Art. 204 
 
(Incremento dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore aereo) 
 
  1. Al fine di far fronte  alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione
del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale  sui  diritti  di
imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2,  del  decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni  dalla  legge  31
marzo 2005, n. 43, sono riversate, nella misura  del  50  per  cento,
alla gestione degli  interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle
gestioni previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e nella restante misura  del  50  per  cento  sono
destinate ad alimentare il Fondo di solidarieta' per il  settore  del
trasporto aereo e  del  sistema  aeroportuale,  costituito  ai  sensi
dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291. 
  2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al
comma 1, si applicano le previsioni dell'articolo 6-quater, commi  da
3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 
  3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28  giugno  2012,  n.  92,
dopo le parole "A decorrere dal  1°gennaio  2020"  sono  inserite  le
seguenti: "e fino al 30 giugno 2021". 
  4. Agli oneri derivanti dai commi  da  1  a  3,  valutati  in  65,7
milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.