Art. 56 
 
Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su  progetti
  o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e  di  taluni
  nuovi impianti, nonche' di spalma incentivi 
 
  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
      "6-bis. Nel  caso  di  progetti  di  modifica  di  impianti  di
produzione di energia da  fonti  rinnovabili  afferenti  a  integrali
ricostruzioni,  rifacimenti,  riattivazioni   e   potenziamenti,   la
valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto  solo  l'esame  delle
variazioni   dell'impatto   sull'ambiente   indotte   dal    progetto
proposto."; 
    b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare,  previa  intesa  con  la  Conferenza  unificata,  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
individuati, per ciascuna tipologia  di  impianto  e  di  fonte,  gli
interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare  ad
autorizzazione unica, fermo restando il  rinnovo  dell'autorizzazione
unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica
diversi  dalla  modifica  sostanziale,  anche  relativi  a   progetti
autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6,  fatto  salvo  quanto
disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di  cui  all'articolo  6,  comma  11,  gli
interventi da realizzare sui progetti e sugli  impianti  fotovoltaici
ed idroelettrici  che  non  comportano  variazioni  delle  dimensioni
fisiche  degli  apparecchi,  della  volumetria  delle   strutture   e
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle  opere
connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure  di  verifica
di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."; 
    c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", fermo restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis,  comma
5."; 
    d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
      "Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata) 
  1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali  e  paesaggistiche,
ne'  sottoposti  all'acquisizione  di  atti   di   assenso   comunque
denominati, e sono realizzabili a seguito  del  solo  deposito  della
dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti
e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di  area
occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere  dalla
potenza elettrica  risultante  a  seguito  dell'intervento,  ricadono
nelle seguenti categorie: 
    a) impianti eolici:  interventi  consistenti  nella  sostituzione
della tipologia di rotore che comportano una  variazione  in  aumento
delle dimensioni fisiche delle pale e delle  volumetrie  di  servizio
non superiore in ciascun caso al 15 per cento; 
    b) impianti fotovoltaici con  moduli  a  terra:  interventi  che,
anche  a  seguito  della  sostituzione  dei  moduli  e  degli   altri
componenti  e  mediante  la  modifica   del   layout   dell'impianto,
comportano una variazione delle volumetrie di servizio non  superiore
al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal  suolo  non
superiore al 20 per cento; 
    c) impianti fotovoltaici con moduli  su  edifici:  interventi  di
sostituzione dei moduli fotovoltaici su  edifici  a  uso  produttivo,
nonche', per gli edifici  a  uso  residenziale,  interventi  che  non
comportano  variazioni  o  comportano   variazioni   in   diminuzione
dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano  della  superficie  su
cui i moduli sono collocati; 
    d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della
portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni  fisiche
dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non
superiore al 15 per cento. 
  2. Qualora, nel corso del  procedimento  di  autorizzazione  di  un
impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati
al comma 1, il proponente presenta all'autorita'  competente  per  la
medesima autorizzazione la  comunicazione  di  cui  al  comma  4.  La
dichiarazione non  comporta  alcuna  variazione  dei  tempi  e  delle
modalita' di svolgimento del procedimento  autorizzativo  e  di  ogni
altra valutazione gia' avviata, ivi incluse quelle ambientali. 
  3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al di fuori delle
zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2  aprile
1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai  sensi  del
Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  sono  altresi'  realizzabili  i
progetti di nuovi impianti fotovoltaici con  moduli  collocati  sulle
coperture di fabbricati rurali  e  di  edifici  a  uso  produttivo  ,
nonche' i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui  moduli  sono
installati in sostituzione di coperture di  fabbricati  rurali  e  di
edifici su cui  e'  operata  la  completa  rimozione  dell'eternit  o
dell'amianto. 
  4. Il proprietario dell'immobile  o  chi  abbia  la  disponibilita'
degli immobili  interessati  dall'impianto  e  dalle  opere  connesse
presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica,  una
dichiarazione  accompagnata  da  una  relazione  sottoscritta  da  un
progettista abilitato e dagli opportuni  elaborati  progettuali,  che
attesti  il  rispetto  delle  norme  di  sicurezza,  antisismiche   e
igienicosanitarie.  Per  gli  impianti  di  cui  al  comma  3,   alla
dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la  connessione
alla rete elettrica redatti dal gestore della rete. 
  5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti  anche
su impianti in corso di incentivazione.  L'incremento  di  produzione
energetica derivante da un aumento di potenza superiore  alle  soglie
di cui all'articolo  30  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  150
del 29 giugno 2016, e' qualificato come ottenuto da potenziamento non
incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate  in
attuazione dell'articolo 30 del citato  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra,  le  modalita'  di
svolgimento delle attivita' di controllo ai sensi dell'articolo 42.". 
  2. All'articolo 12, comma 3, del decreto  legislativo  29  dicembre
2003, n. 387,  dopo  le  parole  "nonche'  le  opere  connesse  e  le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
impianti  stessi,"  sono  inserite  le  seguenti:  "ivi  inclusi  gli
interventi, anche  consistenti  in  demolizione  di  manufatti  o  in
interventi   di   ripristino   ambientale,    occorrenti    per    la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,". 
  3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari
di impianti che beneficiano degli incentivi di  cui  all'articolo  1,
comma  3,  lettera  a),  del  decreto-legge  23  dicembre,  n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei
predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE  successivamente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in  applicazione  dei
provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del  decreto
legislativo 3  marzo  2011,  n.  28.  Il  GSE  predispone,  per  tali
impianti, separate graduatorie. 
  4. Gli impianti inseriti in posizione utile  nelle  graduatorie  di
cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della  potenza
che, in ciascuna procedura e per  ciascun  gruppo  di  impianti,  non
dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui  allo
stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione  percentuale
della tariffa di riferimento, pari ad  un'ulteriore  riduzione  di  5
punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore.  Per  gli
impianti a registri, la tariffa di riferimento e' ridotta di 3  punti
percentuali. 
  5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera b), del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
possono partecipare ai bandi di cui al comma 3, senza  l'applicazione
delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4. 
  6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto
delle altre condizioni di partecipazione ai  bandi  e  di  formazione
delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo
24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono
apportare le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo le parole "Nel  caso  in  cui  le  violazioni
riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi  1  e  2  siano
rilevanti ai fini  dell'erogazione  degli  incentivi,  il  GSE"  sono
aggiunte  le  seguenti:  "in  presenza   dei   presupposti   di   cui
all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241". 
    b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "Nei casi  in  cui,
nell'ambito delle  istruttorie  di  valutazione  delle  richieste  di
verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il  rilascio
di titoli di efficienza energetica  di  cui  all'articolo  29  ovvero
nell'ambito di  attivita'  di  verifica,  il  GSE  riscontri  la  non
rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa  vigente
alla data di  presentazione  del  progetto  e  tali  difformita'  non
derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni  false  o
mendaci rese dal proponente, e' disposto il rigetto  dell'istanza  di
rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di  riconoscimento
dei  titoli  in  ottemperanza  alle  condizioni  di  cui   al   comma
precedente, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter"; 
    c) al comma 3-ter dopo le parole  "Per  entrambe  le  fattispecie
indicate sono fatte salve le  rendicontazioni  gia'  approvate"  sono
aggiunte le seguenti: "relative ai progetti standard, analitici  o  a
consuntivo"  e  le  parole  "relative  ai  progetti  medesimi"   sono
soppresse. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti
di efficienza energetica oggetto di  procedimenti  amministrativi  di
annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta  dell'interessato,  a
quelli  definiti  con  provvedimenti  del  GSE  di  decadenza   dagli
incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali  pendenti  nonche'
di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  compresi  i  ricorsi
straordinari al Presidente  della  Repubblica  per  i  quali  non  e'
intervenuto  il  parere  di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE,  preso
atto della documentazione gia'  nella  propria  disponibilita'  e  di
eventuale  documentazione  integrativa  messa  a   disposizione   dal
proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro
il termine di 60  giorni  consecutivi  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di  cui
al  comma  7  non  si  applicano  nel  caso  in   cui   la   condotta
dell'operatore che ha determinato il provvedimento di  decadenza  del
GSE e' oggetto di procedimento penale in corso concluso con  sentenza
di condanna, anche non definitiva.