Art. 61 
 
 
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi  delle  infrastrutture
                della rete di distribuzione elettrica 
 
  1. Al fine di agevolare lo sviluppo  di  sistemi  di  distribuzione
elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel  rispetto
dell'ambiente  e  dell'efficienza  energetica,  il   Ministro   dello
sviluppo economico, di concerto con il  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare,  acquisita  l'intesa  della
Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281,  adotta  le  linee  guida  nazionali  per  la
semplificazione  dei  procedimenti   autorizzativi   riguardanti   la
costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti
di distribuzione. 
  2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano  la  semplificazione
delle   procedure   autorizzative,   tramite   l'adozione   di    una
autorizzazione unica  comprendente  tutte  le  opere  connesse  e  le
infrastrutture  indispensabili  all'esercizio  delle   infrastrutture
secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono,  inoltre,
individuati  i  casi  per  i  quali  puo'  trovare  applicazione  una
procedura  autorizzativa  semplificata  tramite  denuncia  di  inizio
lavori e i casi in cui, per gli interventi legati  al  rinnovo,  alla
ricostruzione ed al potenziamento di  reti  elettriche  esistenti  di
qualunque  tipologia,  puo'  trovare   applicazione   il   meccanismo
dell'autocertificazione,  in  ragione  del   limitato   impatto   sul
territorio nonche' sugli  interessi  dei  privati,  in  virtu'  della
preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate  alla
tipologia di impianto o al tracciato,  essendo  le  stesse  contenute
entro 50 metri rispetto al tracciato originario. 
  3. Le regioni  adeguano  le  rispettive  discipline  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso  di
mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le  linee
guida nazionali. Sono fatte  salve  le  competenze  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono  alle  finalita'  del  presente  articolo  ai  sensi   dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 
  4. Nelle more dell'adozione  delle  linee  guida,  ai  procedimenti
autorizzativi  delle  infrastrutture  appartenenti   alle   reti   di
distribuzione si applicano i principi di cui alla legge  n.  241  del
1990. 
  5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,
dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il  Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui  al  comma
1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresi'  utilizzato
dalle  Pubbliche  Amministrazioni  per  agevolare  la  procedura   di
valutazione di impatto dei progetti sul territorio  e  consentire  un
celere  svolgimento  dei   procedimenti   autorizzativi,   attraverso
l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il  testo  dell'art.  8  del   citato   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano i riferimenti
          normativi all'art. 26. 
              - Per la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  si  vedano  i
          riferimenti normativi all'art. 4-bis. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  4  del  citato
          decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33,  recante
          Attuazione  della  direttiva  2014/61/UE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure
          volte a ridurre  i  costi  dell'installazione  di  reti  di
          comunicazione   elettronica   ad   alta   velocita',   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Accesso alle informazioni sulle infrastrutture
          fisiche  e  sportello  unico  telematico.  Istituzione  del
          Sistema    informativo     nazionale     federato     delle
          infrastrutture). - 1. Al fine di facilitare l'installazione
          di reti di comunicazione  elettronica  ad  alta  velocita',
          anche attraverso l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica
          esistente  ed  il  dispiegamento  piu'   efficiente   delle
          infrastrutture fisiche nuove, si procede ad  una  mappatura
          delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti  e
          di  ogni  altra   infrastruttura   fisica   funzionale   ad
          ospitarle, presente nel territorio nazionale. Il  Ministero
          dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016,  sentita
          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni e l'Agenzia  per  l'Italia  Digitale  (AgID),
          stabilisce  le  regole  tecniche  per  la  definizione  del
          contenuto del Sistema informativo nazionale federato  delle
          infrastrutture, "di seguito SINFI", le modalita'  di  prima
          costituzione,   di   raccolta,   di   inserimento   e    di
          consultazione dei dati, nonche' le regole per il successivo
          aggiornamento,  lo  scambio  e  la  pubblicita'  dei   dati
          territoriali   detenuti   dalle   singole   amministrazioni
          competenti,  dagli  altri  operatori  di  rete  e  da  ogni
          proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali
          ad ospitare reti di comunicazione elettronica. I dati cosi'
          ricavati sono resi disponibili in formato di tipo aperto  e
          interoperabile, ai sensi dell'art. 68, comma 3, del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo   7   marzo   2005,    n.    82,    elaborabili
          elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere  il
          carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione  del
          presente articolo si  provvede  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Al  fine  di  agevolare  la  condivisione
          delle infrastrutture e la pianificazione degli  interventi,
          entro i centoventi giorni successivi alla sua  costituzione
          confluiscono nel  Sistema  informativo  nazionale  federato
          delle   infrastrutture   da   parte   dei   gestori   delle
          infrastrutture fisiche, sia pubblici che  privati,  nonche'
          da parte degli enti pubblici che ne sono detentori tutte le
          banche  di  dati  contenenti  informazioni  sulle  reti  di
          comunicazione  elettronica  ad  alta  velocita'   e   sulle
          infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere
          nazionale e locale, o comunque i dati  ivi  contenuti  sono
          resi accessibili e compatibili con le regole  tecniche  del
          Sistema    informativo     nazionale     federato     delle
          infrastrutture. 
              1-bis. Il Sistema informativo nazionale federato  delle
          infrastrutture  di  cui  al  comma  1,  popolato  dei  dati
          previsti dal  comma  2,  viene  altresi'  utilizzato  dalle
          Pubbliche Amministrazioni per  agevolare  la  procedura  di
          valutazione  di  impatto  dei  progetti  sul  territorio  e
          consentire   un   celere   svolgimento   dei   procedimenti
          autorizzativi, attraverso l'inserimento dei  dati  relativi
          alle aree vincolate. 
              2. I gestori di infrastruttura fisica e  gli  operatori
          di   rete,   in   caso   di   realizzazione,   manutenzione
          straordinaria   sostituzione    o    completamento    della
          infrastruttura,  hanno  l'obbligo  di  comunicare  i   dati
          relativi  all'apertura  del  cantiere,  al  SINFI,  con  un
          anticipo di  almeno  novanta  giorni  salvo  si  tratti  di
          interventi  emergenziali.   Devono   altresi'   mettere   a
          disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le
          opere di genio civile, in  corso  o  programmate,  relative
          alla loro infrastruttura  fisica  per  le  quali  e'  stata
          rilasciata un'autorizzazione, e' in corso una procedura  di
          concessione  dell'autorizzazione  oppure  si   prevede   di
          presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione
          alle autorita' competenti entro i sei mesi  successivi:  a)
          l'ubicazione e il tipo di opere; b) gli  elementi  di  rete
          interessati; c) la data prevista di inizio dei lavori e  la
          loro durata; d) un punto di contatto. 
              3. Il SINFI, quale sportello unico telematico  pubblica
          tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle
          procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per  le
          opere,  anche  di  genio   civile,   necessarie   ai   fini
          dell'installazione di elementi  di  reti  di  comunicazione
          elettronica ad alta velocita'. Esso fornisce altresi'  agli
          operatori di rete che vi abbiano interesse e che  inoltrino
          domanda in via telematica, informazioni su:  a)  ubicazione
          tracciato; b) tipo ed uso attuale  dell'infrastruttura;  c)
          punto di contatto. 
              4. Nelle more della piena  operativita'  del  SINFI,  e
          comunque sino al 1° gennaio 2017,  gli  operatori  di  rete
          possono  rivolgersi,   ai   fini   dell'ottenimento   delle
          informazioni minime di cui  al  comma  3,  direttamente  ai
          gestori delle infrastrutture fisiche e  agli  operatori  di
          rete. 
              5. Gli operatori di rete hanno il diritto  di  accedere
          alla stesse informazioni minime di  cui  al  comma  3,  ove
          necessarie ai fini della richiesta di cui all'art. 3, commi
          2 e 3. 
              6. A tal fine, gli operatori di rete presentano domanda
          di accesso specificando la zona in cui intendono installare
          elementi di  rete  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
          velocita'. I gestori delle  infrastrutture  fisiche  e  gli
          operatori  di  rete  consentono  l'accesso,  a   condizioni
          proporzionate, non  discriminatorie  e  trasparenti,  entro
          trenta giorni dalla  data  di  ricevimento  della  relativa
          richiesta scritta. L'accesso alle  informazioni  minime  di
          cui al comma 3 puo' essere limitato solo se e nella  misura
          in cui strettamente necessario per  ragioni  connesse  alla
          sicurezza  e  all'integrita'  delle  reti,  alla  sicurezza
          nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica,
          alla riservatezza o a segreti tecnici  e  commerciali.  Nel
          caso di infrastrutture fisiche aventi  particolari  livelli
          di rischio, l'accesso degli operatori di rete e' consentito
          solo per le parti dell'infrastruttura idonee  al  passaggio
          dei cavi in  fibra  ottica  e  nel  rispetto  di  tutte  le
          prescrizioni   di   sicurezza   impartite    dal    gestore
          dell'infrastruttura fisica. 
              7. Su specifica richiesta scritta di  un  operatore  di
          rete, e' fatto obbligo ai gestori di infrastrutture fisiche
          e agli altri operatori di rete di soddisfare  le  richieste
          ragionevoli di ispezioni  in  loco  di  specifici  elementi
          della   loro   infrastruttura.    La    richiesta    indica
          specificatamente   le   parti   o   gli   elementi    della
          infrastruttura   fisica,   interessati    dalla    prevista
          installazione  degli  elementi  di  reti  di  comunicazione
          elettronica ad alta velocita'. Le ispezioni  in  loco  sono
          autorizzate  dal  gestore  entro  un  mese  dalla  data  di
          ricevimento della  richiesta  scritta,  secondo  condizioni
          proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, anche  in
          ordine al rimborso di eventuali costi sostenuti dal gestore
          e  dagli  altri  operatori  di  rete,  salve  le  possibili
          limitazioni di cui al comma 6. 
              8.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentita
          l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle    comunicazioni,
          l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita'  per
          l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico,  con
          proprio decreto, puo' prevedere esenzioni dagli obblighi di
          cui ai commi 5, 6 e 7 nel caso  di  infrastrutture  fisiche
          esistenti che siano  considerate  non  tecnicamente  idonee
          all'installazione di reti di comunicazione  elettronica  ad
          alta velocita' o nel  caso  delle  infrastrutture  critiche
          nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011,  n.
          61. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle
          parti interessate e' offerta la possibilita'  di  esprimere
          osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro  il
          termine di trenta  giorni.  Il  decreto  con  l'indicazione
          delle esenzioni e' notificato alla Commissione europea. 
              9. Gli operatori di rete che ottengono  l'accesso  alle
          informazioni a norma del presente articolo, hanno l'obbligo
          di adottare misure  atte  a  garantire  il  rispetto  della
          riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali.».