Art. 62 ter 
 
 
Introduzione di una soglia per i canoni annui per le  concessioni  di
  coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi 
 
  1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. Al fine di  garantire  la  prosecuzione  in  condizioni  di
economicita' della gestione  delle  concessioni  di  coltivazione  di
idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone  di  superficie
dovuto per tutte le concessioni in titolo al  singolo  concessionario
non  puo'  superare  il  3  per  cento  della  valorizzazione   della
produzione da esse ottenuta nell'anno precedente». 
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 11-terdelcitato
          decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   recante
          Disposizioni   urgenti   in   materia   di    sostegno    e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge
          11 febbraio 2019, n. 12,  come  modificato  dalla  presente
          legge. 
              «Art. 11-ter.  (Piano  per  la  transizione  energetica
          sostenibile delle aree idonee). - 1.  Entro  diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e'
          approvato  il   Piano   per   la   transizione   energetica
          sostenibile  delle  aree  idonee  (PiTESAI),  al  fine   di
          individuare un quadro definito di  riferimento  delle  aree
          ove  e'  consentito  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
          prospezione, ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  sul
          territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilita'
          ambientale, sociale ed economica delle stesse. 
              2.  Il  PiTESAI  deve   tener   conto   di   tutte   le
          caratteristiche  del  territorio,   sociali,   industriali,
          urbanistiche e morfologiche,  con  particolare  riferimento
          all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e,
          per quanto riguarda le  aree  marine,  deve  principalmente
          considerare i possibili  effetti  sull'ecosistema,  nonche'
          tenere conto  dell'analisi  delle  rotte  marittime,  della
          pescosita' delle aree e della possibile interferenza  sulle
          coste. Nel PiTESAI devono altresi' essere indicati tempi  e
          modi di dismissione e rimessa in  pristino  dei  luoghi  da
          parte delle relative installazioni che abbiano  cessato  la
          loro attivita'. 
              3. Il PiTESAI e' adottato previa valutazione ambientale
          strategica  e,  limitatamente  alle  aree  su   terraferma,
          d'intesa con la Conferenza unificata. Qualora per  le  aree
          su terraferma l'intesa non  sia  raggiunta  entro  sessanta
          giorni dalla  prima  seduta,  la  Conferenza  unificata  e'
          convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello
          sviluppo economico entro trenta giorni, ai sensi  dell'art.
          8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
          In caso di  mancato  raggiungimento  dell'intesa  entro  il
          termine di centoventi giorni dalla seconda  seduta,  ovvero
          in caso di espresso e motivato  dissenso  della  Conferenza
          unificata, il PiTESAI e' adottato con riferimento alle sole
          aree marine. 
              4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini  della
          salvaguardia  e  del  miglioramento  della   sostenibilita'
          ambientale e sociale, i  procedimenti  amministrativi,  ivi
          inclusi  quelli  di  valutazione  di  impatto   ambientale,
          relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o
          di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi  sono  sospesi,
          fatti salvi i seguenti  procedimenti  in  corso  o  avviati
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:
          a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione  di
          idrocarburi  in  essere;  b)  rinuncia  a  titoli  minerari
          vigenti o alle relative proroghe; c) sospensione  temporale
          della produzione per le concessioni in essere; d) riduzione
          dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di
          titolarita'. 
              5. La sospensione di cui al comma 4 non si  applica  ai
          procedimenti relativi al  conferimento  di  concessioni  di
          coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, non
          e'  consentita  la  presentazione  di  nuove   istanze   di
          conferimento di concessioni di  coltivazione,  fatto  salvo
          quanto previsto dal comma 4, lettera a). 
              6. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge  di  conversione  del   presente   decreto   e   fino
          all'adozione del PiTESAI, i permessi di  prospezione  o  di
          ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per
          aree  in  terraferma  che  in  mare,  sono   sospesi,   con
          conseguente  interruzione  di   tutte   le   attivita'   di
          prospezione  e  ricerca  in  corso  di  esecuzione,   fermo
          restando  l'obbligo  di  messa  in   sicurezza   dei   siti
          interessati dalle stesse attivita'. 
              7. La sospensione di cui al comma 6 sospende  anche  il
          decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca,
          ai fini del computo della  loro  durata;  correlativamente,
          per lo stesso periodo di  sospensione,  non  e'  dovuto  il
          pagamento del relativo canone. Ai relativi oneri,  valutati
          in 134.000 euro in ragione d'anno, si  provvede,  ai  sensi
          del comma 12, mediante utilizzo delle maggiori  entrate  di
          cui al comma 9 che restano acquisite all'erario. 
              8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui
          le attivita' di prospezione e di ricerca e di  coltivazione
          risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i
          titoli minerari sospesi ai sensi  del  comma  6  riprendono
          efficacia. Nelle aree non compatibili, il  Ministero  dello
          sviluppo  economico  rigetta   le   istanze   relative   ai
          procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e  revoca,  anche
          limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e
          di ricerca in essere. In caso di revoca,  il  titolare  del
          permesso di prospezione o di ricerca e' comunque  obbligato
          al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non
          compatibili, il Ministero dello sviluppo economico  rigetta
          anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle
          concessioni per  la  coltivazione  di  idrocarburi  il  cui
          provvedimento di  conferimento  non  sia  stato  rilasciato
          entro la data di adozione del PiTESAI. In caso  di  mancata
          adozione del PiTESAI entro ventiquattro mesi dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, i  procedimenti  sospesi  ai  sensi  del  comma  4
          proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione  e
          di  ricerca  sospesi  ai  sensi  del  comma  6   riprendono
          efficacia. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in
          cui le attivita' di  coltivazione  risultino  incompatibili
          con le previsioni  del  Piano  stesso,  le  concessioni  di
          coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, mantengono la loro  efficacia  sino  alla
          scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga. 
              9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i  canoni  annui  di
          cui all'art.  18,  comma  1,  del  decreto  legislativo  25
          novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e
          stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e  nella
          piattaforma continentale italiana sono  rideterminati  come
          segue: a) concessione di coltivazione:  1.481,25  euro  per
          chilometro quadrato;  b)  concessione  di  coltivazione  in
          proroga:   2.221,75   euro   per    chilometro    quadrato;
          c)concessione  di  stoccaggio  insistente  sulla   relativa
          concessione di  coltivazione:  14,81  euro  per  chilometro
          quadrato;  d)  concessione  di  stoccaggio  in  assenza  di
          relativa  concessione  di  coltivazione:  59,25  euro   per
          chilometro quadrato. 
              9-bis.  Al  fine  di  garantire  la   prosecuzione   in
          condizioni di economicita' della gestione delle concessioni
          di   coltivazione   di   idrocarburi,   l'ammontare   annuo
          complessivo del canone di superficie dovuto  per  tutte  le
          concessioni in titolo al singolo  concessionario  non  puo'
          superare  il  3  per  cento  della   valorizzazione   della
          produzione da esse ottenuta nell'anno precedente. 
              10. Al venir meno della sospensione di cui al comma  6,
          i canoni annui di cui all'art. 18,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 25 novembre 1996, n. 625,  per  i  permessi  di
          prospezione e ricerca sono  rideterminati  come  segue:  a)
          permesso  di  prospezione:  92,50   euro   per   chilometro
          quadrato;  b)  permesso  di  ricerca:   185,25   euro   per
          chilometro  quadrato;  c)  permesso  di  ricerca  in  prima
          proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;  d)  permesso
          di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro  per  chilometro
          quadrato. 
              11. E' autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere  su  apposito
          capitolo dello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico per far fronte agli oneri connessi  alla
          predisposizione del PiTESAI. 
              12. Per far  fronte  agli  altri  oneri  derivanti  dal
          presente articolo, e' istituito nello stato  di  previsione
          del  Ministero  dello  sviluppo  economico  un  fondo   con
          dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
          Le maggiorazioni dei canoni di superficie  derivanti  dalle
          disposizioni di cui  ai  commi  9  e  10  sono  versate  ad
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere riassegnate, con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, al fondo di cui al periodo precedente, per
          gli importi eccedenti 1,134  milioni  di  euro  per  l'anno
          2019, 16,134 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  15,134
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono  stabilite   le
          modalita' di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel
          caso in  cui  le  risorse  disponibili  sul  fondo  per  un
          esercizio finanziario non  risultino  sufficienti  per  far
          fronte agli oneri di cui al presente articolo, con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il
          Ministro    dell'economia    e    delle    finanze,    sono
          corrispondentemente  rimodulati  i  canoni  annui  di   cui
          all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo  25  novembre
          1996, n. 625, al fine  di  assicurare  un  maggior  gettito
          corrispondente ai maggiori oneri. 
              13.  Alle   attivita'   di   prospezione,   ricerca   e
          coltivazione di idrocarburi svolte  nell'ambito  di  titoli
          minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo la
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto non si applica l'art.  38,  comma  1,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.  Resta
          fermo il carattere di pubblica utilita' delle attivita'  di
          stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.». 
              - Per il testo vigente dell'art. 1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recanteDisposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  di  stabilita'  2015)  si  vedano   i   riferimenti
          normativi all'art. 7.