Art. 207 
 
 Disposizioni urgenti per la liquidita' delle imprese appaltatrici) 
 
  1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i  quali  si  indice
una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  nonche',  in   caso   di   contratti   senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in  ogni  caso
per  le  procedure  disciplinate  dal  medesimo  decreto  legislativo
avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  e  fino  alla   data   del   30   giugno   2021,   l'importo
dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere incrementato  fino  al
30 per cento, nei limiti e compatibilmente  con  le  risorse  annuali
stanziate per ogni singolo intervento a disposizione  della  stazione
appaltante. 
  2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di  cui  al
medesimo comma puo' essere riconosciuta, per un importo non superiore
complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei  limiti  e
compatibilmente con le risorse annuali  stanziate  per  ogni  singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in  favore
degli  appaltatori  che  hanno  gia'  usufruito  di  un'anticipazione
contrattualmente prevista ovvero che abbiano gia'  dato  inizio  alla
prestazione senza  aver  usufruito  di  anticipazione.  Ai  fini  del
riconoscimento  dell'eventuale   anticipazione,   si   applicano   le
previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo
dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50  e  la  determinazione  dell'importo  massimo  attribuibile  viene
effettuata dalla stazione appaltante tenendo  conto  delle  eventuali
somme gia' versate a tale titolo all'appaltatore.