Art. 59 Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni 1. All'articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole "agevolata e sovvenzionata," sono inserite le seguenti: "nonche' i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti". 2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole "anche per impianti di potenza superiore a 200 kW" sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica".