Art. 211 
 
(Misure per la funzionalita' del Corpo delle Capitanerie di  Porto  e
  per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari) 
 
  1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della  capitanerie
di porto - Guardia Costiera, per  un  periodo  di  novanta  giorni  a
decorrere dal data di entrata  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  dei  maggiori  compiti  connessi  al   contenimento   della
diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione
al rischio di contagio da  COVID-19  connesso  allo  svolgimento  dei
compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di  porto,  Guardia
Costiera, al fine di consentire la sanificazione  e  la  disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi  in  uso  alle
medesime  Forze,   nonche'   assicurare   l'adeguata   dotazione   di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo  equipaggiamento  al
relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva  di
euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000  per  spese  di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
e per l'acquisto dei  dispositivi  di  protezione  individuale,  euro
320.000 per l'acquisto di spese per  attrezzature  tecniche  ed  euro
360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. 
  2. Fatte salve le  prioritarie  esigenze  operative  e  manutentive
delle Forze armate e al fine di favorire la piu' ampia valorizzazione
delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il  Ministero
della difesa, per il tramite  di  Difesa  servizi  S.p.A.,  ai  sensi
dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  puo'
stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti
pubblici o  privati,  volti  ad  affidare  in  uso  temporaneo  zone,
impianti o parti di essi,  bacini,  strutture,  officine,  capannoni,
costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari. 
  3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma  2  definiscono  le
zone, le strutture e gli impianti  oggetto  dell'affidamento  in  uso
temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le  garanzie,  le  opzioni
per il rinnovo, le penali, i termini economici nonche'  le  condivise
modalita' di gestione e di ogni altra  clausola  ritenuta  necessaria
alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti. 
  4. Alla copertura degli oneri di  cui  al  comma  1,  pari  a  euro
2.230.000 si provvede ai sensi dell'articolo 265.