Art. 60 bis Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio 1. Al fine di consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «Conferenza Stato-regioni» sono inserite le seguenti: «per la parte in terraferma»; b) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico puo' autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale»; c) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». 2. Le modalita' e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2011, n. 231, come modificati dalla presente legge: «Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto reca le disposizioni per la trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO 2 ) e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 2. Al fine di contribuire alla lotta al cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra, da conseguirsi con il massimo livello possibile di efficienza e sostenibilita' ambientale nonche' di sicurezza e tutela della salute della popolazione, il presente decreto stabilisce un quadro di misure volte a garantire lo stoccaggio geologico di CO 2 in formazioni geologiche idonee. 2-bis.I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 7-bis, comma 2-bis, deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»." «Art. 7 (Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio). - 1. Il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati elaborati dal Comitato, sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'art. 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni per la parte in terraferma, individuano, con apposito decreto, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio non e' permesso. 2. L'individuazione delle zone all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio e' permesso e' soggetta a Valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico puo' autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale. 4. Successivamente all'individuazione delle aree di cui al comma 1, le licenze di esplorazione e le autorizzazioni allo stoccaggio provvisorie rilasciate ai sensi del comma 3, sono soggette a conferma. 5. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente effettuano, con il supporto del Comitato, una valutazione della capacita' di stoccaggio disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo del territorio nazionale individuate sulla base di un'analisi tecnica, tenuto conto delle indicazioni fornite dagli operatori di cui al comma 2 dell'art. 6 o desumibili da studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative alla cattura, trasporto e confinamento di CO 2 in formazioni geologiche idonee, disponibili in materia. 6. L'idoneita' di una formazione geologica ad essere adibita a sito di stoccaggio e la relativa sicurezza sono stabilite in sede di esame della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, in base alla valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante secondo i criteri fissati all'allegato I e solo se non vi e' un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi rilevanti per l'ambiente o la salute. 7. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO 2 sia relativa ad un sito potenzialmente utilizzabile per la produzione di idrocarburi o risorse geotermiche, o lo stoccaggio di idrocarburi, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente, valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei diversi possibili utilizzi sia prioritario ai fini dell'interesse nazionale. 8. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO 2 sia relativa ad una area gia' oggetto di titolo minerario, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente valutano la compatibilita' dell'attivita' di stoccaggio con le attivita' gia' in atto, con particolare riferimento a quelle di cui alla lettera m) della fase 1 dell'Allegato 1. In particolare non potranno essere effettuate perforazioni che intercettino giacimenti e sistemi geologici connessi interessati da attivita' di coltivazione di minerali solidi. 9. Per lo stoccaggio di CO 2 non possono essere utilizzate formazioni geologiche interessate da falde acquifere le cui acque possono avere uso potabile o irriguo. 10. Sono esclusi dallo stoccaggio di CO 2 i Comuni classificati in zona sismica 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Per le aree ricadenti nelle zone 2, 3 e 4 il proponente dell'impianto dovra' allegare al progetto una relazione sulle possibili interferenze tra le azioni sismiche e la formazione geologica interessata.».