Art. 63 bis
Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari
1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.
40, le parole: «fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza sanitaria,» sono soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 30-bis, comma 1, del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, come modificato dalla presente legge:
«Art. 30-bis (Norme in materia di rifiuti sanitari). -
1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la
sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture
sanitarie, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo
assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato
secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, lettera m), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture
sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 7, comma
2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime
giuridico dei rifiuti urbani.».