Art. 205 
 
(Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in  regime
        di servizio pubblico con le isole maggiori e minori) 
 
  1. Al fine di evitare che gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio da COVID-19 sulle  condizioni  di  domanda  e
offerta di  servizi  marittimi  possano  inficiare  gli  esiti  delle
procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del  regolamento  (CEE)  7
dicembre 1992, n. 3577/92/CEE per  l'organizzazione  dei  servizi  di
collegamento marittimo in regime di servizio pubblico  con  le  isole
maggiori  e  minori,  l'efficacia  della  convenzione  stipulata  per
l'effettuazione di detti servizi, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-ter  del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni
dalla legge  20  novembre  2009,  n.  166,  e'  prorogata  fino  alla
conclusione  delle  procedure  di  cui  all'articolo  4  del   citato
regolamento n. 3557/92/CEE e comunque non oltre la data del 18 luglio
2021. 
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 e'  subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  3.Agli oneri derivanti dal comma 1,  si  provvede  con  le  risorse
disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.