          di  approvvigionamento  di  gas  dall'estero,  incluse   le
          operazioni  preparatorie  necessarie  alla  redazione   dei
          progetti e le relative opere connesse, e per gli  oleodotti
          facenti  parte   delle   reti   nazionali   di   trasporto,
          l'autorizzazione alla costruzione  ed  all'esercizio  delle
          stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione,  comprende
          la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  dell'opera,   la
          valutazione  di  impatto  ambientale,  ove  prevista  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  la  valutazione  di  incidenza
          naturalistico-ambientale di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357,  l'apposizione
          del vincolo preordinato  all'esproprio  dei  beni  in  essa
          compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e  dei
          piani  di  gestione  e  tutela  del   territorio   comunque
          denominati. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche  ai
          fini urbanistici ed  edilizi  nonche'  paesaggistici,  ogni
          altra autorizzazione,  concessione,  approvazione,  parere,
          atto di assenso e nulla osta comunque denominati,  previsti
          dalle norme vigenti, costituendo titolo a  costruire  e  ad
          esercire tutte le opere e tutte le attivita'  previste  nel
          progetto approvato, fatti salvi  gli  adempimenti  previsti
          dalle  norme  di  sicurezza  vigenti.   Per   il   rilascio
          dell'autorizzazione,   ai   fini   della   verifica   della
          conformita' urbanistica dell'opera,  e'  fatto  obbligo  di
          richiedere il parere motivato degli  enti  locali  nel  cui
          territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del
          parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro  il
          quale  e'  prevista  la  conclusione  del  procedimento.  I
          soggetti titolari o gestori  di  beni  demaniali,  di  aree
          demaniali marittime e  lacuali,  fiumi,  torrenti,  canali,
          miniere e foreste demaniali, strade  pubbliche,  aeroporti,
          ferrovie, funicolari,  teleferiche,  e  impianti  similari,
          linee di  telecomunicazione  di  pubblico  servizio,  linee
          elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti
          della  rete  nazionale  di  trasporto  o  da  gasdotti   di
          importazione   di   gas   dall'estero,    partecipano    al
          procedimento di autorizzazione alla costruzione e  in  tale
          ambito  sono   tenuti   ad   indicare   le   modalita'   di
          attraversamento  degli  impianti  ed   aree   interferenti.
          Qualora tali modalita' non siano indicate entro  i  termini
          di conclusione del procedimento,  il  soggetto  richiedente
          l'autorizzazione alla  costruzione  dei  gasdotti  entro  i
          successivi trenta giorni propone direttamente  ai  soggetti
          sopra  indicati  le  modalita'  di  attraversamento,   che,
          trascorsi ulteriori trenta giorni  senza  osservazioni,  si
          intendono comunque assentite  definitivamente  e  approvate
          con il  decreto  di  autorizzazione  alla  costruzione.  Il
          procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di
          nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di
          sei mesi dalla  stessa  data  ove  non  sia  prescritta  la
          procedura  di  valutazione  di   impatto   ambientale.   Il
          provvedimento finale  comprende  anche  l'approvazione  del
          progetto definitivo e determina l'inizio  del  procedimento
          di esproprio di cui al Capo IV del titolo II. 
              2-bis.  Nel  caso  in  cui,   per   le   infrastrutture
          energetiche lineari, venga determinato,  nell'ambito  della
          procedura di VIA, che debba  svolgersi  anche  la  verifica
          preventiva   dell'interesse    archeologico    disciplinata
          dall'art. 25 del Codice dei contratti pubblici, di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016  n.  50,  il  proponente
          presenta il piano per l'espletamento  delle  operazioni  di
          cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo  art.
          25 del decreto legislativo n. 50 del  2016;  tale  verifica
          preventiva e' realizzata a integrazione della progettazione
          preliminare e  viene  completata  con  la  redazione  della
          relazione archeologica definitiva di cui al citato art. 25,
          comma 9; ai sensi del comma  9  dell'art.  25  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, la procedura  si  conclude  con
          l'approvazione    del     soprintendente     di     settore
          territorialmente competente entro un termine non  superiore
          a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto  proponente
          ha  comunicato  gli  esiti  delle   attivita'   svolte   in
          attuazione del piano. 
              2-ter. Fermi restando  i  vincoli  di  esercizio  e  il
          rispetto della normativa ambientale e  paesaggistica,  sono
          sottoposti al regime di  denuncia  di  inizio  attivita'  i
          rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni
          di  obsolescenza,  che  siano   effettuati   sul   medesimo
          tracciato,  nonche'  le  relative  dismissioni  dei  tratti
          esistenti. 
              3. Qualora l'avvio  dei  lavori  rivesta  carattere  di
          urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2,
          e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione
          anticipata puo' altresi' essere  emanato  ed  eseguito,  in
          base  alla  determinazione  urgente  delle  indennita'   di
          espropriazione, senza particolari  indagini  o  formalita',
          con  le  modalita'  di  cui  all'art.  52-nonies,  per   le
          infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di  pubblica
          utilita'. Gli stessi decreti sono emanati  nel  termine  di
          sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza  del
          beneficiario dell'espropriazione. 
              4.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  indica  le
          prescrizioni e gli obblighi di informativa posti  a  carico
          del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
          salvaguardia del sistema energetico nazionale e  la  tutela
          ambientale e dei beni culturali, nonche' il  termine  entro
          il quale l'infrastruttura lineare energetica e' realizzata. 
              5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui  al
          comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma
          2 e' adottato d'intesa con le Regioni  interessate,  previa
          acquisizione del parere degli enti locali ove  ricadono  le
          infrastrutture,  da  rendere  entro  trenta  giorni   dalla
          richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito. 
              6. In caso di mancata definizione  dell'intesa  con  la
          Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per
          il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei  principi
          di sussidiarieta'  e  leale  collaborazione,  si  provvede,
          entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico
          costituito  d'intesa  tra  il  Ministro   delle   attivita'
          produttive  e  la  Regione  interessata,   ad   una   nuova
          valutazione   dell'opera    e    dell'eventuale    proposta
          alternativa  formulata  dalla  Regione  dissenziente.   Ove
          permanga il dissenso, l'opera e' autorizzata nei successivi
          novanta  giorni,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri,  integrato  con  il  Presidente   della   Regione
          interessata,  su  proposta  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              7. Alle infrastrutture lineari energetiche  di  cui  al
          comma 2 si applicano le disposizioni  dell'art.  52-quater,
          commi 2, 4 e 6.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17,  comma  14,
          della citata legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  Misure
          urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa  e
          dei procedimenti di decisione e di controllo: 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e 12 del
          decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,   recante
          Attuazione della direttiva 98/30/CE  recante  norme  comuni
          per il mercato interno del gas naturale, a norma  dell'art.
          41 della L.  17  maggio  1999,  n.  144,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2020, n. 142, come  modificati
          dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Norme per l'attivita' di importazione).  -  1.
          L'attivita' di importazione  di  gas  naturale  relativa  a
          contratti  di  durata  superiore  ad  un  anno,  effettuata
          attraverso i punti di  entrata  della  rete  nazionale  dei
          gasdotti  a  mezzo  di   gasdotti   o   di   terminali   di
          rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai  o  di
          autocisterne di gas naturale  liquefatto,  e'  soggetta  ad
          autorizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
          rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori
          pubblicati ai sensi dell'art. 29. 
              2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
          subordinato al  possesso,  nei  soggetti  richiedenti,  dei
          seguenti requisiti: a)  capacita'  tecniche  e  finanziarie
          adeguate   al   progetto   di   importazione;   b)   idonee
          informazioni  e  garanzie  circa  la  provenienza  del  gas
          naturale; c) affidabilita'  dell'approvvigionamento,  degli
          im-pianti di coltivazione e del sistema di trasporto. 
              3.  Nell'ambito   della   domanda   di   autorizzazione
          all'importazione o della comunicazione di cui  al  comma  7
          devono essere indicati gli Stati dove il  gas  naturale  e'
          stato prodotto. Nel caso di acquisto  presso  un  punto  di
          scambio fisico  ("hub")  estero  deve  essere  indicata  la
          composizione media della provenienza del gas  naturale  dai
          vari Paesi di produzione. 
              4. L'attivita' di importazione si  intende  autorizzata
          ove  il  diniego,  fondato  su  motivi  obiettivi   e   non
          discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla
          richiesta.  Il  diniego  e'  comunicato,  con  la  relativa
          motivazione, al richiedente,  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas   e   all'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego  e'
          data informazione alla Commissione delle Comunita' europee.
          Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta  di
          autorizzazione di cui al comma 1,  trasmette  all'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, gli elementi  di  cui  al
          comma 5, lettere a), b), c) e d). 
              5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in  corso
          o per le quali e' stato gia' concluso il relativo contratto
          si intendono autorizzate dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. Gli importatori devono, a  tal  fine,
          adempiere, entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto,  all'obbligo  di  cui  al  comma  2,
          lettera d), e comunicare al Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per  l'energia
          elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data,
          per ciascun contratto,  i  seguenti  elementi:  a)  termini
          temporali e possibili estensioni previsti dal contratto; b)
          quantita' contrattuali, comprensive delle  possibilita'  di
          modulazione annuali e stagionali; c) indicazione del  Paese
          dove  il  gas  e'  stato  prodotto  e  delle  strutture  di
          trasporto internazionali utilizzate; d)  obblighi  comunque
          connessi al contratto e alla sua esecuzione,  rilevanti  ai
          fini della sicurezza del sistema. 
              6. (abrogato). 
              7. L'attivita' di importazione di gas naturale  di  cui
          al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore  a
          un anno, e' soggetta a comunicazione, trenta  giorni  prima
          del suo inizio, al Ministero  dello  sviluppo  economico  e
          all'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  degli
          elementi di cui al comma 5. 
              8.  I  contratti  di  importazione  di   gas   naturale
          stipulati successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto  devono  consentire  una  modulazione
          stagionale tale da  rendere  possibile  l'incremento  delle
          quantita'  importate  giornaliere  nel  periodo  di   punta
          stagionale in misura  non  inferiore  al  10%  rispetto  al
          valore medio giornaliero su base annua. Il  valore  di  cui
          sopra puo' essere ridotto  o  annullato,  con  decreto  del
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  in  funzione  delle
          esigenze di sicurezza del sistema del gas naturale. 
              9. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le
          imprese del gas esercenti  gasdotti  della  rete  nazionale
          interconnessi con i sistemi  di  altri  Stati,  nonche'  le
          imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al  Ministero
          dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   e
          all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas   le
          rispettive  capacita'  impegnate   per   l'importazione   e
          l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle  disponibili
          per nuovi impegni contrattuali, riferite a un  periodo  non
          inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini  di
          sicurezza per il funzionamento della rete. 
              10. I dati di  cui  al  comma  9  sono  pubblicati  nel
          bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. 
              11. Le imprese di gas naturale che  svolgono  attivita'
          di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio
          a decorrere dal 1o gennaio 2002.». 
              «Art. 12 (Disciplina delle attivita' di stoccaggio).  -
          1. Ogni titolare  di  piu'  concessioni  di  stoccaggio  ha
          l'obbligo di gestire in  modo  coordinato  e  integrato  il
          complesso delle capacita' di stoccaggio di working  gas  di
          cui dispone, al fine di  garantire  l'ottimizzazione  delle
          capacita' stesse e la sicurezza del sistema  nazionale  del
          gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all'art. 28. 
              2. I titolari  di  concessioni  di  stoccaggio  di  gas
          naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i  servizi
          di stoccaggio minerario, strategico e di  modulazione  agli
          utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi
          dispongono abbia idonea  capacita',  e  purche'  i  servizi
          richiesti dall'utente siano tecnicamente ed  economicamente
          realizzabili in base a criteri stabiliti,  entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  con
          decreto  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. 
              3. In caso di rifiuto l'utente ne  informa  l'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che
          ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una  violazione
          del codice di stoccaggio, puo' imporre alla stessa  impresa
          di procedere alla fornitura dei servizi. Sono fatti salvi i
          poteri  e  le  attribuzioni  dell'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato. 
              4. Nel caso di contitolarita'  di  una  concessione  di
          stoccaggio, gli effetti derivanti dall'obbligo  di  fornire
          disponibilita' di stoccaggio agli utenti  che  ne  facciano
          richiesta si verificano direttamente  in  capo  ai  singoli
          contitolari in ragione delle quote da  essi  detenute,  non
          realizzandosi nella  specie,  anche  ai  fini  fiscali,  un
          autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici. 
              5. Le disponibilita' di stoccaggio  sono  destinate  in
          via  prioritaria  alle  esigenze  della   coltivazione   di
          giacimenti di gas nel territorio nazionale. A tal  fine,  i
          titolari di concessione di coltivazione individuano,  entro
          tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, le disponibilita' di stoccaggio necessarie per  la
          modulazione  della  produzione  dei  giacimenti  dei  quali
          detengono la concessione di coltivazione, e  le  comunicano
          al    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato. 
              6.  Il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato,  previa  verifica  dei  dati  comunicati,
          pubblica le informazioni  nel  bollettino  ufficiale  degli
          idrocarburi e della geotermia. 
              7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  fissa
          le modalita'  atte  a  garantire  a  tutti  gli  utenti  la
          liberta' di accesso a parita'  di  condizioni,  la  massima
          imparzialita' e la neutralita' del servizio  di  stoccaggio
          in condizioni di  normale  esercizio  e  gli  obblighi  dei
          soggetti che svolgono le  attivita'  di  stoccaggio,  sulla
          base dei seguenti criteri: a) le capacita' di stoccaggio di
          modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma  5,  sono
          assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura  ai
          clienti  civili,  ivi  comprese  le  utenze   relative   ad
          attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali,  case  di
          cura e  di  riposo,  carceri,  scuole,  e  altre  strutture
          pubbliche o private che svolgono un'attivita'  riconosciuta
          di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non
          superiori  a  50.000  metri  cubi  annui,  per  un   volume
          calcolato annualmente e pari al fabbisogno  di  modulazione
          stagionale degli  stessi  clienti  in  ipotesi  di  inverno
          rigido, in base ai criteri di cui all'art. 18, comma 2.  Il
          rimanente  stoccaggio  e'  assegnato,   secondo   modalita'
          stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
          anche per servizi diversi da quelli di modulazione. 
              8.  Lo  stoccaggio  di  modulazione  e'  a  carico  dei
          soggetti di cui agli articoli  17  e  18.  I  soggetti  che
          prestano al  sistema  nazionale  del  gas  il  servizio  di
          interrompibilita' a favore della  sicurezza  stabilito  nei
          piani di emergenza del sistema nazionale del  gas  naturale
          sono  esonerati  dalla  corresponsione  dei   corrispettivi
          tariffari  che  remunerano  il   servizio   di   stoccaggio
          strategico  e  il  fattore  di  copertura  dei  ricavi  del
          servizio di stoccaggio. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato, da  emanare  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare  il
          riconoscimento delle capacita' di stoccaggio di working gas
          strategico  e  di  modulazione,  anche  in  relazione  alla
          capacita' di punta degli stoccaggi stessi. 
              10. Il comma 9 dell'art. 13 del decreto legislativo  25
          novembre 1996, n. 625, e' sostituito dal  seguente:  "9.  I
          titolari  di  concessioni  di   stoccaggio   destinano   le
          capacita'  di  stoccaggio  alla  funzione   di   stoccaggio
          minerario,  strategico  o  di   modulazione   del   sistema
          nazionale del gas,  compatibilmente  con  il  programma  di
          manutenzione e gestione del proprio sistema di  stoccaggio,
          e con  la  capacita'  delle  rete  di  trasporto  cui  sono
          connessi gli  impianti  di  stoccaggio.  I  volumi  di  gas
          movimentati che vengono  restituiti  devono  rientrare  nel
          campo di  intercambiabilita'  ed  avere  caratteristiche  e
          contenuto di sostanze nocive conforme alle  norme  tecniche
          emanate  dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. 
              11. Le imprese di gas  che  esercitano  l'attivita'  di
          stoccaggio sono tenute alla certificazione  di  bilancio  a
          decorrere dal 1o gennaio 2002. 
              11-bis. Al fine di semplificare e favorire il  transito
          attraverso la rete italiana del gas  proveniente  da  altri
          Stati membri dell'Unione  europea  o  da  Paesi  terzi,  lo
          stoccaggio  strategico,   offerto   in   regime   regolato,
          erogabile solamente su autorizzazione del  Ministero  dello
          sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza
          del sistema nazionale del gas naturale, e' posto  a  carico
          dei clienti connessi ai punti di riconsegna della  rete  di
          distribuzione in  quanto  destinato  all'approvvigionamento
          dei medesimi clienti in situazioni di emergenza. 
              11-ter. Il volume complessivo relativo allo  stoccaggio
          strategico e' stabilito  annualmente  dal  Ministero  dello
          sviluppo economico, sentito  il  Comitato  di  emergenza  e
          monitoraggio del sistema del gas naturale,  in  misura  non
          inferiore  al  maggiore  dei  seguenti  volumi:  a)  volume
          necessario al fine di poter erogare per  almeno  30  giorni
          continuativi, nel  corso  di  tutto  il  periodo  di  punta
          stagionale,  una  portata  fino  al  100  per  cento  della
          maggiore    delle    importazioni     provenienti     dalla
          infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata;  b)
          volume necessario per le necessita' di modulazione in  caso
          di inverno rigido,  calcolato  per  l'inverno  piu'  rigido
          verificatosi   negli    ultimi    20    anni.    11-quater.
          L'autorizzazione all'uso dello stoccaggio  strategico  puo'
          essere rilasciata a una impresa del gas naturale  solo  nel
          caso in cui l'intera capacita'  di  importazione  conferita
          alla  stessa  impresa,  nel  periodo  per  il  quale  viene
          richiesto l'accesso allo stoccaggio strategico,  sia  stata
          utilizzata, salvo documentati  casi  di  forza  maggiore  e
          compatibilmente con  le  condizioni  e  i  vincoli  tecnici
          esistenti.».