Art. 63
Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e
montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta
delle acque
1. Al fine del miglioramento della funzionalita' delle aree
forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto un programma straordinario di manutenzione del
territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello
sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal
europeo e della Strategia dell'Unione europea per la biodiversita'
per il 2030. Il programma straordinario e' composto da due sezioni,
la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco ed una
descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di
prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e
restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela
dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall'articolo 7
del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,
da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e
regionali. La sezione B del programma e' destinata al sostegno della
realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti
subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno
decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree
forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel
tempo.
2. Nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il
Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di
interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche
ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento
funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di
consolidamento delle sponde dei canali o di ripristino dei bordi
danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e
regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti
attuatori, privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria
naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la riduzione
del rischio idraulico, il recupero della capacita' autodepurativa del
territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela
della biodiversita'.
3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di cui al comma 2, e' adottato di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
parere dell'Autorita' di bacino distrettuale competente e previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione
degli interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province
autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei
fondi.
4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di
opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella
disponibilita' di Enti irrigui con personalita' di diritto pubblico o
che svolgono attivita' di pubblico interesse, anche riconosciuti con
le modalita' di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono
essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori
di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di
destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine
l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con
deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente
le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento eseguito in
violazione del vincolo di destinazione e la nullita' e' rilevabile
anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilita' di cui al presente
comma viene meno e non e' opponibile ai creditori procedenti qualora,
dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della
deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme
oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per
titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine
cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se
non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte
dell'Ente stesso
5. Al fine di garantire la continuita' di prestazioni
indispensabili alle attivita' di manutenzione delle infrastrutture
irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del
personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui
scadenza e' prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020,
possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.
6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari
a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per
l'anno 2021 si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo
sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del
CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo
anno o per i medesimi anni, le somme gia' assegnate con le delibere
CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura»
di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali. Ai medesimi interventi puo' concorrere anche quota parte
delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in sede di riparto del fondo di cui
all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 6 e 7 del
testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.
34, recante testo unico in materia di foreste e filiere
forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile
2018, n. 92:
«Art. 6. (Programmazione e pianificazione forestale). -
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, adottato di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, e' approvata la Strategia forestale nazionale. La
Strategia, in attuazione dei principi e delle finalita' di
cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello
internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla
Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659
del 20 settembre 2013, ed in continuita' con il Programma
quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi
nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione
attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo
del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e
socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La
Strategia forestale nazionale ha una validita' di venti
anni ed e' soggetta a revisione e aggiornamento
quinquennale.
2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale
adottata ai sensi del comma 1, le regioni individuano i
propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione.
A tal fine, in relazione alle specifiche esigenze
socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonche' alle
necessita' di prevenzione del rischio idrogeologico, di
mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le
regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono
alla loro revisione periodica in considerazione delle
strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse
individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale
nazionale.
3. Le regioni possono predisporre, nell'ambito di
comprensori territoriali omogenei per caratteristiche
ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o
amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale,
finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla
valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al
coordinamento delle attivita' necessarie alla loro tutela e
gestione attiva, nonche' al coordinamento degli strumenti
di pianificazione forestale di cui al comma 6. L'attivita'
di cui al presente comma puo' essere svolta anche in
accordo tra piu' regioni ed enti locali in coerenza con
quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani
forestali di indirizzo territoriale concorrono alla
redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143
e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 145 del medesimo decreto
legislativo.
4. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3, si applicano le misure di
semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31.
5. Le regioni, nel rispetto dell'interesse comune,
garantiscono e curano l'applicazione dei piani forestali di
indirizzo territoriale, anche attraverso le forme di
sostituzione diretta o di affidamento della gestione
previste all'art. 12. Con i piani forestali di indirizzo
territoriale, le regioni definiscono almeno:
a) le destinazioni d'uso delle superfici
silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio
sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli
indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione
e valorizzazione;
b) le priorita' d'intervento necessarie alla tutela,
alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e
socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti
all'interno del territorio sottoposto a pianificazione;
c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di
programmazione e di pianificazione territoriale e forestali
vigenti, in conformita' con i piani paesaggistici regionali
e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali
protette, nazionali e regionali, di cui all'art. 2 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della Rete
ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1992;
d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al
servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete
di viabilita' forestale di cui all'art. 9, e le azioni
minime di gestione, governo e trattamento necessari alla
tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle
filiere forestali locali;
e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la
redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma
6.
6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali
regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani
forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove
esistenti, promuovono, per le proprieta' pubbliche e
private, la redazione di piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, quali strumenti
indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e
la gestione attiva delle risorse forestali. Per
l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora
conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di
cui al comma 3, non e' richiesto il parere del
Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o
l'adeguamento della viabilita' forestale di cui al punto
A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, adottato di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate
apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi
nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione
forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al
fine di armonizzare le informazioni e permetterne una
informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si
adeguano alle disposizioni di cui al periodo precedente
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma.
8. Le regioni, in conformita' a quanto statuito al
comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione
e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale
di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale o
strumenti equivalenti di cui al comma 6. Definiscono,
altresi', i tempi minimi di validita' degli stessi e i
termini per il loro periodico riesame, garantendo che la
loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di
comprovata competenza professionale, nel rispetto delle
norme relative ai titoli professionali richiesti per
l'espletamento di tali attivita'.
9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e
incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio
forestale, le regioni possono prevedere un accesso
prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore
forestale a favore delle proprieta' pubbliche e private e
dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di
gestione forestale o di strumenti di gestione forestale
equivalenti.
10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali si avvale dell'Osservatorio nazionale del
paesaggio rurale di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, per
l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la
gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel
«Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse
storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze
tradizionali» e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo
territoriale elaborati dalle regioni. All'attuazione del
presente comma si fa fronte nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
«Art. 7. (Disciplina delle attivita' di gestione
forestale). - 1. Sono definite attivita' di gestione
forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della
vegetazione arborea e arbustiva di cui all'art. 3, comma 2,
lettera c) e previste dalle norme regionali, gli interventi
colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di
prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli
imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento
e manutenzione della viabilita' forestale al servizio delle
attivita' agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione
idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di
ingegneria naturalistica, nonche' la prima
commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi,
ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una
delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le
pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento,
all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non
legnose, rientrano nelle attivita' di gestione forestale.
2. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, sostengono e promuovono le attivita' di
gestione forestale di cui al comma 1.
3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche
selvicolturali piu' idonee al trattamento del bosco, alle
necessita' di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del
suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle
produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di
fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in
continuita' con le pratiche silvo-pastorali tradizionali o
ordinarie.
4. Le regioni disciplinano, anche in deroga alle
disposizioni del presente articolo, le attivita' di
gestione forestale coerentemente con le specifiche misure
in materia di conservazione di habitat e specie di
interesse europeo e nazionale. La disposizione di cui al
precedente periodo si applica, ove non gia' autonomamente
disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti
all'interno delle aree naturali protette di cui all'art. 2
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti
della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e di altre aree
di particolare pregio e interesse da tutelare.
5. Nell'ambito delle attivita' di gestione forestale di
cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni
selvicolturali secondo i criteri di attuazione e garanzia
stabiliti dalle regioni:
a) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del
taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi
urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa
fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri
motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a
condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o
artificiale del bosco;
b) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del
taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui
non matricinati, fatti salvi gli interventi autorizzati
dalle regioni o previsti dai piani di gestione forestale o
dagli strumenti equivalenti, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purche' siano trascorsi
almeno cinque anni dall'ultimo intervento, sia garantita
un'adeguata distribuzione nello spazio delle tagliate al
fine di evitare contiguita' tra le stesse, e a condizione
che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale
del bosco;
c) e' sempre vietata la conversione dei boschi
governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo,
fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni e
volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di
adeguata capacita' di rigenerazione vegetativa, anche a
fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria,
nonche' per garantire una migliore stabilita' idrogeologica
dei versanti.
6. Le regioni individuano, nel rispetto delle norme
nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino
obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme
che disciplinano le attivita' di gestione forestale,
comprese le modalita' di sostituzione diretta o di
affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero
mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la
gestione forestale, dei lavori di ripristino dei terreni
interessati dalle violazioni, anche previa occupazione
temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna
indennita'. Nel caso in cui dalle violazioni di cui al
precedente periodo derivi un danno o un danno ambientale ai
sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del
Consiglio del 21 aprile 2004, dovra' procedersi alla
riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva
e della relativa normativa interna di recepimento.
7. In attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, e'
vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali
autoctone con specie esotiche. Le regioni favoriscono la
rinaturalizzazione degli imboschimenti artificiali e la
tutela delle specie autoctone rare e sporadiche, nonche' il
rilascio di piante ad invecchiamento indefinito e di
necromassa in piedi o al suolo, senza compromettere la
stabilita' delle formazioni forestali e in particolare la
loro resistenza agli incendi boschivi.
8. Le regioni, coerentemente con quanto previsto dalla
Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659
del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento dei
servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle
attivita' di gestione forestale sostenibile e
dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali
informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i
beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio
e nel controllo degli accordi contrattuali. I criteri di
definizione dei sistemi di remunerazione dei servizi
ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli di
cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con
particolare riguardo ai beneficiari finali del sistema di
pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto
art. 70.
9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma 8, deve
avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri
generali:
a) la volontarieta' dell'accordo, che dovra' definire
le modalita' di fornitura e di pagamento del servizio;
b) l'addizionalita' degli interventi oggetto di PSE
rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;
c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela
ambientale presenti prima dell'accordo.
10. Le pratiche selvicolturali previste dagli strumenti
di pianificazione forestale vigenti, condotte senza
compromettere la stabilita' delle formazioni forestali e
comunque senza il ricorso al taglio raso nei governi ad
alto fusto, inclusa l'ordinaria gestione del bosco
governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la rinnovazione
naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo ad
alto fusto e il mantenimento al governo ad alto fusto, sono
ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli
impegni silvo-ambientali di cui al comma 8.
11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di
criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato
di abbandono delle attivita' agropastorali preesistenti per
le superfici di cui all'art. 5, comma 2, lettera a). Le
regioni si adeguano alle disposizioni di cui al precedente
periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al presente comma.
12. Con i piani paesaggistici regionali, ovvero con
specifici accordi di collaborazione stipulati tra le
regioni e i competenti organi territoriali del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono
concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla
normativa in materia, riguardanti le pratiche
selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le
opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da
eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'art. 136 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti
paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel
provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui al periodo
precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida
nazionali di individuazione e di gestione forestale delle
aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle
attivita' culturali e del turismo, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
13. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli
selvicolturali di cui all'art. 3, comma 2, lettera c),
eseguiti in conformita' alle disposizioni del presente
decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli
colturali di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la
definizione delle linee guida per l'identificazione delle
aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la
loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della
Rete nazionale dei boschi vetusti.
13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della
biodiversita', con particolare riferimento alla
conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse
legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da
destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali:
«Art. 3. (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 863 del Codice
Civile:
«Art. 863. (Consorzi di miglioramento fondiario). -
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica [c.c. 862]
possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione,
la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento
fondiario comuni a piu' fondi e indipendenti da un piano
generale di bonifica [c.c. 914, 918, 921]. ».
Essi sono persone giuridiche private [c.c. 12]. Possono
tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche
pubbliche [c.c. 11] quando, per la loro vasta estensione
territoriale o per la particolare importanza delle loro
funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono
riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento
dell'autorita' amministrativa.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:
«Art. 1. - 1.-5. (Omissis).
6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art. 1,
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022:
«Art. 1. - 1. - 13. (Omissis).
14. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per
l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024,
di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni
di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
(Omissis).».