Art. 62 bis 
 
 
Semplificazioni per le attivita' di cui alla legge 8 luglio 1950,  n.
                                 640 
 
  1. Al fine di favorire l'utilizzo del  biometano  nel  settore  dei
trasporti  e  in  coerenza  con  il  Piano  nazionale  integrato  per
l'energia e il clima, sono attribuite  ad  Acquirente  unico  Spa  le
attivita' previste dalla legge 8 luglio  1950,  n.  640,  nonche'  le
attivita'  propedeutiche,  conseguenti  o  comunque  correlate   alle
precedenti. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   sono
disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n.
640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come  modificate  ai  sensi
del presente  articolo,  al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti
connessi allo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  comma  1.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto  cessa
di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8  luglio
1950, n. 640, e 7  giugno  1990,  n.  145,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. 
  3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti  giuridici  attivi  e
passivi del soggetto di cui al decreto del  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro e con il Ministro  delle  finanze,  del  5  gennaio  1998.  Le
attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico
Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo  Bombole  Metano  Spa
(SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al  decreto  richiamato
al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attivita'
di cui al comma 1, al valore di acquisizione  che  sara'  determinato
mediante una perizia giurata di stima  che  quantifichi  il  capitale
economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di  cui
al presente articolo sono coperti  mediante  il  contributo  posto  a
carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno  1990,
n. 145. 
  4.  Le  modalita'  con  cui  Acquirente  unico  Spa  acquisisce  le
attivita' di  cui  al  comma  1  sono  determinate  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  sulla  base  delle  proposte  di  Acquirente   unico   Spa.
L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno
1990, n. 145, e' determinato con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale
e finanziario di Acquirente unico Spa, nonche' della SFBM in caso  di
acquisizione da parte di Acquirente unico Spa di quest'ultima. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da  emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi  per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,sulla  base  del  piano
predisposto da Acquirente unico Spa, ed e' stabilita la data entro la
quale diviene effettiva l'operativita' di Acquirente unico  Spa  e  a
partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di  gestione
del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950,  n.  640.
Acquirente unico Spa adegua il proprio statuto alle previsioni di cui
al  presente  articolo  prevedendo  l'obbligo  della   tenuta   della
contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre attivita'  da
esso svolte. 
  6. A decorrere dalla data di effettiva operativita'  di  Acquirente
unico Spa ai sensi  del  comma  5,  cessano  di  avere  efficacia  le
seguenti disposizioni: 
    a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640; 
    b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136; 
    c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8  luglio  1950,  n.
640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990,
n. 145,  qualora  incompatibile  con  le  disposizioni  del  presente
articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 12, 13, 14
          e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640, recante  Disciplina
          delle  bombole  per  metano,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 agosto 1950, n. 199: 
              «Art. 12. - I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e
          10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del
          Ministro per l'industria e commercio,  di  concerto  con  i
          Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di: 
                1) un rappresentante del Ministero  dell'industria  e
          del commercio; 
                2) un rappresentante del Ministero del tesoro; 
                3) un rappresentante del Ministero delle finanze; 
                4) un rappresentante del Ministero dei trasporti; 
                5) un rappresentante del  Comitato  interministeriale
          dei prezzi; 
                6) due rappresentanti dell'Ente Nazionale Metano; 
                7) un produttore di gas metano; 
                8) un distributore o trasportatore di gas metano; 
                9) due proprietari di bombole. 
              Il decreto di  nomina  designa  il  presidente  che  e'
          scelto fra i membri di cui ai numeri 1,  2,  3,  4,  5  del
          comma precedente.». 
              «Art. 13. - I corrispettivi previsti dall'art. 10 della
          legge affluiscono ad un  fondo  amministrato  dal  Comitato
          indicato nell'articolo  precedente  sul  quale  gravano  le
          spese di: 
                1) collaudo e revisione delle bombole; 
                2) manutenzione delle valvole delle stesse; 
                3) sostituzione delle bombole che, in  occasione  dei
          collaudi e  delle  revisioni,  siano  dichiarate  non  piu'
          idonee all'uso; 
                4) assicurazione  per  responsabilita'  civile  verso
          terzi; 
                5) funzionamento del Comitato; 
                6) punzonatura delle bombole. 
              Sul fondo predetto grava altresi' ogni altra  spesa  di
          amministrazione  e  di  servizio,   ivi   comprese   quelle
          finalizzate  a  favorire  la   sicurezza   nell'uso   delle
          bombole.». 
              «Art. 14. - La vigilanza ed il controllo della gestione
          del fondo di cui all'articolo precedente sono demandati  ad
          un collegio di revisori nominati con decreto  del  Ministro
          per l'industria e il commercio, di concerto con i  Ministri
          per  il  tesoro  e  per  le  finanze  e  composto   da   un
          rappresentante per ciascuno dei Ministri del tesoro,  delle
          finanze e dell'industria e commercio. 
              I revisori esercitano le stesse funzioni  che  spettano
          ai  sindaci   delle   societa'   per   azioni   in   quanto
          applicabili.». 
              «Art.  15.  -  Entro  quattro   mesi   dalla   chiusura
          dell'esercizio annuale il Comitato di cui all'art. 12  deve
          trasmettere  ai  Ministeri  del  tesoro,  delle  finanze  e
          dell'industria e commercio un  rendiconto  accompagnato  da
          una relazione del collegio dei revisori. 
              L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della  citata
          legge 7 giugno 1990, n. 145, recante Modifiche alla legge 8
          luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle  bombole  per
          metano: 
              «Art. 3. (Alimentazione del fondo). -  1.  Al  fine  di
          assicurare i servizi di promozione della sicurezza nell'uso
          delle bombole per gas metano e razionalizzare il sistema di
          alimentazione del fondo,  i  soggetti  che  forniscono  gas
          metano alle stazioni di compressione sono tenuti a  versare
          al fondo un contributo proporzionale alle quantita' di  gas
          per uso autotrazione fornito  alle  stazioni  stesse  e  da
          determinarsi da parte  del  Comitato.  Tale  contributo  e'
          considerato  a  tutti  gli  effetti  costo  inerente   alla
          attivita' di vendita del gas metano per autotrazione. 
              2. Per le  stesse  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i
          proprietari di «carri bombolai» destinati al  trasporto  di
          gas metano sono tenuti a versare  al  fondo  un  contributo
          proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi
          installate. 
              3.  L'Ente  nazionale  idrocarburi  (ENI),   sotto   la
          sorveglianza del Comitato, provvede alla tenuta  del  libro
          dei proprietari dei  «carri  bombolai»,  con  le  modalita'
          stabilite nel regolamento di cui all'art. 5. 
              4. Per le bombole di importazione,  che  non  siano  di
          nuova fabbricazione,  nonche'  per  le  altre  bombole  non
          punzonate all'atto dell'entrata in  vigore  della  presente
          legge, al momento della punzonatura e' dovuto al  fondo  un
          contributo speciale. 
              5. Al fondo  affluisce  altresi'  il  corrispettivo  di
          punzonatura di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1950, n.
          640.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge  10
          febbraio  1953,  n.  136,  recante  Istituzione   dell'Ente
          Nazionale Idrocarburi (E.N. I.), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 marzo 1953, n. 72: 
              «Art. 6.  -  L'Ente  Nazionale  Metano  cessa  da  ogni
          attivita' sei mesi dopo l'entrata in vigore della  presente
          legge. Da tale data  il  Consiglio  di  amministrazione  e'
          sciolto  e  le  funzioni  di  carattere  pubblico  all'ente
          demandate dalle leggi vigenti,  nonche'  il  patrimonio,  i
          diritti  e  le  obbligazioni   dell'Ente   medesimo,   sono
          attribuiti all'Ente Nazionale Idrocarburi.».