Art. 62 ter
Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di
economicita' della gestione delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie
dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario
non puo' superare il 3 per cento della valorizzazione della
produzione da esse ottenuta nell'anno precedente».
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11-terdelcitato
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 febbraio 2019, n. 12, come modificato dalla presente
legge.
«Art. 11-ter. (Piano per la transizione energetica
sostenibile delle aree idonee). - 1. Entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
approvato il Piano per la transizione energetica
sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di
individuare un quadro definito di riferimento delle aree
ove e' consentito lo svolgimento delle attivita' di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul
territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilita'
ambientale, sociale ed economica delle stesse.
2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte le
caratteristiche del territorio, sociali, industriali,
urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento
all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e,
per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente
considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonche'
tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della
pescosita' delle aree e della possibile interferenza sulle
coste. Nel PiTESAI devono altresi' essere indicati tempi e
modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da
parte delle relative installazioni che abbiano cessato la
loro attivita'.
3. Il PiTESAI e' adottato previa valutazione ambientale
strategica e, limitatamente alle aree su terraferma,
d'intesa con la Conferenza unificata. Qualora per le aree
su terraferma l'intesa non sia raggiunta entro sessanta
giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata e'
convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello
sviluppo economico entro trenta giorni, ai sensi dell'art.
8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il
termine di centoventi giorni dalla seconda seduta, ovvero
in caso di espresso e motivato dissenso della Conferenza
unificata, il PiTESAI e' adottato con riferimento alle sole
aree marine.
4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini della
salvaguardia e del miglioramento della sostenibilita'
ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi
inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale,
relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o
di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi,
fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:
a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi in essere; b) rinuncia a titoli minerari
vigenti o alle relative proroghe; c) sospensione temporale
della produzione per le concessioni in essere; d) riduzione
dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di
titolarita'.
5. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai
procedimenti relativi al conferimento di concessioni di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, non
e' consentita la presentazione di nuove istanze di
conferimento di concessioni di coltivazione, fatto salvo
quanto previsto dal comma 4, lettera a).
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino
all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di
ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per
aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con
conseguente interruzione di tutte le attivita' di
prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo
restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti
interessati dalle stesse attivita'.
7. La sospensione di cui al comma 6 sospende anche il
decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca,
ai fini del computo della loro durata; correlativamente,
per lo stesso periodo di sospensione, non e' dovuto il
pagamento del relativo canone. Ai relativi oneri, valutati
in 134.000 euro in ragione d'anno, si provvede, ai sensi
del comma 12, mediante utilizzo delle maggiori entrate di
cui al comma 9 che restano acquisite all'erario.
8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui
le attivita' di prospezione e di ricerca e di coltivazione
risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i
titoli minerari sospesi ai sensi del comma 6 riprendono
efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello
sviluppo economico rigetta le istanze relative ai
procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche
limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e
di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del
permesso di prospezione o di ricerca e' comunque obbligato
al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non
compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta
anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle
concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui
provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato
entro la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata
adozione del PiTESAI entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4
proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e
di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono
efficacia. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in
cui le attivita' di coltivazione risultino incompatibili
con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di
coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla
scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.
9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di
cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e
stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana sono rideterminati come
segue: a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per
chilometro quadrato; b) concessione di coltivazione in
proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;
c)concessione di stoccaggio insistente sulla relativa
concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro
quadrato; d) concessione di stoccaggio in assenza di
relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per
chilometro quadrato.
9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in
condizioni di economicita' della gestione delle concessioni
di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo
complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le
concessioni in titolo al singolo concessionario non puo'
superare il 3 per cento della valorizzazione della
produzione da esse ottenuta nell'anno precedente.
10. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6,
i canoni annui di cui all'art. 18, comma 1, del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di
prospezione e ricerca sono rideterminati come segue: a)
permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro
quadrato; b) permesso di ricerca: 185,25 euro per
chilometro quadrato; c) permesso di ricerca in prima
proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato; d) permesso
di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro
quadrato.
11. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico per far fronte agli oneri connessi alla
predisposizione del PiTESAI.
12. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal
presente articolo, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico un fondo con
dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono versate ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, al fondo di cui al periodo precedente, per
gli importi eccedenti 1,134 milioni di euro per l'anno
2019, 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le
modalita' di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel
caso in cui le risorse disponibili sul fondo per un
esercizio finanziario non risultino sufficienti per far
fronte agli oneri di cui al presente articolo, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono
corrispondentemente rimodulati i canoni annui di cui
all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, al fine di assicurare un maggior gettito
corrispondente ai maggiori oneri.
13. Alle attivita' di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi svolte nell'ambito di titoli
minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo la
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto non si applica l'art. 38, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta
fermo il carattere di pubblica utilita' delle attivita' di
stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.».
- Per il testo vigente dell'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recanteDisposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015) si vedano i riferimenti
normativi all'art. 7.