Art. 196 
 
           (Interventi a favore delle imprese ferroviarie) 
 
  1. Al  fine  di  sostenere  il  settore  ferroviario  per  i  danni
derivanti  dalla  contrazione  del  traffico  ferroviario   a   causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa  di
115 milioni di euro per l'anno 2020  a  favore  di  Rete  Ferroviaria
Italiana S.p.A. a compensazione dei  minori  introiti  relativi  alla
riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. 
  2. Nel periodo di cui al comma 1 Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A
dispone una riduzione del canone per  l'utilizzo  dell'infrastruttura
ferroviaria  per  i  servizi  ferroviari  passeggeri  e   merci   non
sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota  eccedente
la copertura del  costo  direttamente  legato  alla  prestazione  del
servizio ferroviario di cui all'articolo 17,  comma  4,  del  decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112. 
  3. Per le stesse finalita' di cui  al  comma  1  e  allo  scopo  di
promuovere la ripresa del  traffico  ferroviario  e'  autorizzata  la
spesa di 155 milioni di  euro  per  l'anno  2020  a  favore  di  Rete
Ferroviaria  Italiana  S.p.A.  Lo  stanziamento  di  cui  al  periodo
precedente e' dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  dai  costi
netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso  al
fine di disporre, dal 1 luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, entro
il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione  del  canone
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria: 
  a) pari al 60 per cento della  quota  eccedente  la  copertura  del
costo direttamente legato alla prestazione del  servizio  ferroviario
di cui all'articolo 17,comma 4, del  decreto  legislativo  15  luglio
2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri  non  sottoposti  ad
obbligo di servizio pubblico; 
  b) pari al 40 per cento della  quota  eccedente  la  copertura  del
costo direttamente legato alla prestazione del  servizio  ferroviario
di cui all'articolo 17,comma 4, del  decreto  legislativo  15  luglio
2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci. 
  4. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la
riduzione di cui al comma 3 e' determinato sulla base  delle  vigenti
misure di regolazione  definite  dall'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011  n.
214. 
  5. Il residuo dello stanziamento di cui  al  comma  3,  conseguente
anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a  quelli  previsti
dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il
1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, e'  destinato  a  compensare  il
gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale   delle   minori
entrate   derivanti   dal   gettito   del   canone   per   l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2020. Entro il  30  aprile
2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e  all'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  complessivi
270  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 265.