Art. 61
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture
della rete di distribuzione elettrica
1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione
elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto
dell'ambiente e dell'efficienza energetica, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della
Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la
costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti
di distribuzione.
2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione
delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una
autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture
secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre,
individuati i casi per i quali puo' trovare applicazione una
procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio
lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla
ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di
qualunque tipologia, puo' trovare applicazione il meccanismo
dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul
territorio nonche' sugli interessi dei privati, in virtu' della
preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla
tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute
entro 50 metri rispetto al tracciato originario.
3. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di
mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee
guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono alle finalita' del presente articolo ai sensi dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
4. Nelle more dell'adozione delle linee guida, ai procedimenti
autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di
distribuzione si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del
1990.
5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui al comma
1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresi' utilizzato
dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di
valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un
celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso
l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.».
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 26.
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 4-bis.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante
Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure
volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita', come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Accesso alle informazioni sulle infrastrutture
fisiche e sportello unico telematico. Istituzione del
Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture). - 1. Al fine di facilitare l'installazione
di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita',
anche attraverso l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica
esistente ed il dispiegamento piu' efficiente delle
infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una mappatura
delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e
di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad
ospitarle, presente nel territorio nazionale. Il Ministero
dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID),
stabilisce le regole tecniche per la definizione del
contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture, "di seguito SINFI", le modalita' di prima
costituzione, di raccolta, di inserimento e di
consultazione dei dati, nonche' le regole per il successivo
aggiornamento, lo scambio e la pubblicita' dei dati
territoriali detenuti dalle singole amministrazioni
competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni
proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali
ad ospitare reti di comunicazione elettronica. I dati cosi'
ricavati sono resi disponibili in formato di tipo aperto e
interoperabile, ai sensi dell'art. 68, comma 3, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili
elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il
carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del
presente articolo si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione
delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi,
entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione
confluiscono nel Sistema informativo nazionale federato
delle infrastrutture da parte dei gestori delle
infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonche'
da parte degli enti pubblici che ne sono detentori tutte le
banche di dati contenenti informazioni sulle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita' e sulle
infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere
nazionale e locale, o comunque i dati ivi contenuti sono
resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del
Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture.
1-bis. Il Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture di cui al comma 1, popolato dei dati
previsti dal comma 2, viene altresi' utilizzato dalle
Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di
valutazione di impatto dei progetti sul territorio e
consentire un celere svolgimento dei procedimenti
autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi
alle aree vincolate.
2. I gestori di infrastruttura fisica e gli operatori
di rete, in caso di realizzazione, manutenzione
straordinaria sostituzione o completamento della
infrastruttura, hanno l'obbligo di comunicare i dati
relativi all'apertura del cantiere, al SINFI, con un
anticipo di almeno novanta giorni salvo si tratti di
interventi emergenziali. Devono altresi' mettere a
disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le
opere di genio civile, in corso o programmate, relative
alla loro infrastruttura fisica per le quali e' stata
rilasciata un'autorizzazione, e' in corso una procedura di
concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di
presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione
alle autorita' competenti entro i sei mesi successivi: a)
l'ubicazione e il tipo di opere; b) gli elementi di rete
interessati; c) la data prevista di inizio dei lavori e la
loro durata; d) un punto di contatto.
3. Il SINFI, quale sportello unico telematico pubblica
tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle
procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le
opere, anche di genio civile, necessarie ai fini
dell'installazione di elementi di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita'. Esso fornisce altresi' agli
operatori di rete che vi abbiano interesse e che inoltrino
domanda in via telematica, informazioni su: a) ubicazione
tracciato; b) tipo ed uso attuale dell'infrastruttura; c)
punto di contatto.
4. Nelle more della piena operativita' del SINFI, e
comunque sino al 1° gennaio 2017, gli operatori di rete
possono rivolgersi, ai fini dell'ottenimento delle
informazioni minime di cui al comma 3, direttamente ai
gestori delle infrastrutture fisiche e agli operatori di
rete.
5. Gli operatori di rete hanno il diritto di accedere
alla stesse informazioni minime di cui al comma 3, ove
necessarie ai fini della richiesta di cui all'art. 3, commi
2 e 3.
6. A tal fine, gli operatori di rete presentano domanda
di accesso specificando la zona in cui intendono installare
elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta
velocita'. I gestori delle infrastrutture fisiche e gli
operatori di rete consentono l'accesso, a condizioni
proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
richiesta scritta. L'accesso alle informazioni minime di
cui al comma 3 puo' essere limitato solo se e nella misura
in cui strettamente necessario per ragioni connesse alla
sicurezza e all'integrita' delle reti, alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica,
alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali. Nel
caso di infrastrutture fisiche aventi particolari livelli
di rischio, l'accesso degli operatori di rete e' consentito
solo per le parti dell'infrastruttura idonee al passaggio
dei cavi in fibra ottica e nel rispetto di tutte le
prescrizioni di sicurezza impartite dal gestore
dell'infrastruttura fisica.
7. Su specifica richiesta scritta di un operatore di
rete, e' fatto obbligo ai gestori di infrastrutture fisiche
e agli altri operatori di rete di soddisfare le richieste
ragionevoli di ispezioni in loco di specifici elementi
della loro infrastruttura. La richiesta indica
specificatamente le parti o gli elementi della
infrastruttura fisica, interessati dalla prevista
installazione degli elementi di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita'. Le ispezioni in loco sono
autorizzate dal gestore entro un mese dalla data di
ricevimento della richiesta scritta, secondo condizioni
proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, anche in
ordine al rimborso di eventuali costi sostenuti dal gestore
e dagli altri operatori di rete, salve le possibili
limitazioni di cui al comma 6.
8. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con
proprio decreto, puo' prevedere esenzioni dagli obblighi di
cui ai commi 5, 6 e 7 nel caso di infrastrutture fisiche
esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee
all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' o nel caso delle infrastrutture critiche
nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n.
61. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle
parti interessate e' offerta la possibilita' di esprimere
osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il
termine di trenta giorni. Il decreto con l'indicazione
delle esenzioni e' notificato alla Commissione europea.
9. Gli operatori di rete che ottengono l'accesso alle
informazioni a norma del presente articolo, hanno l'obbligo
di adottare misure atte a garantire il rispetto della
riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali.».