Art. 60
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture
delle reti energetiche nazionali
1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di
trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di
trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo
50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi
dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale
di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle
stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte
dallo stesso articolo 50.
2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di
trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del
Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono
nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio
10 maggio 2018, n. 76, possono essere sottoposte al dibattito
pubblico secondo le modalita' di cui al regolamento (UE) 347/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013.
3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno
2011, n. 93, e' sostituito dal seguente: "12. Terna S.p.A. predispone
ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo
della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in
materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e
sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale
Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello
sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni
territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto
conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura
di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di
sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei
dieci anni successivi, anche in risposta alle criticita' e alle
congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti
programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio
successivo e una programmazione temporale dei progetti di
investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per
l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica
attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo
1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello
sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli
interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo
da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli
interventi inclusi nei precedenti Piani.".
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1-bis, alla fine del primo periodo, dopo
le parole "dell'uso civico" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il
caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5
per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso
civico";
b) all'articolo 6, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: "9-bis
L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore entita', puo'
delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei
propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della
delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in
ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti
cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di
societa' controllate nonche' di societa' di servizi ai fini delle
attivita' preparatorie.";
c) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
"2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari,
venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba
svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico
disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente
presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva e' realizzata a
integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con
l'apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con
la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato
articolo 25, comma 8; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con
l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente
competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla
data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle
attivita' svolte in attuazione del piano. Il provvedimento di VIA
puo' essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo
25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso
essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.
2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della
normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di
denuncia di inizio attivita' i rifacimenti di metanodotti esistenti,
necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul
medesimo tracciato, nonche' le relative dismissioni dei tratti
esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente,
sono altresi' realizzabili tramite regime di denuncia di inizio
attivita' anche i rifacimenti di metanodotti che, restando
all'interno della relativa fascia di servitu', si discostino dal
tracciato esistente.".
5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, sono
appartate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente: "La
Regione o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione
della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7 agosto
1990, n. 241, accertano in via definitiva l'esistenza di usi civici e
la compatibilita' dell'opera con essi ai fini dell'applicazione
dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.";
b) dopo il comma 4-quaterdecies, e' aggiunto il seguente:
"4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di esercizio e il
rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte
al regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le
ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di
obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che
siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un
massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione
dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto
all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilita' tecnica e
della normativa tecnica vigente, sono altresi' realizzabili tramite
regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le
ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano
effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il
margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine
esterno della trincea di posa.".
6. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive
nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia
all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto
d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente e
l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio
industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle
centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, e' considerato
parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari,
l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas
naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di
gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di
rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti
fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione
stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una
procedura per consentire la presentazione di richieste di
allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali
infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e avvia le attivita'
propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.
7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi
finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico
puo' avvalersi, nel limite di dieci unita', di personale dell'area
funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con
esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE
S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad
altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianita' di
servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e
competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione
di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in
fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.