Art. 59 
 
    Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni 
 
  1. All'articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
dopo  le  parole  "agevolata  e  sovvenzionata,"  sono  inserite   le
seguenti: "nonche' i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti". 
  2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dopo le parole "anche per impianti di potenza  superiore
a 200 kW" sono aggiunte  le  seguenti:  ",  nei  limiti  del  proprio
fabbisogno  energetico  e  previo  pagamento  degli  oneri  di   rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica".