Art. 214 
 
(Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi  ANAS  e
     delle imprese esercenti attivita' di trasporto ferroviario) 
 
  1.  A  seguito  della  riduzione  della  circolazione  autostradale
conseguente alle misure di contenimento e prevenzione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 25  milioni  di
euro annui dal 2021 al 2034  quale  contributo  massimo  al  fine  di
compensare A.N.A.S. S.p.A. della  riduzione  delle  entrate  relative
all'anno 2020 riscosse ai sensi dell'articolo 19,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  ed  integrate  dall'articolo  15,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. La misura della compensazione di cui al  comma  1  del  presente
articolo e' determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di  cui
al comma 1 con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31
gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS  S.p.A.  della  riduzione
delle entrate di cui al comma 1  per  il  periodo  interessato  dalle
misure di contenimento e prevenzione  cui  al  comma  1  riferita  al
differenziale per lo stesso periodo del  livello  della  circolazione
autostradale tra gli anni 2019 e 2020. 
  3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020  e
di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere  le
imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri
e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli  effetti
economici  subiti  direttamente  imputabili  dall'emergenza  COVID-19
registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 
  4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare  entro  il
30 settembre 2020 gli effetti economici di cui al  medesimo  comma  3
secondo  le  modalita'  definite  con  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro  30  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le risorse complessivamente stanziate di cui  al  comma  3  sono
assegnate alle imprese beneficiarie con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  il  31  dicembre
2020. 
  6. L'erogazione dei  fondi  assegnati  ai  sensi  del  comma  5  e'
subordinata alla  dichiarazione  di  compatibilita'  da  parte  della
Commissione europea ai sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. 
  7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo,  pari  a
70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal  2021
al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.