Art. 63 bis Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari 1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria,» sono soppresse.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 30-bis, comma 1, del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come modificato dalla presente legge: «Art. 30-bis (Norme in materia di rifiuti sanitari). - 1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.».