Art. 63 
 
 
Programma straordinario di manutenzione del  territorio  forestale  e
  montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini  di  raccolta
  delle acque 
 
  1.  Al  fine  del  miglioramento  della  funzionalita'  delle  aree
forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto  un  programma  straordinario  di  manutenzione  del
territorio forestale e montano, in coerenza con gli  obiettivi  dello
sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal
europeo e della Strategia dell'Unione europea  per  la  biodiversita'
per il 2030. Il programma straordinario e' composto da  due  sezioni,
la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco  ed  una
descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed  estensivi,  di
prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi,  di  ripristino  e
restauro di superfici forestali degradate o  frammentate,  di  tutela
dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto  dall'articolo  7
del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018,  n.  34,
da attuare da parte di imprese agricole e  forestali,  su  iniziativa
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
regioni e province autonome,  sentiti  gli  Enti  parco  nazionali  e
regionali. La sezione B del programma e' destinata al sostegno  della
realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti
subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali  almeno
decennali, che consentano di  individuare  le  vocazioni  delle  aree
forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel
tempo. 
  2. Nell'ambito del Parco  progetti  degli  interventi  irrigui  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   il
Ministro, con proprio decreto,  approva  un  Piano  straordinario  di
interventi  prioritariamente  esecutivi,   di   manutenzione,   anche
ordinaria, dei canali irrigui primari  e  secondari,  di  adeguamento
funzionale  delle  opere  di  difesa  idraulica,  di  interventi   di
consolidamento delle sponde dei canali  o  di  ripristino  dei  bordi
danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione  delle  piene  e
regimazione del reticolo  idraulico  irriguo  e  individua  gli  Enti
attuatori, privilegiando  soluzioni  di  rinaturazione  e  ingegneria
naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la  riduzione
del rischio idraulico, il recupero della capacita' autodepurativa del
territorio, anche promuovendo fasce tampone  vegetali,  e  la  tutela
della biodiversita'. 
  3. Il decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di cui al comma 2, e' adottato di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
parere dell'Autorita' di  bacino  distrettuale  competente  e  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  espressa  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e dispone il riparto  delle  risorse  necessarie  alla  realizzazione
degli interventi individuati, da attribuire alle Regioni  e  Province
autonome, responsabili della gestione  e  della  rendicontazione  dei
fondi. 
  4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di
opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica  idraulica,  nella
disponibilita' di Enti irrigui con personalita' di diritto pubblico o
che svolgono attivita' di pubblico interesse, anche riconosciuti  con
le modalita' di cui all'articolo 863 del codice civile,  non  possono
essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi  creditori
di tali  Enti  nei  limiti  degli  importi  gravati  dal  vincolo  di
destinazione  alle  singole  infrastrutture  pubbliche.  A  tal  fine
l'organo amministrativo degli Enti  di  cui  al  primo  periodo,  con
deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica  preventivamente
le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento eseguito  in
violazione del vincolo di destinazione e la  nullita'  e'  rilevabile
anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilita' di cui  al  presente
comma viene meno e non e' opponibile ai creditori procedenti qualora,
dopo  la  adozione  da   parte   dell'organo   amministrativo   della
deliberazione semestrale di preventiva  quantificazione  delle  somme
oggetto del vincolo, siano operati pagamenti  o  emessi  mandati  per
titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza  seguire  l'ordine
cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se
non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di  impegno  da  parte
dell'Ente stesso 
  5.  Al  fine   di   garantire   la   continuita'   di   prestazioni
indispensabili alle attivita' di  manutenzione  delle  infrastrutture
irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato  del
personale  dell'Ente  per   lo   sviluppo   dell'irrigazione   e   la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania  e  Irpinia  (EIPLI),  in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e  la  cui
scadenza e' prevista tra il 1° agosto 2020 e  il  31  dicembre  2020,
possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020. 
  6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari
a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 si provvede mediante riduzione delle  risorse  del  Fondo
sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui  all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del
CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo,  per  il  medesimo
anno o per i medesimi anni, le somme gia' assegnate con  le  delibere
CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano  operativo  «Agricoltura»
di competenza del Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e
forestali. Ai medesimi interventi puo' concorrere anche  quota  parte
delle  risorse  assegnate  al  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari  e  forestali  in  sede  di  riparto  del  fondo  di   cui
all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 6 e 7  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.
          34, recante testo unico in materia  di  foreste  e  filiere
          forestali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20  aprile
          2018, n. 92: 
              «Art. 6. (Programmazione e pianificazione forestale). -
          1.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  adottato  di  concerto  con   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, il Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e
          del turismo  e  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, e' approvata la Strategia forestale nazionale.  La
          Strategia, in attuazione dei principi e delle finalita'  di
          cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti  a  livello
          internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla
          Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013)  n.  659
          del 20 settembre 2013, ed in continuita' con  il  Programma
          quadro per il settore forestale,  definisce  gli  indirizzi
          nazionali per la tutela, la valorizzazione  e  la  gestione
          attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo
          del settore e delle sue filiere  produttive,  ambientali  e
          socio-culturali, ivi compresa  la  filiera  pioppicola.  La
          Strategia forestale nazionale ha  una  validita'  di  venti
          anni  ed  e'   soggetta   a   revisione   e   aggiornamento
          quinquennale. 
              2. In coerenza con  la  Strategia  forestale  nazionale
          adottata ai sensi del comma 1,  le  regioni  individuano  i
          propri obiettivi e definiscono le relative linee  d'azione.
          A  tal  fine,  in  relazione   alle   specifiche   esigenze
          socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonche' alle
          necessita' di prevenzione  del  rischio  idrogeologico,  di
          mitigazione e di adattamento al cambiamento  climatico,  le
          regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono
          alla  loro  revisione  periodica  in  considerazione  delle
          strategie, dei criteri e degli indicatori  da  esse  stesse
          individuati tra quelli contenuti nella Strategia  forestale
          nazionale. 
              3.  Le  regioni  possono  predisporre,  nell'ambito  di
          comprensori  territoriali  omogenei   per   caratteristiche
          ambientali,    paesaggistiche,    economico-produttive    o
          amministrative, piani forestali di indirizzo  territoriale,
          finalizzati  all'individuazione,  al  mantenimento  e  alla
          valorizzazione   delle   risorse   silvo-pastorali   e   al
          coordinamento delle attivita' necessarie alla loro tutela e
          gestione attiva, nonche' al coordinamento  degli  strumenti
          di pianificazione forestale di cui al comma 6.  L'attivita'
          di cui al  presente  comma  puo'  essere  svolta  anche  in
          accordo tra piu' regioni ed enti  locali  in  coerenza  con
          quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I  piani
          forestali  di  indirizzo   territoriale   concorrono   alla
          redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli  143
          e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto
          salvo quanto previsto dall'art. 145  del  medesimo  decreto
          legislativo. 
              4. All'approvazione dei piani  forestali  di  indirizzo
          territoriale di cui al comma 3, si applicano le  misure  di
          semplificazione di cui al punto A.20  dell'Allegato  A  del
          decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2017,
          n. 31. 
              5. Le  regioni,  nel  rispetto  dell'interesse  comune,
          garantiscono e curano l'applicazione dei piani forestali di
          indirizzo  territoriale,  anche  attraverso  le  forme   di
          sostituzione  diretta  o  di  affidamento  della   gestione
          previste all'art. 12. Con i piani  forestali  di  indirizzo
          territoriale, le regioni definiscono almeno: 
                a)   le   destinazioni    d'uso    delle    superfici
          silvo-pastorali  ricadenti   all'interno   del   territorio
          sottoposto a pianificazione, i  relativi  obiettivi  e  gli
          indirizzi di gestione necessari alla loro tutela,  gestione
          e valorizzazione; 
                b) le priorita' d'intervento necessarie alla  tutela,
          alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e
          socio-culturale  dei  boschi  e   dei   pascoli   ricadenti
          all'interno del territorio sottoposto a pianificazione; 
                c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di
          programmazione e di pianificazione territoriale e forestali
          vigenti, in conformita' con i piani paesaggistici regionali
          e  con  gli  indirizzi  di  gestione  delle  aree  naturali
          protette, nazionali e regionali, di cui  all'art.  2  della
          legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  e  dei  siti  della  Rete
          ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE  del
          Consiglio del 21 maggio 1992; 
                d) gli interventi strutturali e  infrastrutturali  al
          servizio del bosco, compresa la localizzazione  della  rete
          di viabilita' forestale di cui  all'art.  9,  e  le  azioni
          minime di gestione, governo e  trattamento  necessari  alla
          tutela e valorizzazione dei boschi e  allo  sviluppo  delle
          filiere forestali locali; 
                e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale  per  la
          redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma
          6. 
              6. Le regioni in  attuazione  dei  Programmi  forestali
          regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con  i  piani
          forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3,  ove
          esistenti,  promuovono,  per  le  proprieta'  pubbliche   e
          private, la redazione di piani di gestione forestale  o  di
          strumenti equivalenti, riferiti ad un  ambito  aziendale  o
          sovraziendale   di   livello   locale,   quali    strumenti
          indispensabili a garantire la tutela, la  valorizzazione  e
          la   gestione   attiva   delle   risorse   forestali.   Per
          l'approvazione dei piani  di  gestione  forestale,  qualora
          conformi ai piani forestali di  indirizzo  territoriale  di
          cui  al  comma  3,  non  e'   richiesto   il   parere   del
          Soprintendente per la parte  inerente  la  realizzazione  o
          l'adeguamento della viabilita' forestale di  cui  al  punto
          A.20 dell'Allegato  A  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. 
              7. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  adottato  di  concerto  con   il
          Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  d'intesa  con  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  approvate
          apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi
          nazionali di elaborazione dei piani forestali di  indirizzo
          territoriale di cui al comma 3  e  dei  piani  di  gestione
          forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma  6,  al
          fine di  armonizzare  le  informazioni  e  permetterne  una
          informatizzazione su  scala  nazionale.  Le  regioni  e  si
          adeguano alle disposizioni di  cui  al  periodo  precedente
          entro 180 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al presente comma. 
              8. Le regioni, in  conformita'  a  quanto  statuito  al
          comma 7, definiscono i criteri di elaborazione,  attuazione
          e controllo dei piani forestali di  indirizzo  territoriale
          di cui al comma 3 e  dei  piani  di  gestione  forestale  o
          strumenti equivalenti  di  cui  al  comma  6.  Definiscono,
          altresi', i tempi minimi di  validita'  degli  stessi  e  i
          termini per il loro periodico riesame,  garantendo  che  la
          loro redazione e attuazione venga affidata  a  soggetti  di
          comprovata competenza  professionale,  nel  rispetto  delle
          norme  relative  ai  titoli  professionali  richiesti   per
          l'espletamento di tali attivita'. 
              9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale  e
          incentivare la gestione  attiva  razionale  del  patrimonio
          forestale,  le  regioni  possono   prevedere   un   accesso
          prioritario  ai  finanziamenti  pubblici  per  il   settore
          forestale a favore delle proprieta' pubbliche e  private  e
          dei beni di uso collettivo e  civico  dotati  di  piani  di
          gestione forestale o di  strumenti  di  gestione  forestale
          equivalenti. 
              10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
          forestali  si  avvale   dell'Osservatorio   nazionale   del
          paesaggio rurale di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  27  febbraio  2013,  n.  105,  per
          l'elaborazione degli indirizzi quadro per la  tutela  e  la
          gestione dei paesaggi rurali e  tradizionali  iscritti  nel
          «Registro  nazionale  dei  paesaggi  rurali  di   interesse
          storico,  delle  pratiche  agricole  e   delle   conoscenze
          tradizionali» e ricadenti nei Piani forestali di  indirizzo
          territoriale elaborati dalle  regioni.  All'attuazione  del
          presente comma  si  fa  fronte  nell'ambito  delle  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.». 
              «Art.  7.  (Disciplina  delle  attivita'  di   gestione
          forestale).  -  1.  Sono  definite  attivita'  di  gestione
          forestale tutte le pratiche selvicolturali a  carico  della
          vegetazione arborea e arbustiva di cui all'art. 3, comma 2,
          lettera c) e previste dalle norme regionali, gli interventi
          colturali  di  difesa  fitosanitaria,  gli  interventi   di
          prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e  gli
          imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento
          e manutenzione della viabilita' forestale al servizio delle
          attivita' agro-silvo-pastorali e le opere  di  sistemazione
          idraulico-forestale  realizzate  anche  con   tecniche   di
          ingegneria     naturalistica,     nonche'     la      prima
          commercializzazione dei  prodotti  legnosi  quali  tronchi,
          ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad  almeno  una
          delle  pratiche  o  degli  interventi  predetti.  Tutte  le
          pratiche finalizzate alla  salvaguardia,  al  mantenimento,
          all'incremento e alla valorizzazione delle  produzioni  non
          legnose, rientrano nelle attivita' di gestione forestale. 
              2. Lo Stato e le regioni,  ciascuno  nell'ambito  delle
          proprie competenze, sostengono e promuovono le attivita' di
          gestione forestale di cui al comma 1. 
              3.  Le  regioni  definiscono  e  attuano  le   pratiche
          selvicolturali piu' idonee al trattamento del  bosco,  alle
          necessita' di tutela dell'ambiente,  del  paesaggio  e  del
          suolo,  alle   esigenze   socio-economiche   locali,   alle
          produzioni  legnose  e  non  legnose,  alle   esigenze   di
          fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche  in
          continuita' con le pratiche silvo-pastorali tradizionali  o
          ordinarie. 
              4.  Le  regioni  disciplinano,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni  del  presente  articolo,  le   attivita'   di
          gestione forestale coerentemente con le  specifiche  misure
          in  materia  di  conservazione  di  habitat  e  specie   di
          interesse europeo e nazionale. La disposizione  di  cui  al
          precedente periodo si applica, ove non  gia'  autonomamente
          disciplinate,  anche  alle  superfici  forestali  ricadenti
          all'interno delle aree naturali protette di cui all'art.  2
          della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti
          della Rete ecologica istituita  ai  sensi  della  direttiva
          92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e di altre  aree
          di particolare pregio e interesse da tutelare. 
              5. Nell'ambito delle attivita' di gestione forestale di
          cui al comma  1,  si  applicano  le  seguenti  disposizioni
          selvicolturali secondo i criteri di attuazione  e  garanzia
          stabiliti dalle regioni: 
                a) e' sempre vietata la  pratica  selvicolturale  del
          taglio a  raso  dei  boschi,  fatti  salvi  gli  interventi
          urgenti  disposti  dalle  regioni  ai  fini  della   difesa
          fitosanitaria, del ripristino  post-incendio  o  per  altri
          motivi di rilevante e riconosciuto  interesse  pubblico,  a
          condizione che sia assicurata la  rinnovazione  naturale  o
          artificiale del bosco; 
                b) e' sempre vietata la  pratica  selvicolturale  del
          taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei  boschi  cedui
          non matricinati, fatti  salvi  gli  interventi  autorizzati
          dalle regioni o previsti dai piani di gestione forestale  o
          dagli   strumenti   equivalenti,   nel    rispetto    delle
          disposizioni di cui agli articoli 146  e  149  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purche' siano trascorsi
          almeno cinque anni dall'ultimo  intervento,  sia  garantita
          un'adeguata distribuzione nello spazio  delle  tagliate  al
          fine di evitare contiguita' tra le stesse, e  a  condizione
          che sia assicurata la rinnovazione naturale  o  artificiale
          del bosco; 
                c)  e'  sempre  vietata  la  conversione  dei  boschi
          governati o avviati a fustaia in boschi governati a  ceduo,
          fatti salvi gli  interventi  autorizzati  dalle  regioni  e
          volti al mantenimento del governo a ceduo  in  presenza  di
          adeguata capacita' di  rigenerazione  vegetativa,  anche  a
          fini ambientali, paesaggistici e di  difesa  fitosanitaria,
          nonche' per garantire una migliore stabilita' idrogeologica
          dei versanti. 
              6. Le regioni individuano,  nel  rispetto  delle  norme
          nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino
          obbligatori da attuare in caso di  violazioni  delle  norme
          che  disciplinano  le  attivita'  di  gestione   forestale,
          comprese  le  modalita'  di  sostituzione  diretta   o   di
          affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero
          mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse  per  la
          gestione forestale, dei lavori di  ripristino  dei  terreni
          interessati  dalle  violazioni,  anche  previa  occupazione
          temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna
          indennita'. Nel caso in cui  dalle  violazioni  di  cui  al
          precedente periodo derivi un danno o un danno ambientale ai
          sensi della  direttiva  2004/35/CE  del  Parlamento  e  del
          Consiglio  del  21  aprile  2004,  dovra'  procedersi  alla
          riparazione dello stesso ai sensi della medesima  direttiva
          e della relativa normativa interna di recepimento. 
              7. In attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,  e'
          vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali
          autoctone con specie esotiche. Le  regioni  favoriscono  la
          rinaturalizzazione degli  imboschimenti  artificiali  e  la
          tutela delle specie autoctone rare e sporadiche, nonche' il
          rilascio  di  piante  ad  invecchiamento  indefinito  e  di
          necromassa in piedi o  al  suolo,  senza  compromettere  la
          stabilita' delle formazioni forestali e in  particolare  la
          loro resistenza agli incendi boschivi. 
              8. Le regioni, coerentemente con quanto previsto  dalla
          Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013)  n.  659
          del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento  dei
          servizi ecosistemici ed  ambientali  (PSE)  generati  dalle
          attivita'   di    gestione    forestale    sostenibile    e
          dall'assunzione  di  specifici   impegni   silvo-ambientali
          informando e  sostenendo  i  proprietari,  i  gestori  e  i
          beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio
          e nel controllo degli accordi contrattuali.  I  criteri  di
          definizione  dei  sistemi  di  remunerazione  dei   servizi
          ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli di
          cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2015, n.  221,  con
          particolare riguardo ai beneficiari finali del  sistema  di
          pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto
          art. 70. 
              9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma 8, deve
          avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri
          generali: 
                a) la volontarieta' dell'accordo, che dovra' definire
          le modalita' di fornitura e di pagamento del servizio; 
                b) l'addizionalita' degli interventi oggetto  di  PSE
          rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi; 
                c) la permanenza delle  diverse  funzioni  di  tutela
          ambientale presenti prima dell'accordo. 
              10. Le pratiche selvicolturali previste dagli strumenti
          di  pianificazione  forestale   vigenti,   condotte   senza
          compromettere la stabilita' delle  formazioni  forestali  e
          comunque senza il ricorso al taglio  raso  nei  governi  ad
          alto  fusto,  inclusa  l'ordinaria   gestione   del   bosco
          governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la  rinnovazione
          naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo  ad
          alto fusto e il mantenimento al governo ad alto fusto, sono
          ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli
          impegni silvo-ambientali di cui al comma 8. 
              11. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sono adottate disposizioni per la  definizione  di
          criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello  stato
          di abbandono delle attivita' agropastorali preesistenti per
          le superfici di cui all'art. 5, comma  2,  lettera  a).  Le
          regioni si adeguano alle disposizioni di cui al  precedente
          periodo entro 180 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto di cui al presente comma. 
              12. Con i piani  paesaggistici  regionali,  ovvero  con
          specifici  accordi  di  collaborazione  stipulati  tra   le
          regioni e i competenti organi  territoriali  del  Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi
          dell'art. 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  vengono
          concordati gli interventi  previsti  ed  autorizzati  dalla
          normativa   in    materia,    riguardanti    le    pratiche
          selvicolturali,  la  forestazione,  la  riforestazione,  le
          opere di  bonifica,  antincendio  e  di  conservazione,  da
          eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi  dell'art.  136  del
          decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  ritenuti
          paesaggisticamente compatibili con i  valori  espressi  nel
          provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui al  periodo
          precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida
          nazionali di individuazione e di gestione  forestale  delle
          aree  ritenute  meritevoli  di  tutela,  da  adottarsi  con
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali, di concerto  con  il  Ministro  dei  beni  delle
          attivita'   culturali   e   del   turismo,   il    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
              13. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli
          selvicolturali di cui all'art.  3,  comma  2,  lettera  c),
          eseguiti in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
          decreto ed alle norme regionali, sono equiparati  ai  tagli
          colturali di cui all'art. 149, comma  1,  lettera  c),  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              13-bis.  Con  decreto  del  Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con   il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono  adottate  apposite  disposizioni  per  la
          definizione delle linee guida per  l'identificazione  delle
          aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la
          loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della
          Rete nazionale dei boschi vetusti. 
              13-ter. Le regioni e le Province autonome di  Trento  e
          di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della
          biodiversita',    con    particolare    riferimento    alla
          conservazione  delle  specie  dipendenti  dalle  necromasse
          legnose, favoriscono il rilascio  in  bosco  di  alberi  da
          destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  3  del  citato
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   recante
          definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali: 
              «Art. 3. (Intese). - 1. Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 863 del  Codice
          Civile: 
              «Art. 863. (Consorzi  di  miglioramento  fondiario).  -
          Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica [c.c. 862]
          possono essere costituiti anche consorzi per  l'esecuzione,
          la manutenzione e l'esercizio  di  opere  di  miglioramento
          fondiario comuni a piu' fondi e indipendenti  da  un  piano
          generale di bonifica [c.c. 914, 918, 921]. ». 
              Essi sono persone giuridiche private [c.c. 12]. Possono
          tuttavia  assumere  il  carattere  di  persone   giuridiche
          pubbliche [c.c. 11] quando, per la  loro  vasta  estensione
          territoriale o per la  particolare  importanza  delle  loro
          funzioni ai fini  dell'incremento  della  produzione,  sono
          riconosciuti  d'interesse   nazionale   con   provvedimento
          dell'autorita' amministrativa.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  1,  comma  6,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2014), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.: 
              «Art. 1. - 1.-5. (Omissis). 
              6. In attuazione dell'art.  119,  quinto  comma,  della
          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art. 1,
          della citata  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  recante
          Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022: 
              «Art. 1. - 1. - 13. (Omissis). 
              14.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  435  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
          milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni  di  euro
          per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno  2024,
          di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513  milioni
          di euro per l'anno 2026,  di  1.672  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. 
              (Omissis).».