Art. 62
Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di
produzione e accumulo di energia
1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo
il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di
impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al
presente articolo quelli che producono effetti negativi e
significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza
elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto
originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono
considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante
e la loro esecuzione e' subordinata alla sola comunicazione
preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare
sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento, fermo
restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma
110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. E' fatta salva
l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di cui
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili
o modifica di opere civili esistenti, ivi compresi gli interventi di
smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di
strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali
termoelettriche per le quali sia gia' intervenuto il provvedimento di
definitiva messa fuori servizio, da effettuare all'interno dell'area
di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell'impianto
produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento
delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili
mediante segnalazione certificata di inizio attivita'. Il gestore,
almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta al
Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al Comune
interessato, la segnalazione certificata di inizio attivita',
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista
abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione
del progettista che attesti la compatibilita' del progetto con gli
strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti
nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e
dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree
sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove
riscontri l'assenza in tutto o in parte della documentazione
necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio
attivita', invita il gestore all'integrazione, con sospensione del
termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di
trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo
economico, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il
Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una o
piu' delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita'
giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.
E' comunque fatta salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione,
con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme
alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non
intervengano comunicazioni di non effettuazione dell'intervento,
l'attivita' si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo
economico il certificato di collaudo finale dell'opera. La
sussistenza del titolo a effettuare l'intervento e' provata con la
copia della segnalazione certificata di inizio attivita' da cui
risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco
dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo
elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi
inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete
elettrica e ogni opera connessa e accessoria, e' autorizzata in base
alle seguenti procedure:
a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno
di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura,
anche non piu' operativi o in corso di dismissione, o ubicati
all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai
300 MW termici in servizio, o ubicati presso aree di cava o di
produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di
dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, ne'
aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente,
ne' richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono
autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In
assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura
di cui alla lettera b);
b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di
aree gia' occupate da impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW
termici in servizio, nonche' gli impianti «stand-alone» ubicati in
aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono
autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero
dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente
articolo. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono
presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi
liquidi e gassosi, l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi della
disciplina vigente;
c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato
o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti
impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati
mediante:
1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province
delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a
300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;
2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia
gia' realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti
l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;
3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e'
gia' esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta
occupazione di nuove aree;
d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico
inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e' attivita' libera
e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva
l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei pareri, autorizzazioni o nulla
osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da
specifiche previsioni di legge vigenti in materia ambientale, di
sicurezza e di prevenzione degli incendi, e del nulla osta alla
connessione da parte del gestore del sistema di trasmissione
nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione
elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli
stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al
Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta
giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una
connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti
individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere
comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di
energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono
tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale
la data di entrata in esercizio degli impianti.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante Misure urgenti
per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale). - 1. Al fine di evitare il
pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica
su tutto il territorio nazionale e di garantire la
necessaria copertura del fabbisogno nazionale, sino alla
determinazione dei principi fondamentali della materia in
attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli
interventi di modifica o ripotenziamento, nonche' le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio
degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e
adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale
necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta,
sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad
una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle
attivita' produttive, la quale sostituisce autorizzazioni,
concessioni ed atti di assenso comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto
al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire
l'impianto in conformita' al progetto approvato. Resta
fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63,
commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le
Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, d'intesa con la regione interessata.
L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere
espresso con provvedimento motivato, che deve
specificatamente tenere conto delle risultanze
dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le
ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa.
Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto
ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986,
n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE
del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione
comprende l'autorizzazione ambientale integrata e
sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni
ambientali di competenza delle Amministrazioni interessate
e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della
VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria
del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude
una volta acquisita la VIA, in ogni caso entro il termine
di centottanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello
studio di impatto ambientale.
2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale
di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di
cui al presente articolo quelli che producono effetti
negativi e significativi sull'ambiente o una variazione
positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento
rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli
altri interventi sono considerati modifica non sostanziale
o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione e'
subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero
dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni
prima della data prevista dell'intervento, fermo restando
il pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 110,
della legge 23 agosto 2004, n. 239. E' fatta salva
l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di cui
all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione
dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi
concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili
esistenti, ivi compresi gli interventi di smontaggio di
apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di
strutture civili qualora relativi a singole sezioni di
centrali termoelettriche per le quali sia gia' intervenuto
il provvedimento di definitiva messa fuori servizio, da
effettuare all'interno dell'area di centrale che non
risultano connessi al funzionamento dell'impianto
produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30
per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono
realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio
attivita'. Il gestore, almeno sessanta giorni prima
dell'inizio dei lavori, presenta al Ministero dello
sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato,
la segnalazione certificata di inizio attivita',
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali,
da una dichiarazione del progettista che attesti la
compatibilita' del progetto con gli strumenti urbanistici
approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonche' il
rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e
dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in
aree sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo
economico, ove riscontri l'assenza in tutto o in parte
della documentazione necessaria ai fini della segnalazione
certificata di inizio attivita', invita il gestore
all'integrazione, con sospensione del termine. Qualora il
gestore non ottemperi nel termine perentorio di trenta
giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo
economico, la segnalazione si intende ritirata
definitivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove
riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, notifica al gestore l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine
professionale di appartenenza. E' comunque fatta salva la
facolta' di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche
o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non
intervengano comunicazioni di non effettuazione
dell'intervento, l'attivita' si intende consentita.
Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo
trasmette al Ministero dello sviluppo economico il
certificato di collaudo finale dell'opera. La sussistenza
del titolo a effettuare l'intervento e' provata con la
copia della segnalazione certificata di inizio attivita' da
cui risultino la data di ricevimento della segnalazione
stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato
nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo
elettrochimico funzionali alle esigenze del settore
elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia,
i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e
accessoria, e' autorizzata in base alle seguenti procedure:
a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati
all'interno di aree ove sono situati impianti industriali
di qualsiasi natura, anche non piu' operativi o in corso di
dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in
servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e
trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di
dismissione, i quali non comportino estensione delle aree
stesse, ne' aumento degli ingombri in altezza rispetto alla
situazione esistente, ne' richiedano variante agli
strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante
la procedura abilitativa semplificata comunale di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In
assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la
procedura di cui alla lettera b);
b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati
all'interno di aree gia' occupate da impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza
maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonche' gli
impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le
eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante
autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello
sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo. Nel caso di impianti ubicati all'interno
di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il
trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi,
l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi della disciplina
vigente;
c) gli impianti di accumulo elettrochimico da
esercire in combinato o meno con impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono
considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi
della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:
1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o
dalle province delegate o, per impianti con potenza termica
installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello
sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'art.
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove
l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da
fonti rinnovabili sia da realizzare;
2) procedura di modifica ai sensi dell'art. 12,
comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
ove l'impianto di produzione di energia elettrica
alimentato da fonti rinnovabili sia gia' realizzato e
l'impianto di accumulo elettrochimico comporti
l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto
esistente;
3) procedura abilitativa semplificata comunale di
cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato
da fonti rinnovabili e' gia' esistente e l'impianto di
accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove
aree;
d) la realizzazione di impianti di accumulo
elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque
ubicati, e' attivita' libera e non richiede il rilascio di
un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli
atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nonche' dei pareri, autorizzazioni o nulla
osta da parte degli enti territorialmente competenti,
derivanti da specifiche previsioni di legge vigenti in
materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli
incendi, e del nulla osta alla connessione da parte del
gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte
del gestore del sistema di distribuzione elettrica di
riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi
impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto
al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro
trenta giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui
sia richiesta una connessione alla rete elettrica
nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il
rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate
allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di
accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato
per l'Energia e il Clima. I soggetti che realizzano gli
stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al
gestore della rete di trasmissione nazionale la data di
entrata in esercizio degli impianti.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica le
prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico
del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela
ambientale, nonche' il termine entro il quale l'iniziativa
e' realizzata. Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto
obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della
provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al
comma 1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul
rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di
cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti
urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La
regione competente puo' promuovere accordi tra il
proponente e gli enti locali interessati dagli interventi
di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di
compensazione e riequilibrio ambientale.
3-bis. Il Ministero delle attivita' produttive, le
regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio
congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente
decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova
potenza installata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero risulti in via di
conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del
proponente.
4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di
comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono
comunque sentite nell'ambito del procedimento unico di cui
al comma 2.
5. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospesa l'efficacia
dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'art. 15 della legge
2 agosto 1975, n. 393, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53,
relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas,
alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica
complessiva superiore a 300 MW. Restano fermi gli obblighi
di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle
convenzioni in essere.
5-bis. Le disposizioni del presente decreto si
applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative
norme di attuazione.».