Art. 208 
 
       (Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario) 
 
  1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di
incrementare la sicurezza del  trasporto  ferroviario  e'  istituito,
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, un Fondo con una  dotazione  di  2  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2017,  2018,  2019  e  2020,  destinato   alla
formazione di personale impiegato  in  attivita'  della  circolazione
ferroviaria, con particolare riferimento  alla  figura  professionale
dei macchinisti del settore merci.". 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,  comma  18,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130. 
  3. A valere sulle risorse attribuite a  Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A. nell'ambito  del  riparto  delle  risorse  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  e
non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del  Contratto  di
programma  2017-2021,  la  predetta  Societa'   e'   autorizzata   ad
utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro  15
milioni  per  l'anno  2021  per  la  realizzazione  del  progetto  di
fattibilita' tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con
caratteristiche  di  alta  velocita',  delle  direttrici  ferroviarie
Salerno-Reggio  Calabria,   Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia   e
Genova-Ventimiglia. 
  4. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile
per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026,  Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A. e' autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime  risorse
di cui al comma 3, un importo di euro 7 milioni nel 2020, di euro  10
milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di euro 15 milioni nel
2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9 milioni nel 2025 per la
realizzazione dell'intervento denominato "Variante di Riga",  nonche'
di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di  euro  21
milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel
2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di euro 10 milioni nel  2026  per
la realizzazione del collegamento ferroviario "Bergamo - Aeroporto di
Orio al Serio". 
  5. Al fine effettuare interventi urgenti relativi alla mobilita'  a
seguito del crollo del ponte  sul  fiume  Magra  e  di  garantire  lo
sviluppo  della  intermodalita'  nel  trasporto  delle  merci   nella
direttrice est-ovest del paese sulla rete  TEN-T  e'  autorizzata  la
spesa di euro 2 milioni nel 2020, di euro 1 milione nel 2021, di euro
1 milione nel 2022, di euro 1 milione nel 2023, di euro 1 milione nel
2024, di euro 1 milione nel 2025, di euro 14  milioni  nel  2026,  di
euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel  2028,  di  euro  14
milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni  nel
2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per  gli  interventi  di  raddoppio
selettivo della linea  ferroviaria  Pontremolese  (Parma-La  Spezia).
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede  a  valere  sulle
risorse del Fondo istituito ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  140,
della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  relativamente  alle  risorse
iscritte nello stato di previsione del  Ministero  delle  economia  e
delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..  Dette
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di  entrata
in vigore del presente decreto ai  fini  dell'assunzione  di  impegni
giuridicamente vincolanti. 
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