Art. 64
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a
favore di progetti del green new deal
1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto
conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la
programmazione economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni
anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in
materia diGreen dealeuropeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia
pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a
basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita'
sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti
volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale automatizzata
e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle
emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi
intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel
limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni
successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente
dalla legge di bilancio, nell'esercizio delle attribuzioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione
stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE
S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020, che
disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attivita'
istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e
alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli
obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in
relazione ai medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture
assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che
da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non
previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei diritti nei
confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero
dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere
sul fondo di cui al comma 5 e le modalita' diescussione della
garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A.,
nonche' la remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al
Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della
rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi
di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle
condizioni di validita' ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al
comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
4. Sulle obbligazioni diSACES.p.A.derivanti dalle garanzie
disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto lagaranziadello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cuioperativita' sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanziadello
Stato e' esplicita, incondizionata,irrevocabile esiestende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e adognialtro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie.
5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui
all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono
interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di
cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria
centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo
periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono
versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni
trattenute da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del
presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A.,
salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli
esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla
copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con
il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, quarto periodo, della
citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno
definiti con la legge di bilancio ai sensi del comma 2.
5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, dopo le parole: «partenariato pubblico-privato» sono inserite le
seguenti: «e anche realizzati con l'intervento di universita' e
organismi privati di ricerca».
6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «, il primo dei quali da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi
coerenti con le finalita' del comma 86, secondo criteri e procedure
conformi alle migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per il
rilascio delle garanzie di cui al comma 86,» sono soppresse;
b) dopo le parole: «in quote di capitale di rischio e/o di debito
di cui al comma 87,» sono aggiunte le seguenti: «e' stabilita».
7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere
assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato
interministeriale per la programmazione economica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 86 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 85. (Omissis).
86. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al
comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una
o piu' garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad
un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura
massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi
specifici di investimento e operazioni, anche in
partenariato pubblico-privato e anche realizzati con
l'intervento di universita' e organismi privati di ricerca,
finalizzati a realizzare progetti economicamente
sostenibili e che abbiano come obiettivo la
decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il
supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la
riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della
plastica con materiali alternativi, la rigenerazione
urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la
mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal
cambiamento climatico e, in generale, programmi di
investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata
sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti
sociali.
87. - 884. (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante Disposizioni in
materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4,
comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
1998, n. 109:
«Art. 2. (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita' nonche' quelle connesse o strumentali.
Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre
essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti
obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di
debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo
di internazionalizzazione di imprese italiane.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, tenendo anche conto degli
accordi internazionali, nonche' della normativa e degli
indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione
dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi
comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione
gestiti con il sostegno dello Stato.».
- Si riporta il testo vigente del comma 85 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022:
«Art. 1. - 1. - 84. (Omissis).
85. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per
l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di
1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata ad
interventi coerenti con le finalita' previste dall'art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di
cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti
anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone
economiche ambientali. Alla costituzione del fondo
concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione
di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello Stato
negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di
pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di
euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito
all'erario.
86. - 884. (Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 86 e 88 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 85. Omissis.
86. cfr supra.
87. Omissis.
88. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di
sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero
dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in
quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma
87, e' stabilita la ripartizione dell'intervento tra i
diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di
cui ai commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche al
fine di escludere che da tali interventi possano derivare
oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche. Per le attivita' connesse
all'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' operare attraverso
societa' in house o attraverso il Gruppo BEI quale banca
dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalita' di cui ai
commi 86 e 87 e' autorizzata l'istituzione di un apposito
conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche
iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono
definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico.
89. - 884. (Omissis).».