Art. 197 
 
                      (Ferrobonus e Marebonus) 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647,  della  legge
28  dicembre  2015,  n.   208,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648,  della  legge
28  dicembre  2015,  n.   208,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'
autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di  euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.