Art. 56
Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti
o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni
nuovi impianti, nonche' di spalma incentivi
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali
ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la
valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle
variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto
proposto.";
b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli
interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad
autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione
unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica
diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti
autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli
interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici
ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni
fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica
di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";
c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", fermo restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis, comma
5.";
d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
"Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)
1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche,
ne' sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque
denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della
dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti
e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area
occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla
potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono
nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione
della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento
delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio
non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che,
anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri
componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto,
comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore
al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non
superiore al 20 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di
sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo,
nonche', per gli edifici a uso residenziale, interventi che non
comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione
dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su
cui i moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della
portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche
dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non
superiore al 15 per cento.
2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un
impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati
al comma 1, il proponente presenta all'autorita' competente per la
medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La
dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle
modalita' di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni
altra valutazione gia' avviata, ivi incluse quelle ambientali.
3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al di fuori delle
zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i
progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle
coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo ,
nonche' i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono
installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di
edifici su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o
dell'amianto.
4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita'
degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse
presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una
dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e
igienicosanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla
dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione
alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.
5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche
su impianti in corso di incentivazione. L'incremento di produzione
energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie
di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 29 giugno 2016, e' qualificato come ottenuto da potenziamento non
incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in
attuazione dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalita' di
svolgimento delle attivita' di controllo ai sensi dell'articolo 42.".
2. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, dopo le parole "nonche' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti stessi," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in
interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,".
3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari
di impianti che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei
predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei
provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il GSE predispone, per tali
impianti, separate graduatorie.
4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di
cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza
che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non
dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo
stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione percentuale
della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5
punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli
impianti a registri, la tariffa di riferimento e' ridotta di 3 punti
percentuali.
5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
possono partecipare ai bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione
delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.
6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto
delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione
delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo
24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono
apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole "Nel caso in cui le violazioni
riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE" sono
aggiunte le seguenti: "in presenza dei presupposti di cui
all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241".
b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui,
nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di
verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio
di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 ovvero
nell'ambito di attivita' di verifica, il GSE riscontri la non
rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente
alla data di presentazione del progetto e tali difformita' non
derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o
mendaci rese dal proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di
rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento
dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma
precedente, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter";
c) al comma 3-ter dopo le parole "Per entrambe le fattispecie
indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate" sono
aggiunte le seguenti: "relative ai progetti standard, analitici o a
consuntivo" e le parole "relative ai progetti medesimi" sono
soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti
di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di
annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a
quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli
incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonche'
di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi
straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non e'
intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso
atto della documentazione gia' nella propria disponibilita' e di
eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal
proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro
il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione
dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui
al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta
dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del
GSE e' oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza
di condanna, anche non definitiva.