Art. 60 bis 
 
 
 Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio 
 
  1. Al fine  di  consentire  l'avvio  di  iniziative  di  cattura  e
stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e semplificare  le
relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  all'articolo  7,  comma  1,   dopo   le   parole:   «Conferenza
Stato-regioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «per   la   parte   in
terraferma»; 
  b) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui  al  comma  1,
eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni  allo  stoccaggio
sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli  articoli  8,
11, 12 e 16 del presente decreto.  Sono  comunque  considerati  quali
siti idonei i giacimenti di idrocarburi  esauriti  situati  nel  mare
territoriale e nell'ambito della zona  economica  esclusiva  e  della
piattaforma continentale, per i quali  il  Ministero  dello  sviluppo
economico puo' autorizzare i titolari delle relative  concessioni  di
coltivazione  a  svolgere  programmi   sperimentali   di   stoccaggio
geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli  articoli  8,
comma  7,  e  14,  comma  1,  in  quanto  applicabili.  I   programmi
sperimentali che interessano  un  volume  complessivo  di  stoccaggio
geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a
valutazione ambientale»; 
  c) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis.  I  progetti  sperimentali  di  esplorazione  e  stoccaggio
geologico di CO2 possono essere inclusi nel  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». 
  2.  Le  modalita'  e  i  tempi  di  esecuzione  di  programmi   che
comprendono la cattura di flussi di CO2  in  impianti  esistenti,  la
realizzazione delle infrastrutture per  il  trasporto  di  CO2  e  il
successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di  CO2  possono  essere
definiti con appositi contratti  di  programma  da  stipulare  tra  i
soggetti proponenti e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
regioni interessate. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 7  del
          decreto legislativo 14  settembre  2011,  n.  162,  recante
          Attuazione  della  direttiva  2009/31/CE  in   materia   di
          stoccaggio geologico  del  biossido  di  carbonio,  nonche'
          modifica   delle    direttive    85/337/CEE,    2000/60/CE,
          2001/80/CE,  2004/35/CE,  2006/12/CE,   2008/1/CE   e   del
          Regolamento (CE) n. 1013/2006), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 ottobre 2011, n.  231,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto  reca  le
          disposizioni   per   la   trasposizione    nell'ordinamento
          nazionale della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio,  del  23  aprile  2009,  relativa   allo
          stoccaggio geologico di biossido di  carbonio  (CO  2  )  e
          recante modifica della direttiva 85/337/CEE del  Consiglio,
          delle direttive del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
          2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e
          del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio. 
              2. Al fine di contribuire  alla  lotta  al  cambiamento
          climatico  attraverso  la  riduzione  delle  emissioni   in
          atmosfera di gas a effetto serra,  da  conseguirsi  con  il
          massimo livello possibile di  efficienza  e  sostenibilita'
          ambientale nonche' di sicurezza e tutela della salute della
          popolazione, il presente decreto stabilisce  un  quadro  di
          misure volte a garantire lo stoccaggio geologico di CO 2 in
          formazioni geologiche idonee. 
              2-bis.I  progetti  sperimentali   di   esplorazione   e
          stoccaggio  geologico  di  CO2possono  essere  inclusi  nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'art.  7-bis,  comma  2-bis,  deldecreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152.»." 
              «Art.  7  (Analisi  e  valutazione  del  potenziale  di
          stoccaggio).  -  1.  Il  Ministero  dell'ambiente   ed   il
          Ministero dello sviluppo economico,  sulla  base  dei  dati
          elaborati dal Comitato, sentito il Ministero  della  difesa
          ai sensi dell'art. 334 del  decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66, d'intesa con la Conferenza  Stato-regioni  per
          la parte in terraferma, individuano, con apposito  decreto,
          entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, le aree del  territorio  nazionale  e  della  zona
          economica esclusiva all'interno delle quali possono  essere
          selezionati i siti di  stoccaggio  ai  sensi  del  presente
          decreto  e  le  aree  nelle  quali  lo  stoccaggio  non  e'
          permesso. 
              2. L'individuazione delle zone all'interno delle  quali
          possono essere selezionati i siti di  stoccaggio  ai  sensi
          del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio e'
          permesso e' soggetta a Valutazione ambientale strategica ai
          sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
              3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui  al
          comma   1,   eventuali   licenze   di    esplorazione    ed
          autorizzazioni allo  stoccaggio  sono  rilasciate,  in  via
          provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del
          presente decreto.  Sono  comunque  considerati  quali  siti
          idonei i giacimenti di  idrocarburi  esauriti  situati  nel
          mare  territoriale  e  nell'ambito  della  zona   economica
          esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'  autorizzare  i
          titolari  delle  relative  concessioni  di  coltivazione  a
          svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico  di
          CO2, ai sensi delle previsioni  di  cui  agli  articoli  8,
          comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I  programmi
          sperimentali  che  interessano  un  volume  complessivo  di
          stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000  tonnellate
          non sono sottoposti a valutazione ambientale. 
              4. Successivamente all'individuazione delle aree di cui
          al comma 1, le licenze di esplorazione e le  autorizzazioni
          allo stoccaggio provvisorie rilasciate ai sensi  del  comma
          3, sono soggette a conferma. 
              5.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico   ed   il
          Ministero dell'ambiente effettuano,  con  il  supporto  del
          Comitato, una valutazione  della  capacita'  di  stoccaggio
          disponibile nelle formazioni geologiche di  sottosuolo  del
          territorio nazionale individuate sulla base  di  un'analisi
          tecnica,  tenuto  conto  delle  indicazioni  fornite  dagli
          operatori di cui al comma 2 dell'art.  6  o  desumibili  da
          studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative  alla
          cattura, trasporto e confinamento di  CO  2  in  formazioni
          geologiche idonee, disponibili in materia. 
              6. L'idoneita' di una formazione  geologica  ad  essere
          adibita a sito di stoccaggio e la relativa  sicurezza  sono
          stabilite in sede di esame della domanda di  autorizzazione
          allo stoccaggio, in base alla  valutazione  del  potenziale
          complesso di stoccaggio e dell'area circostante  secondo  i
          criteri fissati all'allegato I e  solo  se  non  vi  e'  un
          rischio significativo di fuoriuscita e  se  non  sussistono
          rischi rilevanti per l'ambiente o la salute. 
              7. Nel caso in cui la domanda  di  autorizzazione  allo
          stoccaggio di CO 2 sia relativa ad un  sito  potenzialmente
          utilizzabile per la produzione  di  idrocarburi  o  risorse
          geotermiche, o lo stoccaggio di idrocarburi,  il  Ministero
          dello sviluppo economico  ed  il  Ministero  dell'ambiente,
          valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei diversi
          possibili utilizzi sia prioritario ai  fini  dell'interesse
          nazionale. 
              8. Nel caso in cui la domanda  di  autorizzazione  allo
          stoccaggio di CO 2 sia relativa ad una area gia' oggetto di
          titolo minerario, il Ministero dello sviluppo economico  ed
          il  Ministero  dell'ambiente  valutano  la   compatibilita'
          dell'attivita' di stoccaggio con le attivita' gia' in atto,
          con particolare riferimento a quelle di cui alla lettera m)
          della fase 1 dell'Allegato 1. In particolare  non  potranno
          essere effettuate perforazioni che intercettino  giacimenti
          e sistemi geologici connessi interessati  da  attivita'  di
          coltivazione di minerali solidi. 
              9. Per  lo  stoccaggio  di  CO  2  non  possono  essere
          utilizzate  formazioni  geologiche  interessate  da   falde
          acquifere  le  cui  acque  possono  avere  uso  potabile  o
          irriguo. 
              10. Sono esclusi dallo stoccaggio  di  CO  2  i  Comuni
          classificati in zona sismica 1 ai sensi dell'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20  marzo
          2003. Per le  aree  ricadenti  nelle  zone  2,  3  e  4  il
          proponente dell'impianto dovra' allegare  al  progetto  una
          relazione  sulle  possibili  interferenze  tra  le   azioni
          sismiche e la formazione geologica interessata.».