Art. 64 bis 
 
 
  Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione 
 
  1. Al fine di far fronte  alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti
derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19  ed  alle   problematiche
connesse  all'incremento  di  domanda  dei  servizi   erogati   dalle
pubbliche amministrazioni o dai  soggetti  abilitati  successivamente
alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103,  comma  2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via  transitoria  e  in  deroga
alle periodicita' dei controlli previsti dal regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre 2004,  n.
329, i  proprietari  dei  serbatoi  di  GPL  di  qualsiasi  capacita'
comunicano all'INAIL, entro diciotto mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati  delle
attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite  la  tecnica  di
controllo   basata   sull'emissione   acustica   alla   data    della
dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre  centoventi
giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. 
  2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure  di
verifica di cui al comma 1, le disposizioni di  cui  al  decreto  dei
Ministri delle attivita' produttive, della  salute  e  del  lavoro  e
delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto  direttoriale  dei
medesimi  Ministeri  17  gennaio  2005,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  30  del  7  febbraio  2005,  si
applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacita' complessiva superiore a 13 m3. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  l'INAIL  definisce  la
procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrita'
dei serbatoi di cui al comma 2 con il  sistema  di  controllo  basato
sulla tecnica delle emissioni  acustiche,  nonche'  i  requisiti  dei
soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al  Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali e al Ministero della  salute  un'apposita  relazione  tecnica
relativa  all'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   ai   commi
precedenti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 103,  comma  2,
          del citato decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  recante
          Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  e
          di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27: 
              «Art. 103. (Sospensione dei  termini  nei  procedimenti
          amministrativi ed  effetti  degli  atti  amministrativi  in
          scadenza). - 1. - 1-bis. (Omissis). 
              2.   Tutti   i   certificati,   attestati,    permessi,
          concessioni, autorizzazioni  e  atti  abilitativi  comunque
          denominati, compresi i termini di inizio e  di  ultimazione
          dei lavori di cui all'art. 15 del testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, in scadenza tra il 31 gennaio  2020  e  il  31  luglio
          2020, conservano la loro validita'  per  i  novanta  giorni
          successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato  di
          emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente  si
          applica  anche  alle  segnalazioni  certificate  di  inizio
          attivita', alle  segnalazioni  certificate  di  agibilita',
          nonche'   alle   autorizzazioni   paesaggistiche   e   alle
          autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il  medesimo
          termine si applica anche al ritiro dei  titoli  abilitativi
          edilizi   comunque   denominati   rilasciati   fino    alla
          dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 
              2-bis. 6-bis. (Omissis).». 
              - Il decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive
          del 1° dicembre 2004, n. 329, recante  Regolamento  recante
          norme per la  messa  in  servizio  ed  utilizzazione  delle
          attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19
          del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.  93,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2005, n. 22, S.O.