Art. 60 bis
Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio
1. Al fine di consentire l'avvio di iniziative di cattura e
stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e semplificare le
relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «Conferenza
Stato-regioni» sono inserite le seguenti: «per la parte in
terraferma»;
b) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1,
eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio
sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8,
11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali
siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare
territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della
piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo
economico puo' autorizzare i titolari delle relative concessioni di
coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio
geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8,
comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi
sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio
geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a
valutazione ambientale»;
c) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio
geologico di CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
2. Le modalita' e i tempi di esecuzione di programmi che
comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, la
realizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il
successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO2 possono essere
definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i
soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
regioni interessate.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 7 del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante
Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche'
modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del
Regolamento (CE) n. 1013/2006), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 ottobre 2011, n. 231, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto reca le
disposizioni per la trasposizione nell'ordinamento
nazionale della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo
stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO 2 ) e
recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio,
delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e
del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio.
2. Al fine di contribuire alla lotta al cambiamento
climatico attraverso la riduzione delle emissioni in
atmosfera di gas a effetto serra, da conseguirsi con il
massimo livello possibile di efficienza e sostenibilita'
ambientale nonche' di sicurezza e tutela della salute della
popolazione, il presente decreto stabilisce un quadro di
misure volte a garantire lo stoccaggio geologico di CO 2 in
formazioni geologiche idonee.
2-bis.I progetti sperimentali di esplorazione e
stoccaggio geologico di CO2possono essere inclusi nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 7-bis, comma 2-bis, deldecreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.»."
«Art. 7 (Analisi e valutazione del potenziale di
stoccaggio). - 1. Il Ministero dell'ambiente ed il
Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati
elaborati dal Comitato, sentito il Ministero della difesa
ai sensi dell'art. 334 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni per
la parte in terraferma, individuano, con apposito decreto,
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le aree del territorio nazionale e della zona
economica esclusiva all'interno delle quali possono essere
selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente
decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio non e'
permesso.
2. L'individuazione delle zone all'interno delle quali
possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi
del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio e'
permesso e' soggetta a Valutazione ambientale strategica ai
sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al
comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed
autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via
provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del
presente decreto. Sono comunque considerati quali siti
idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel
mare territoriale e nell'ambito della zona economica
esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il
Ministero dello sviluppo economico puo' autorizzare i
titolari delle relative concessioni di coltivazione a
svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di
CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8,
comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi
sperimentali che interessano un volume complessivo di
stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate
non sono sottoposti a valutazione ambientale.
4. Successivamente all'individuazione delle aree di cui
al comma 1, le licenze di esplorazione e le autorizzazioni
allo stoccaggio provvisorie rilasciate ai sensi del comma
3, sono soggette a conferma.
5. Il Ministero dello sviluppo economico ed il
Ministero dell'ambiente effettuano, con il supporto del
Comitato, una valutazione della capacita' di stoccaggio
disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo del
territorio nazionale individuate sulla base di un'analisi
tecnica, tenuto conto delle indicazioni fornite dagli
operatori di cui al comma 2 dell'art. 6 o desumibili da
studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative alla
cattura, trasporto e confinamento di CO 2 in formazioni
geologiche idonee, disponibili in materia.
6. L'idoneita' di una formazione geologica ad essere
adibita a sito di stoccaggio e la relativa sicurezza sono
stabilite in sede di esame della domanda di autorizzazione
allo stoccaggio, in base alla valutazione del potenziale
complesso di stoccaggio e dell'area circostante secondo i
criteri fissati all'allegato I e solo se non vi e' un
rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono
rischi rilevanti per l'ambiente o la salute.
7. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo
stoccaggio di CO 2 sia relativa ad un sito potenzialmente
utilizzabile per la produzione di idrocarburi o risorse
geotermiche, o lo stoccaggio di idrocarburi, il Ministero
dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente,
valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei diversi
possibili utilizzi sia prioritario ai fini dell'interesse
nazionale.
8. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo
stoccaggio di CO 2 sia relativa ad una area gia' oggetto di
titolo minerario, il Ministero dello sviluppo economico ed
il Ministero dell'ambiente valutano la compatibilita'
dell'attivita' di stoccaggio con le attivita' gia' in atto,
con particolare riferimento a quelle di cui alla lettera m)
della fase 1 dell'Allegato 1. In particolare non potranno
essere effettuate perforazioni che intercettino giacimenti
e sistemi geologici connessi interessati da attivita' di
coltivazione di minerali solidi.
9. Per lo stoccaggio di CO 2 non possono essere
utilizzate formazioni geologiche interessate da falde
acquifere le cui acque possono avere uso potabile o
irriguo.
10. Sono esclusi dallo stoccaggio di CO 2 i Comuni
classificati in zona sismica 1 ai sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003. Per le aree ricadenti nelle zone 2, 3 e 4 il
proponente dell'impianto dovra' allegare al progetto una
relazione sulle possibili interferenze tra le azioni
sismiche e la formazione geologica interessata.».