Art. 64 
 
 
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie  sui  finanziamenti  a
                favore di progetti del green new deal 
 
  1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86,
della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  possono  riguardare,  tenuto
conto degli  indirizzi  che  il  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica puo' emanare entro il 28  febbraio  di  ogni
anno  e  conformemente  alla  Comunicazione  della   Commissione   al
Parlamento europeo, al Consiglio, al  Comitato  economico  e  sociale
europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019,  in
materia diGreen dealeuropeo: 
    a) progetti tesi ad agevolare la  transizione  verso  un'economia
pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a
basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; 
    b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita'
sostenibile e intelligente, con particolare  riferimento  a  progetti
volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale  automatizzata
e  connessa,  idonei  a  ridurre  l'inquinamento  e  l'entita'  delle
emissioni  inquinanti,  anche  attraverso  lo  sviluppo  di   sistemi
intelligenti  di  gestione  del  traffico,   resi   possibili   dalla
digitalizzazione. 
  2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE  S.p.A.,  nel
limite di 2.500 milioni di euro per  l'anno  2020  e,  per  gli  anni
successivi, nei limiti  di  impegno  assumibili  fissati  annualmente
dalla legge di bilancio, nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui
all'articolo 2  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,
conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione
stipulata tra il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  SACE
S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020,  che
disciplina: 
    a)  lo  svolgimento  da  parte  di  SACE  S.p.A.   dell'attivita'
istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione  e
alla valutazione delle iniziative  in  termini  di  rispondenza  agli
obiettivi di cui al comma  1  e  di  efficacia  degli  interventi  in
relazione ai medesimi obiettivi; 
    b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle  coperture
assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di  escludere  che
da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri  non
previsti in termini  di  indebitamento  netto  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    c)   la   gestione   delle   fasi   successive    al    pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio  dei  diritti  nei
confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti; 
    d)  le  modalita'  con  le  quali  e'  richiesto   al   Ministero
dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo  a  valere
sul fondo di cui  al  comma  5  e  le  modalita'  diescussione  della
garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti  da  SACE  S.p.A.,
nonche' la remunerazione della garanzia stessa; 
    e)   ogni   altra   modalita'   operativa   rilevante   ai   fini
dell'assunzione e gestione degli impegni; 
    f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce  periodicamente  al
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   degli   esiti   della
rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei  riguardi
di SACE  S.p.A.,  ai  fini  della  verifica  della  permanenza  delle
condizioni di validita' ed efficacia della garanzia. 
  3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle  garanzie  di  cui  al
comma 1 di importo pari  o  superiore  a  200  milioni  di  euro,  e'
subordinato  alla  decisione  assunta  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.. 
  4.  Sulle   obbligazioni   diSACES.p.A.derivanti   dalle   garanzie
disciplinate dal comma 1, e'  accordata  di  diritto  lagaranziadello
Stato a prima richiesta e senza regresso,  la  cuioperativita'  sara'
registrata da SACE S.p.A. con  gestione  separata.  La  garanziadello
Stato  e'  esplicita,   incondizionata,irrevocabile   esiestende   al
rimborso del capitale, al pagamento  degli  interessi  e  adognialtro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. 
  5. Per l'anno  2020,  le  risorse  disponibili  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019,  n.160,  sono
interamente destinate alla copertura delle garanzie  dello  Stato  di
cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto  di  tesoreria
centrale,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  88,  terzo
periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto  sono
versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al  netto  delle  commissioni
trattenute da SACE S.p.A.  per  le  attivita'  svolte  ai  sensi  del
presente articolo e risultanti dalla  contabilita'  di  SACE  S.p.A.,
salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del  bilancio.  Per  gli
esercizi successivi, le risorse del  predetto  fondo  destinate  alla
copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con
il decreto di cui all'articolo 1, comma  88,  quarto  periodo,  della
citata legge n.160 del 2019,  tenuto  conto  dei  limiti  di  impegno
definiti con la legge di bilancio ai sensi del comma 2. 
  5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre  2019,  n.
160, dopo le parole: «partenariato pubblico-privato» sono inserite le
seguenti: «e anche  realizzati  con  l'intervento  di  universita'  e
organismi privati di ricerca». 
  6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «, il primo dei  quali  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
individuato l'organismo competente alla  selezione  degli  interventi
coerenti con le finalita' del comma 86, secondo criteri  e  procedure
conformi alle migliori pratiche internazionali, e  sono  stabiliti  i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per  il
rilascio delle garanzie di cui al comma 86,» sono soppresse; 
    b) dopo le parole: «in quote di capitale di rischio e/o di debito
di cui al comma 87,» sono aggiunte le seguenti: «e' stabilita». 
  7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma  1  possono  essere
assunte   anche   in   assenza   degli   indirizzi    del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 86 dell'art.  1
          della citata  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  recante
          Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 85. (Omissis). 
              86. A valere sulle disponibilita' del fondo di  cui  al
          comma 85, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una
          o piu' garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad
          un portafoglio collettivo  di  operazioni  e  nella  misura
          massima dell'80 per cento, al fine di  sostenere  programmi
          specifici  di   investimento   e   operazioni,   anche   in
          partenariato  pubblico-privato  e  anche   realizzati   con
          l'intervento di universita' e organismi privati di ricerca,
          finalizzati   a    realizzare    progetti    economicamente
          sostenibili   e   che    abbiano    come    obiettivo    la
          decarbonizzazione dell'economia, l'economia  circolare,  il
          supporto  all'imprenditoria  giovanile  e   femminile,   la
          riduzione dell'uso della plastica e la  sostituzione  della
          plastica  con  materiali  alternativi,   la   rigenerazione
          urbana,  il  turismo  sostenibile,   l'adattamento   e   la
          mitigazione  dei  rischi  sul  territorio   derivanti   dal
          cambiamento  climatico  e,  in   generale,   programmi   di
          investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata
          sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti
          sociali. 
              87. - 884. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante  Disposizioni  in
          materia di commercio con l'estero,  a  norma  dell'art.  4,
          comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  maggio
          1998, n. 109: 
              «Art. 2. (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata  a
          rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
          rischi  di  carattere  politico,  catastrofico,  economico,
          commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
          o indirettamente secondo  quanto  stabilito  ai  sensi  del
          comma 3, gli operatori nazionali e le  loro  controllate  e
          collegate estere nella loro attivita'  con  l'estero  e  di
          internazionalizzazione dell'economia italiana; la  societa'
          e' altresi'  autorizzata  a  rilasciare,  a  condizioni  di
          mercato, garanzie  e  coperture  assicurative  per  imprese
          estere relativamente ad operazioni  che  siano  di  rilievo
          strategico  per  l'economia  italiana   sotto   i   profili
          dell'internazionalizzazione, della  sicurezza  economica  e
          dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali  in
          Italia. Le  garanzie  e  le  assicurazioni  possono  essere
          rilasciate anche  a  banche  nazionali,  nonche'  a  banche
          estere od operatori finanziari italiani  od  esteri  quando
          rispettino adeguati principi di organizzazione,  vigilanza,
          patrimonializzazione ed operativita', per crediti  concessi
          sotto  ogni  forma  e  destinati  al  finanziamento   delle
          suddette attivita' nonche' quelle connesse  o  strumentali.
          Le garanzie e le  coperture  assicurative  possono  inoltre
          essere concesse in favore  di  sottoscrittori  di  prestiti
          obbligazionari,  di  cambiali  finanziarie,  di  titoli  di
          debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo
          di internazionalizzazione di imprese italiane. 
              2.   La   societa'   puo'   concludere    accordi    di
          riassicurazione e di coassicurazione  con  enti  o  imprese
          italiani, autorizzati, nonche' con enti od  imprese  esteri
          ed organismi  internazionali;  la  societa'  puo'  altresi'
          stipulare  altri  contratti  di   copertura   del   rischio
          assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
          del settore. 
              3. Le operazioni e le categorie di rischi  assicurabili
          sono definite con delibera del  Comitato  interministeriale
          per la programmazione economica, su proposta del  Ministero
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          di concerto con il Ministero degli affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale,  tenendo  anche  conto  degli
          accordi internazionali, nonche'  della  normativa  e  degli
          indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione
          dei rischi di  mercato  e  di  armonizzazione  dei  sistemi
          comunitari di assicurazione  dei  crediti  all'esportazione
          gestiti con il sostegno dello Stato.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 85 dell'art.  1
          della  citata  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  recante
          Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022: 
              «Art. 1. - 1. - 84. (Omissis). 
              85.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  470  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno  2021  e  di
          1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,
          di cui una quota non inferiore a 150 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2020,  2021  e  2022  e'  destinata  ad
          interventi coerenti con le finalita' previste dall'art. 19,
          comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  di
          cui fino a 20 milioni di euro  per  ciascuno  dei  predetti
          anni  destinati  alle  iniziative  da  avviare  nelle  zone
          economiche  ambientali.   Alla   costituzione   del   fondo
          concorrono i proventi delle aste delle quote  di  emissione
          di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13  marzo
          2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio  dello  Stato
          negli anni 2020, 2021 e  2022,  a  valere  sulla  quota  di
          pertinenza del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di
          euro per ciascuno dei predetti anni,  che  resta  acquisito
          all'erario. 
              86. - 884. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 86  e  88  dell'art.  1
          della citata  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  recante
          Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 85. Omissis. 
              86. cfr supra. 
              87. Omissis. 
              88. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro dello sviluppo  economico  e  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e  di
          sostegno alla politica industriale  gestiti  dal  Ministero
          dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in
          quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al  comma
          87, e' stabilita  la  ripartizione  dell'intervento  tra  i
          diversi strumenti di supporto agli investimenti privati  di
          cui ai commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche  al
          fine di escludere che da tali interventi  possano  derivare
          oneri non previsti in termini di indebitamento netto  delle
          amministrazioni  pubbliche.  Per  le   attivita'   connesse
          all'attuazione  dei   commi   86   e   87,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  puo'  operare  attraverso
          societa' in house o attraverso il Gruppo  BEI  quale  banca
          dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalita' di cui ai
          commi 86 e 87 e' autorizzata l'istituzione di  un  apposito
          conto  corrente  di  tesoreria  centrale.   Le   specifiche
          iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono
          definite con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              89. - 884. (Omissis).».