Art. 58
Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri
paesi
1. L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri
Stati membri)
1. Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono
promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti
statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi
agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi
seguenti.
2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri
dell'Unione europea verso l'Italia:
a) gli accordi sono promossi allorche', sulla base dei dati
statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio
di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato
raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;
b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i
progetti comuni e' non superiore al valore medio ponderato
dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da
impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno
precedente a quello di stipula dell'accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalita' che
assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero
la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti
rinnovabili.
3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i
progetti comuni di cui al comma 1 e' assicurata dalle tariffe
dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalita' fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente alla
stipula di ciascun accordo.
4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri
Stati membri o regioni dell'Unione europea:
a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota
di energia proveniente dal progetto comune, e' determinata in modo da
assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;
b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o
degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico
avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante
valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il
criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;
c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi
direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
e sono destinati, secondo modalita' stabilite dall'ARERA sulla base
di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla
riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle
fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad
altre finalita' connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030
eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento.
5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso
stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio
dell'energia trasferita.
6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri puo'
comprendere operatori privati.".