Art. 59
Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni
1. All'articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
dopo le parole "agevolata e sovvenzionata," sono inserite le
seguenti: "nonche' i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti".
2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dopo le parole "anche per impianti di potenza superiore
a 200 kW" sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti del proprio
fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica".