Art. 62 bis Semplificazioni per le attivita' di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640 1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, sono attribuite ad Acquirente unico Spa le attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonche' le attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. 3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano Spa (SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attivita' di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sara' determinato mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145. 4. Le modalita' con cui Acquirente unico Spa acquisisce le attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico Spa. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, e' determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente unico Spa, nonche' della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente unico Spa di quest'ultima. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,sulla base del piano predisposto da Acquirente unico Spa, ed e' stabilita la data entro la quale diviene effettiva l'operativita' di Acquirente unico Spa e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente unico Spa adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente articolo prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre attivita' da esso svolte. 6. A decorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni: a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640; b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136; c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640, recante Disciplina delle bombole per metano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1950, n. 199: «Art. 12. - I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di: 1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; 2) un rappresentante del Ministero del tesoro; 3) un rappresentante del Ministero delle finanze; 4) un rappresentante del Ministero dei trasporti; 5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi; 6) due rappresentanti dell'Ente Nazionale Metano; 7) un produttore di gas metano; 8) un distributore o trasportatore di gas metano; 9) due proprietari di bombole. Il decreto di nomina designa il presidente che e' scelto fra i membri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 del comma precedente.». «Art. 13. - I corrispettivi previsti dall'art. 10 della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal Comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di: 1) collaudo e revisione delle bombole; 2) manutenzione delle valvole delle stesse; 3) sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non piu' idonee all'uso; 4) assicurazione per responsabilita' civile verso terzi; 5) funzionamento del Comitato; 6) punzonatura delle bombole. Sul fondo predetto grava altresi' ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole.». «Art. 14. - La vigilanza ed il controllo della gestione del fondo di cui all'articolo precedente sono demandati ad un collegio di revisori nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio. I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle societa' per azioni in quanto applicabili.». «Art. 15. - Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Comitato di cui all'art. 12 deve trasmettere ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio un rendiconto accompagnato da una relazione del collegio dei revisori. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della citata legge 7 giugno 1990, n. 145, recante Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano: «Art. 3. (Alimentazione del fondo). - 1. Al fine di assicurare i servizi di promozione della sicurezza nell'uso delle bombole per gas metano e razionalizzare il sistema di alimentazione del fondo, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale alle quantita' di gas per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse e da determinarsi da parte del Comitato. Tale contributo e' considerato a tutti gli effetti costo inerente alla attivita' di vendita del gas metano per autotrazione. 2. Per le stesse finalita' di cui al comma 1, i proprietari di «carri bombolai» destinati al trasporto di gas metano sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi installate. 3. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI), sotto la sorveglianza del Comitato, provvede alla tenuta del libro dei proprietari dei «carri bombolai», con le modalita' stabilite nel regolamento di cui all'art. 5. 4. Per le bombole di importazione, che non siano di nuova fabbricazione, nonche' per le altre bombole non punzonate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, al momento della punzonatura e' dovuto al fondo un contributo speciale. 5. Al fondo affluisce altresi' il corrispettivo di punzonatura di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1950, n. 640.». - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, recante Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N. I.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1953, n. 72: «Art. 6. - L'Ente Nazionale Metano cessa da ogni attivita' sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Da tale data il Consiglio di amministrazione e' sciolto e le funzioni di carattere pubblico all'ente demandate dalle leggi vigenti, nonche' il patrimonio, i diritti e le obbligazioni dell'Ente medesimo, sono attribuiti all'Ente Nazionale Idrocarburi.».