Art. 62 
 
 
Semplificazione dei procedimenti per  l'adeguamento  di  impianti  di
                  produzione e accumulo di energia 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo
il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis.  Si  intendono  interventi  di  modifica  sostanziale  di
impianto  esistente  soggetti  all'autorizzazione  unica  di  cui  al
presente  articolo  quelli   che   producono   effetti   negativi   e
significativi sull'ambiente o  una  variazione  positiva  di  potenza
elettrica  superiore  al   5   per   cento   rispetto   al   progetto
originariamente  autorizzato.  Tutti  gli   altri   interventi   sono
considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non  rilevante
e  la  loro  esecuzione  e'  subordinata  alla   sola   comunicazione
preventiva al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  da  effettuare
sessanta giorni prima  della  data  prevista  dell'intervento,  fermo
restando il pagamento del contributo di  cui  all'articolo  1,  comma
110,  della  legge  23  agosto  2004,  n.   239.   E'   fatta   salva
l'acquisizione,   ove   necessario,   dell'autorizzazione   di    cui
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
    2-ter.   Ferma   restando,   ove    necessario,    l'acquisizione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere  civili
o modifica di opere civili esistenti, ivi compresi gli interventi  di
smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di
strutture civili qualora  relativi  a  singole  sezioni  di  centrali
termoelettriche per le quali sia gia' intervenuto il provvedimento di
definitiva messa fuori servizio, da effettuare all'interno  dell'area
di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell'impianto
produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per  cento
delle  cubature  delle  opere  civili  esistenti,  sono  realizzabili
mediante segnalazione certificata di inizio  attivita'.  Il  gestore,
almeno sessanta giorni prima  dell'inizio  dei  lavori,  presenta  al
Ministero  dello  sviluppo  economico,  inviandone  copia  al  Comune
interessato,  la  segnalazione  certificata  di   inizio   attivita',
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di  un  progettista
abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una  dichiarazione
del progettista che attesti la compatibilita' del  progetto  con  gli
strumenti urbanistici  approvati  e  i  regolamenti  edilizi  vigenti
nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e  igienico-sanitarie  e
dagli eventuali atti  di  assenso  in  caso  di  intervento  in  aree
sottoposte a vincolo. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ove
riscontri  l'assenza  in  tutto  o  in  parte  della   documentazione
necessaria  ai  fini  della  segnalazione   certificata   di   inizio
attivita', invita il gestore all'integrazione,  con  sospensione  del
termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine  perentorio  di
trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, la segnalazione si intende  ritirata  definitivamente.  Il
Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una  o
piu'  delle  condizioni  stabilite,  notifica  al  gestore   l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione  del  professionista  abilitato,   informa   l'autorita'
giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.
E' comunque fatta salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione,
con le modifiche o le integrazioni necessarie per  renderla  conforme
alla  normativa.  Qualora  entro  i  termini   sopra   indicati   non
intervengano  comunicazioni  di  non  effettuazione  dell'intervento,
l'attivita' si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato  del  collaudo  trasmette  al  Ministero  dello   sviluppo
economico  il  certificato  di   collaudo   finale   dell'opera.   La
sussistenza del titolo a effettuare l'intervento e'  provata  con  la
copia della segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  da  cui
risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa,  l'elenco
dei documenti presentati a corredo del progetto,  l'attestazione  del
professionista abilitato nonche' gli atti  di  assenso  eventualmente
necessari. 
    2-quater.   La   realizzazione   degli   impianti   di   accumulo
elettrochimico funzionali alle esigenze del  settore  elettrico,  ivi
inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete
elettrica e ogni opera connessa e accessoria, e' autorizzata in  base
alle seguenti procedure: 
      a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati  all'interno
di aree ove sono situati impianti industriali  di  qualsiasi  natura,
anche non piu'  operativi  o  in  corso  di  dismissione,  o  ubicati
all'interno di aree  ove  sono  situati  impianti  di  produzione  di
energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai
300 MW termici in servizio, o  ubicati  presso  aree  di  cava  o  di
produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in  via  di
dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, ne'
aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente,
ne' richiedano variante agli  strumenti  urbanistici  adottati,  sono
autorizzati mediante la procedura abilitativa  semplificata  comunale
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In
assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura
di cui alla lettera b); 
    b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di
aree gia' occupate da impianti di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o  uguale  a  300  MW
termici in servizio, nonche' gli impianti  «stand-alone»  ubicati  in
aree non industriali e  le  eventuali  connessioni  alla  rete,  sono
autorizzati mediante autorizzazione unica  rilasciata  dal  Ministero
dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al  presente
articolo. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree  ove  sono
presenti impianti per la produzione o il trattamento  di  idrocarburi
liquidi e gassosi, l'autorizzazione  e'  rilasciata  ai  sensi  della
disciplina vigente; 
  c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato
o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati  da
fonti  rinnovabili  sono  considerati  opere  connesse  ai   predetti
impianti, ai  sensi  della  normativa  vigente,  e  sono  autorizzati
mediante: 
  1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o  dalle  province
delegate o, per impianti con potenza termica installata  superiore  a
300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo  economico,  secondo  le
disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n.  387,  ove  l'impianto  di  produzione  di  energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare; 
  2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12,  comma  3,  del
decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  ove  l'impianto  di
produzione di energia elettrica alimentato da fonti  rinnovabili  sia
gia' realizzato e  l'impianto  di  accumulo  elettrochimico  comporti
l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente; 
  3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui  all'articolo
6 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  se  l'impianto  di
produzione di energia elettrica alimentato da  fonti  rinnovabili  e'
gia' esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico  non  comporta
occupazione di nuove aree; 
      d) la realizzazione  di  impianti  di  accumulo  elettrochimico
inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e' attivita'  libera
e non richiede il rilascio di  un  titolo  abilitativo,  fatta  salva
l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei pareri,  autorizzazioni  o  nulla
osta da parte degli enti territorialmente  competenti,  derivanti  da
specifiche previsioni di legge  vigenti  in  materia  ambientale,  di
sicurezza e di prevenzione degli  incendi,  e  del  nulla  osta  alla
connessione  da  parte  del  gestore  del  sistema  di   trasmissione
nazionale o  da  parte  del  gestore  del  sistema  di  distribuzione
elettrica di riferimento. I soggetti  che  intendono  realizzare  gli
stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto  al
Gestore del sistema  di  trasmissione  nazionale  che,  entro  trenta
giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una
connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti
individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che  devono  essere
comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia  di  accumuli  di
energia previsti dal Piano Nazionale Integrato  per  l'Energia  e  il
Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono
tenuti a comunicare al gestore della rete di  trasmissione  nazionale
la data di entrata in esercizio degli impianti.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   1   del
          decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante Misure urgenti
          per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2002,
          n. 55, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Misure urgenti per garantire la sicurezza  del
          sistema elettrico nazionale). - 1. Al fine  di  evitare  il
          pericolo di interruzione di fornitura di energia  elettrica
          su  tutto  il  territorio  nazionale  e  di  garantire   la
          necessaria copertura del fabbisogno  nazionale,  sino  alla
          determinazione dei principi fondamentali della  materia  in
          attuazione dell'art. 117, terzo comma, della  Costituzione,
          e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          la costruzione e  l'esercizio  degli  impianti  di  energia
          elettrica di  potenza  superiore  a  300  MW  termici,  gli
          interventi di modifica o ripotenziamento, nonche' le  opere
          connesse e le infrastrutture  indispensabili  all'esercizio
          degli stessi, ivi compresi gli  interventi  di  sviluppo  e
          adeguamento della rete elettrica di trasmissione  nazionale
          necessari all'immissione  in  rete  dell'energia  prodotta,
          sono dichiarati opere di pubblica utilita'  e  soggetti  ad
          una autorizzazione unica, rilasciata  dal  Ministero  delle
          attivita' produttive, la quale sostituisce  autorizzazioni,
          concessioni  ed  atti  di  assenso   comunque   denominati,
          previsti dalle norme vigenti, fatto salvo  quanto  previsto
          al comma 4, costituendo titolo a costruire  e  ad  esercire
          l'impianto in  conformita'  al  progetto  approvato.  Resta
          fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art.  63,
          commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
          modificazioni. 
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'  rilasciata  a
          seguito di un procedimento unico, al quale  partecipano  le
          Amministrazioni statali e locali  interessate,  svolto  nel
          rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
          di cui alla legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
          modificazioni,  d'intesa  con   la   regione   interessata.
          L'eventuale  rifiuto  regionale  dell'intesa  deve   essere
          espresso   con    provvedimento    motivato,    che    deve
          specificatamente    tenere    conto    delle     risultanze
          dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le
          ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa.
          Ai soli fini del  rilascio  della  valutazione  di  impatto
          ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si
          applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio  1986,
          n. 349, e al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri   10   agosto   1988,   n.   377,   e   successive
          modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE
          del Consiglio, del 24 settembre 1996,  tale  autorizzazione
          comprende   l'autorizzazione   ambientale    integrata    e
          sostituisce, ad ogni  effetto,  le  singole  autorizzazioni
          ambientali di competenza delle Amministrazioni  interessate
          e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo  della
          VIA costituisce parte integrante  e  condizione  necessaria
          del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si  conclude
          una volta acquisita la VIA, in ogni caso entro  il  termine
          di centottanta giorni dalla  data  di  presentazione  della
          richiesta, comprensiva del  progetto  preliminare  e  dello
          studio di impatto ambientale. 
              2-bis. Si intendono interventi di modifica  sostanziale
          di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica  di
          cui al  presente  articolo  quelli  che  producono  effetti
          negativi e significativi  sull'ambiente  o  una  variazione
          positiva di potenza elettrica  superiore  al  5  per  cento
          rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli
          altri interventi sono considerati modifica non  sostanziale
          o ripotenziamento non rilevante e  la  loro  esecuzione  e'
          subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero
          dello sviluppo economico,  da  effettuare  sessanta  giorni
          prima della data prevista dell'intervento,  fermo  restando
          il pagamento del contributo di cui all'art. 1,  comma  110,
          della  legge  23  agosto  2004,  n.  239.  E'  fatta  salva
          l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di  cui
          all'art. 146 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42. 
              2-ter. Ferma restando, ove  necessario,  l'acquisizione
          dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  146   del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,   gli   interventi
          concernenti nuove opere civili o modifica di  opere  civili
          esistenti, ivi compresi gli  interventi  di  smontaggio  di
          apparecchiature e parti di impianto  o  di  demolizione  di
          strutture civili qualora  relativi  a  singole  sezioni  di
          centrali termoelettriche per le quali sia gia'  intervenuto
          il provvedimento di definitiva  messa  fuori  servizio,  da
          effettuare  all'interno  dell'area  di  centrale  che   non
          risultano   connessi   al    funzionamento    dell'impianto
          produttivo e che non comportino un aumento superiore al  30
          per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono
          realizzabili mediante segnalazione  certificata  di  inizio
          attivita'.  Il  gestore,  almeno  sessanta   giorni   prima
          dell'inizio  dei  lavori,  presenta  al   Ministero   dello
          sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato,
          la   segnalazione   certificata   di   inizio    attivita',
          accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
          progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali,
          da  una  dichiarazione  del  progettista  che  attesti   la
          compatibilita' del progetto con gli  strumenti  urbanistici
          approvati  e  i  regolamenti  edilizi  vigenti  nonche'  il
          rispetto delle norme di sicurezza  e  igienico-sanitarie  e
          dagli eventuali atti di assenso in caso  di  intervento  in
          aree sottoposte a  vincolo.  Il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, ove riscontri l'assenza  in  tutto  o  in  parte
          della documentazione necessaria ai fini della  segnalazione
          certificata  di  inizio  attivita',   invita   il   gestore
          all'integrazione, con sospensione del termine.  Qualora  il
          gestore non ottemperi  nel  termine  perentorio  di  trenta
          giorni dalla comunicazione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico,   la   segnalazione    si    intende    ritirata
          definitivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove
          riscontri  l'assenza  di  una  o  piu'   delle   condizioni
          stabilite, notifica al gestore  l'ordine  motivato  di  non
          effettuare il previsto  intervento  e,  in  caso  di  falsa
          attestazione   del   professionista   abilitato,    informa
          l'autorita'  giudiziaria   e   il   consiglio   dell'ordine
          professionale di appartenenza. E' comunque fatta  salva  la
          facolta' di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche
          o le integrazioni necessarie  per  renderla  conforme  alla
          normativa. Qualora  entro  i  termini  sopra  indicati  non
          intervengano    comunicazioni    di    non    effettuazione
          dell'intervento,   l'attivita'   si   intende   consentita.
          Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del  collaudo
          trasmette  al  Ministero  dello   sviluppo   economico   il
          certificato di collaudo finale dell'opera.  La  sussistenza
          del titolo a effettuare  l'intervento  e'  provata  con  la
          copia della segnalazione certificata di inizio attivita' da
          cui risultino la data  di  ricevimento  della  segnalazione
          stessa, l'elenco dei documenti  presentati  a  corredo  del
          progetto,  l'attestazione  del   professionista   abilitato
          nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari. 
              2-quater. La realizzazione degli impianti  di  accumulo
          elettrochimico  funzionali  alle   esigenze   del   settore
          elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia,
          i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa  e
          accessoria, e' autorizzata in base alle seguenti procedure: 
                a) gli impianti di  accumulo  elettrochimico  ubicati
          all'interno di aree ove sono situati  impianti  industriali
          di qualsiasi natura, anche non piu' operativi o in corso di
          dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono  situati
          impianti di produzione di energia elettrica  alimentati  da
          fonte fossile di potenza inferiore ai  300  MW  termici  in
          servizio o ubicati presso aree di cava o  di  produzione  e
          trattamento di idrocarburi liquidi  e  gassosi  in  via  di
          dismissione, i quali non comportino estensione  delle  aree
          stesse, ne' aumento degli ingombri in altezza rispetto alla
          situazione  esistente,   ne'   richiedano   variante   agli
          strumenti urbanistici adottati, sono  autorizzati  mediante
          la  procedura  abilitativa  semplificata  comunale  di  cui
          all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.  In
          assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la
          procedura di cui alla lettera b); 
                b) gli impianti di  accumulo  elettrochimico  ubicati
          all'interno di aree gia' occupate da impianti di produzione
          di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza
          maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonche' gli
          impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le
          eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati  mediante
          autorizzazione  unica  rilasciata   dal   Ministero   dello
          sviluppo economico,  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo. Nel caso di impianti ubicati all'interno
          di aree ove sono presenti impianti per la produzione  o  il
          trattamento   di    idrocarburi    liquidi    e    gassosi,
          l'autorizzazione e' rilasciata ai  sensi  della  disciplina
          vigente; 
                c)  gli  impianti  di  accumulo   elettrochimico   da
          esercire in combinato o meno con impianti di produzione  di
          energia elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili  sono
          considerati opere connesse ai predetti impianti,  ai  sensi
          della normativa vigente, e sono autorizzati mediante: 
                  1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione  o
          dalle province delegate o, per impianti con potenza termica
          installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero  dello
          sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'art.
          12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387,  ove
          l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da
          fonti rinnovabili sia da realizzare; 
                  2) procedura di modifica  ai  sensi  dell'art.  12,
          comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,
          ove  l'impianto  di   produzione   di   energia   elettrica
          alimentato da  fonti  rinnovabili  sia  gia'  realizzato  e
          l'impianto    di    accumulo    elettrochimico     comporti
          l'occupazione   di   nuove   aree   rispetto   all'impianto
          esistente; 
                  3) procedura abilitativa semplificata  comunale  di
          cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
          se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato
          da fonti rinnovabili e'  gia'  esistente  e  l'impianto  di
          accumulo elettrochimico non comporta occupazione  di  nuove
          aree; 
                d)  la  realizzazione   di   impianti   di   accumulo
          elettrochimico inferiori alla  soglia  di  10  MW,  ovunque
          ubicati, e' attivita' libera e non richiede il rilascio  di
          un titolo abilitativo,  fatta  salva  l'acquisizione  degli
          atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio
          2004, n. 42, nonche' dei  pareri,  autorizzazioni  o  nulla
          osta  da  parte  degli  enti  territorialmente  competenti,
          derivanti da specifiche  previsioni  di  legge  vigenti  in
          materia ambientale, di sicurezza  e  di  prevenzione  degli
          incendi, e del nulla osta alla  connessione  da  parte  del
          gestore del sistema di trasmissione nazionale  o  da  parte
          del gestore  del  sistema  di  distribuzione  elettrica  di
          riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi
          impianti sono tenuti a inviare copia del relativo  progetto
          al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro
          trenta giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in  cui
          sia  richiesta  una   connessione   alla   rete   elettrica
          nazionale, inviandole anche agli enti  individuati  per  il
          rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate
          allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado  di
          raggiungimento degli  obiettivi  nazionali  in  materia  di
          accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale  Integrato
          per l'Energia e il Clima. I  soggetti  che  realizzano  gli
          stessi impianti di accumulo sono  tenuti  a  comunicare  al
          gestore della rete di trasmissione  nazionale  la  data  di
          entrata in esercizio degli impianti. 
              3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  indica  le
          prescrizioni e gli obblighi di informativa posti  a  carico
          del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
          salvaguardia del sistema elettrico nazionale  e  la  tutela
          ambientale, nonche' il termine entro il quale  l'iniziativa
          e' realizzata. Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto
          obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della
          provincia nel cui territorio ricadono le opere  di  cui  al
          comma 1. Il rilascio  del  parere  non  puo'  incidere  sul
          rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di
          cui  al  comma  1  comportino  variazioni  degli  strumenti
          urbanistici e del piano regolatore  portuale,  il  rilascio
          dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.  La
          regione  competente  puo'   promuovere   accordi   tra   il
          proponente e gli enti locali interessati  dagli  interventi
          di cui  al  comma  1  per  l'individuazione  di  misure  di
          compensazione e riequilibrio ambientale. 
              3-bis. Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  le
          regioni,  l'Unione  delle   province   d'Italia   (UPI)   e
          l'Associazione  nazionale  dei   comuni   italiani   (ANCI)
          costituiscono un comitato paritetico  per  il  monitoraggio
          congiunto dell'efficacia delle  disposizioni  del  presente
          decreto  e  la  valutazione  dell'adeguatezza  della  nuova
          potenza installata. 
              4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche ai procedimenti in corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia
          completata la procedura di VIA, ovvero risulti  in  via  di
          conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione  del
          proponente. 
              4-bis. Nel caso di impianti ubicati  nei  territori  di
          comuni adiacenti  ad  altre  regioni,  queste  ultime  sono
          comunque sentite nell'ambito del procedimento unico di  cui
          al comma 2. 
              5. Fino al 31  dicembre  2003  e'  sospesa  l'efficacia
          dell'allegato IV al decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 27 dicembre 1988,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'art. 15 della legge
          2 agosto 1975, n. 393, del regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 febbraio  1998,  n.  53,
          relativamente alle  centrali  termoelettriche  e  turbogas,
          alimentate  da  fonti  convenzionali,  di  potenza  termica
          complessiva superiore a 300 MW. Restano fermi gli  obblighi
          di corresponsione dei contributi dovuti  sulla  base  delle
          convenzioni in essere. 
              5-bis.  Le  disposizioni  del   presente   decreto   si
          applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le
          disposizioni degli statuti di autonomia e con  le  relative
          norme di attuazione.».