Art. 64 Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal 1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia diGreen dealeuropeo: a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita' sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. 2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina: a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attivita' istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi; b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche; c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti; d) le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalita' diescussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la remunerazione della garanzia stessa; e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni; f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validita' ed efficacia della garanzia. 3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, e' subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.. 4. Sulle obbligazioni diSACES.p.A.derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto lagaranziadello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cuioperativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanziadello Stato e' esplicita, incondizionata,irrevocabile esiestende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e adognialtro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. 5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, quarto periodo, della citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di bilancio ai sensi del comma 2. 5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «partenariato pubblico-privato» sono inserite le seguenti: «e anche realizzati con l'intervento di universita' e organismi privati di ricerca». 6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalita' del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86,» sono soppresse; b) dopo le parole: «in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87,» sono aggiunte le seguenti: «e' stabilita». 7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente del comma 86 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 85. (Omissis). 86. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o piu' garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato e anche realizzati con l'intervento di universita' e organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti sociali. 87. - 884. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109: «Art. 2. (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa' e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attivita' nonche' quelle connesse o strumentali. Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane. 2. La societa' puo' concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi' stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore. 3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.». - Si riporta il testo vigente del comma 85 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022: «Art. 1. - 1. - 84. (Omissis). 85. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata ad interventi coerenti con le finalita' previste dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali. Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito all'erario. 86. - 884. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 86 e 88 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 85. Omissis. 86. cfr supra. 87. Omissis. 88. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87, e' stabilita la ripartizione dell'intervento tra i diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le attivita' connesse all'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' operare attraverso societa' in house o attraverso il Gruppo BEI quale banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalita' di cui ai commi 86 e 87 e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. 89. - 884. (Omissis).».