Art. 199 
 
 Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi 
 
  1. In considerazione del  calo  dei  traffici  nei  porti  italiani
derivanti dall'emergenza COVID - 19, le Autorita' di sistema portuale
e l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie
disponibilita' di bilancio  e  fermo  quanto  previsto  dall'articolo
9-ter del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
  a)  possono  disporre,  la  riduzione   dell'importo   dei   canoni
concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione,  agli
articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di  quelli
relativi alle concessioni per la gestione  di  stazioni  marittime  e
servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione  all'anno  2020
ed ivi compresi  quelli  previsti  dall'articolo  92,  comma  2,  del
decreto - legge 17 marzo  2020,  n.  18,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri  di
bilancio,  allo  scopo  anche  utilizzando  il  proprio   avanzo   di
amministrazione; la riduzione  di  cui  alla  presente  lettera  puo'
essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio
2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver  subito  nel
periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il  30  giugno  2020,  una
diminuzione del fatturato pari  o  superiore  al  20  per  cento  del
fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno  2019  e,  per  i
canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in  favore  dei
concessionari che  dimostino  di  aver  subito  subito,  nel  periodo
compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione
del fatturato  pari  o  superiore  al  20  per  cento  del  fatturato
registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019; 
  b) sono autorizzate  a  corrispondere,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore  di  lavoro
portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,
un contributo, nel limite massimo di 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione  a  ciascuna
minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente  mese  dell'anno
2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del
sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID  -19.  Tale
contributo e' erogato dalla stessa Autorita' di  sistema  portuale  o
dall'Autorita' portuale ed e' cumulabile con l'indennita' di  mancato
avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma  15,  della  legge  28
gennaio 1994, n. 84. 
  2. In relazione al rilievo esclusivamente  locale  della  fornitura
del  lavoro  portuale  temporaneo  e  al  fine  di  salvaguardare  la
continuita' delle operazioni portuali presso gli  scali  del  sistema
portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo  quanto
previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre  2018,  n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16  novembre  2018,  n.
130, le autorizzazioni attualmente  in  corso,  rilasciate  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  sono  prorogate
di due anni. 
  3. Al  fine  di  ridurre  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di  prevenzione  e
contenimento adottate: 
  a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo
16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute
tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' prorogata di 12 mesi; 
  b) la durata  delle  concessioni  rilasciate  nei  porti  ai  sensi
dell'articolo 36 del codice  della  navigazione  e  dell'articolo  18
delle legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' delle concessioni per  la
gestione di stazioni marittime e servizi di  supporto  a  passeggeri,
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, e'  prorogata  di  12
mesi; 
  c) la  durata  delle  concessioni  per  il  servizio  di  rimorchio
rilasciate ai sensi dell'articolo101  del  codice  della  navigazione
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, e'  prorogata  di  12
mesi. 
  4. La proroga di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  3  non  si
applica in presenza di procedure di  evidenza  pubblica  relative  al
rilascio delle autorizzazioni  o  delle  concessioni  previste  dagli
articoli  16  e  18  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  ovvero
dell'articolo 36 del codice  della  navigazione,  gia'  definite  con
l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. 
  5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del
medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori
del magazzinaggio e supporto ai trasporti. 
  6.  Al  fine  di   mitigare   gli   effetti   economici   derivanti
dall'emergenza COVID - 19 ed assicurare la continuita'  del  servizio
di ormeggio nei porti italiani, e' riconosciuto alle societa' di  cui
all'articolo 14, comma 1- quinquies, della legge 28 gennaio 1994,  n.
84, nel limite complessivo di euro 24 milioni  per  l'anno  2020,  un
indennizzo per le ridotte  prestazioni  di  ormeggio  rese  da  dette
societa' dal 1°  febbraio  2020  al  31  dicembre  2020  rispetto  ai
corrispondenti mesi dell'anno 2019. 
  7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 6, e' istituito  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  un  fondo,  con  una
dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato: 
  a) nella misura di complessivi  euro  6  milioni  a  finanziare  il
riconoscimento dei benefici previsti  dal  comma  1  da  parte  delle
Autorita' di sistema portuale  o  dell'Autorita'  portuale  di  Gioia
Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini; 
  b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione,  per
il tramite  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'indennizzo di cui al comma 6. 
  8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7,
nonche' alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione,
eventualmente utilizzabili da ciascuna  delle  Autorita'  di  sistema
portuale e delle Autorita' portuali per le  finalita'  del  comma  1,
lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro  per  l'anno
2020. 
  9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni  dei  traffici  portuali
merci e passeggeri riconducibili all'emergenza  COVID-19,  fino  allo
scadere  dei  sei  mesi  successivi  alla  cessazione   dello   stato
d'emergenza, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita'  portuale
di  Gioia  Tauro  possono,  con  provvedimento  motivato,   destinare
temporaneamente aree e banchine di  competenza  a  funzioni  portuali
diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti. 
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di
euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni  di  euro
in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento,  per  l'anno  2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.