Art. 64 bis
Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche
connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente
alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria e in deroga
alle periodicita' dei controlli previsti dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre 2004, n.
329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacita'
comunicano all'INAIL, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle
attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di
controllo basata sull'emissione acustica alla data della
dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventi
giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di
verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto dei
Ministri delle attivita' produttive, della salute e del lavoro e
delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei
medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si
applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacita' complessiva superiore a 13 m3.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, l'INAIL definisce la
procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrita'
dei serbatoi di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato
sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonche' i requisiti dei
soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero della salute un'apposita relazione tecnica
relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
precedenti.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 103, comma 2,
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 103. (Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza). - 1. - 1-bis. (Omissis).
2. Tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori di cui all'art. 15 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio
2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche alle segnalazioni certificate di inizio
attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita',
nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle
autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo
termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi
edilizi comunque denominati rilasciati fino alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2-bis. 6-bis. (Omissis).».
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive
del 1° dicembre 2004, n. 329, recante Regolamento recante
norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle
attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19
del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2005, n. 22, S.O.