Art. 62 bis
Semplificazioni per le attivita' di cui alla legge 8 luglio 1950, n.
640
1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei
trasporti e in coerenza con il Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima, sono attribuite ad Acquirente unico Spa le
attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonche' le
attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle
precedenti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n.
640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi
del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti
connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa
di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio
1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e
passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le
attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico
Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano Spa
(SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato
al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attivita'
di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sara' determinato
mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale
economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui
al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a
carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990,
n. 145.
4. Le modalita' con cui Acquirente unico Spa acquisisce le
attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico Spa.
L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno
1990, n. 145, e' determinato con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale
e finanziario di Acquirente unico Spa, nonche' della SFBM in caso di
acquisizione da parte di Acquirente unico Spa di quest'ultima.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,sulla base del piano
predisposto da Acquirente unico Spa, ed e' stabilita la data entro la
quale diviene effettiva l'operativita' di Acquirente unico Spa e a
partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione
del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640.
Acquirente unico Spa adegua il proprio statuto alle previsioni di cui
al presente articolo prevedendo l'obbligo della tenuta della
contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre attivita' da
esso svolte.
6. A decorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente
unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le
seguenti disposizioni:
a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n.
640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990,
n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente
articolo.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 12, 13, 14
e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640, recante Disciplina
delle bombole per metano, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 1950, n. 199:
«Art. 12. - I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e
10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del
Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i
Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:
1) un rappresentante del Ministero dell'industria e
del commercio;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero delle finanze;
4) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
5) un rappresentante del Comitato interministeriale
dei prezzi;
6) due rappresentanti dell'Ente Nazionale Metano;
7) un produttore di gas metano;
8) un distributore o trasportatore di gas metano;
9) due proprietari di bombole.
Il decreto di nomina designa il presidente che e'
scelto fra i membri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 del
comma precedente.».
«Art. 13. - I corrispettivi previsti dall'art. 10 della
legge affluiscono ad un fondo amministrato dal Comitato
indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le
spese di:
1) collaudo e revisione delle bombole;
2) manutenzione delle valvole delle stesse;
3) sostituzione delle bombole che, in occasione dei
collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non piu'
idonee all'uso;
4) assicurazione per responsabilita' civile verso
terzi;
5) funzionamento del Comitato;
6) punzonatura delle bombole.
Sul fondo predetto grava altresi' ogni altra spesa di
amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle
finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle
bombole.».
«Art. 14. - La vigilanza ed il controllo della gestione
del fondo di cui all'articolo precedente sono demandati ad
un collegio di revisori nominati con decreto del Ministro
per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri
per il tesoro e per le finanze e composto da un
rappresentante per ciascuno dei Ministri del tesoro, delle
finanze e dell'industria e commercio.
I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano
ai sindaci delle societa' per azioni in quanto
applicabili.».
«Art. 15. - Entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale il Comitato di cui all'art. 12 deve
trasmettere ai Ministeri del tesoro, delle finanze e
dell'industria e commercio un rendiconto accompagnato da
una relazione del collegio dei revisori.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della citata
legge 7 giugno 1990, n. 145, recante Modifiche alla legge 8
luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per
metano:
«Art. 3. (Alimentazione del fondo). - 1. Al fine di
assicurare i servizi di promozione della sicurezza nell'uso
delle bombole per gas metano e razionalizzare il sistema di
alimentazione del fondo, i soggetti che forniscono gas
metano alle stazioni di compressione sono tenuti a versare
al fondo un contributo proporzionale alle quantita' di gas
per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse e da
determinarsi da parte del Comitato. Tale contributo e'
considerato a tutti gli effetti costo inerente alla
attivita' di vendita del gas metano per autotrazione.
2. Per le stesse finalita' di cui al comma 1, i
proprietari di «carri bombolai» destinati al trasporto di
gas metano sono tenuti a versare al fondo un contributo
proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi
installate.
3. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI), sotto la
sorveglianza del Comitato, provvede alla tenuta del libro
dei proprietari dei «carri bombolai», con le modalita'
stabilite nel regolamento di cui all'art. 5.
4. Per le bombole di importazione, che non siano di
nuova fabbricazione, nonche' per le altre bombole non
punzonate all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge, al momento della punzonatura e' dovuto al fondo un
contributo speciale.
5. Al fondo affluisce altresi' il corrispettivo di
punzonatura di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1950, n.
640.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 10
febbraio 1953, n. 136, recante Istituzione dell'Ente
Nazionale Idrocarburi (E.N. I.), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 marzo 1953, n. 72:
«Art. 6. - L'Ente Nazionale Metano cessa da ogni
attivita' sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente
legge. Da tale data il Consiglio di amministrazione e'
sciolto e le funzioni di carattere pubblico all'ente
demandate dalle leggi vigenti, nonche' il patrimonio, i
diritti e le obbligazioni dell'Ente medesimo, sono
attribuiti all'Ente Nazionale Idrocarburi.».