Art. 63 bis 
 
 
        Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari 
 
  1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8  aprile  2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40, le parole:  «fino  a  trenta  giorni  dopo  la  dichiarazione  di
cessazione dello stato di emergenza sanitaria,» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 30-bis,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  recante  Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,
          n. 40, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 30-bis (Norme in materia di rifiuti sanitari).  -
          1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire  la
          sterilizzazione  dei  rifiuti  sanitari   nelle   strutture
          sanitarie, i rifiuti  sanitari  a  solo  rischio  infettivo
          assoggettati a procedimento di sterilizzazione,  effettuato
          secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, lettera m), del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 15 luglio 2003,  n.  254,  presso  le  strutture
          sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art.  7,  comma
          2,  del  citato  regolamento,  sono  sottoposti  al  regime
          giuridico dei rifiuti urbani.».