Art. 61
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture
della rete di distribuzione elettrica
1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione
elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto
dell'ambiente e dell'efficienza energetica, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della
Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la
costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti
di distribuzione.
2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione
delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una
autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture
secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre,
individuati i casi per i quali puo' trovare applicazione una
procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio
lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla
ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di
qualunque tipologia, puo' trovare applicazione il meccanismo
dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul
territorio nonche' sugli interessi dei privati, in virtu' della
preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla
tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute
entro 50 metri rispetto al tracciato originario.
3. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di
mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee
guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono alle finalita' del presente articolo ai sensi dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
4. Nelle more dell'adozione delle linee guida, ai procedimenti
autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di
distribuzione si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del
1990.
5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui al comma
1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresi' utilizzato
dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di
valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un
celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso
l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.".