Art. 198 
 
         Istituzione fondo compensazione danni settore aereo 
 
  1.  In  considerazione  dei  danni   subiti   dall'intero   settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19,  e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020,  per
la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali,  diversi
da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto - legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, in possesso  del  prescritto  Certificato  di  Operatore
Aereo (COA) in corso di validita' e titolari di licenza di  trasporto
aereo di passeggeri  rilasciati  dall'Ente  nazionale  dell'aviazione
civile, che impieghino aeromobili con una capacita'  superiore  a  19
posti. L'accesso al fondo di cui  al  presente  comma  e'  consentito
esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con
base di servizio in Italia ai sensi del regolamento  (UE)  5  ottobre
2012 n. 965/2012, nonche' ai dipendenti di terzi da  essi  utilizzati
per lo svolgimento della propria attivita',  trattamenti  retributivi
comunque non  inferiori  a  quelli  minimi  stabiliti  dal  Contratto
Collettivo  Nazionale  del  settore  stipulato  dalle  organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale. Con decreto adottato dal Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite   le
modalita' di applicazione della  presente  disposizione.  L'efficacia
della presente disposizione e' subordinata  all'autorizzazione  della
Commissione europea ai sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  130  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.