Art. 62 
 
Semplificazione dei procedimenti per  l'adeguamento  di  impianti  di
                  produzione e accumulo di energia 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo
il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  "2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto
esistente  soggetti  all'autorizzazione  unica  di  cui  al  presente
articolo  quelli  che  producono  effetti  negativi  e  significativi
sull'ambiente  o  una  variazione  positiva  di   potenza   elettrica
superiore  al  5  per  cento  rispetto  al  progetto  originariamente
autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non
sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro  esecuzione  e'
subordinata alla sola comunicazione  preventiva  al  Ministero  dello
sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni  prima  della  data
prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del  contributo
di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
E' fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di
cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. 
  2-ter.   Ferma    restando,    ove    necessario,    l'acquisizione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere  civili
o modifica di  opere  civili  esistenti,  da  effettuare  all'interno
dell'area di centrale che non  risultano  connessi  al  funzionamento
dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al
30 per cento  delle  cubature  delle  opere  civili  esistenti,  sono
realizzabili mediante segnalazione certificata di  inizio  attivita'.
Il gestore, almeno sessanta  giorni  prima  dell'inizio  dei  lavori,
presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone  copia  al
Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio  attivita',
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di  un  progettista
abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una  dichiarazione
del progettista che attesti la compatibilita' del  progetto  con  gli
strumenti urbanistici  approvati  e  i  regolamenti  edilizi  vigenti
nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e  igienico-sanitarie  e
dagli eventuali atti  di  assenso  in  caso  di  intervento  in  aree
sottoposte a vincolo. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ove
riscontri  l'assenza  in  tutto  o  in  parte  della   documentazione
necessaria  ai  fini  della  segnalazione   certificata   di   inizio
attivita', invita il gestore all'integrazione,  con  sospensione  del
termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine  perentorio  di
trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, la segnalazione si intende  ritirata  definitivamente.  Il
Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una  o
piu'  delle  condizioni  stabilite,  notifica  al  gestore   l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione  del  professionista  abilitato,   informa   l'autorita'
giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.
E' comunque fatta salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione,
con le modifiche o le integrazioni necessarie per  renderla  conforme
alla  normativa.  Qualora  entro  i  termini   sopra   indicati   non
intervengano  comunicazioni  di  non  effettuazione  dell'intervento,
l'attivita' si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato  del  collaudo  trasmette  al  Ministero  dello   sviluppo
economico  il  certificato  di   collaudo   finale   dell'opera.   La
sussistenza del titolo a effettuare l'intervento e'  provata  con  la
copia della segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  da  cui
risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa,  l'elenco
dei documenti presentati a corredo del progetto,  l'attestazione  del
professionista abilitato nonche' gli atti  di  assenso  eventualmente
necessari. 
  2-quater.   La   realizzazione   degli   impianti    di    accumulo
elettrochimico funzionali alle esigenze del  settore  elettrico,  ivi
inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete
elettrica e ogni opera connessa e accessoria, e' autorizzata in  base
alle seguenti procedure: 
  a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati  all'interno  di
aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche
non piu' operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di
aree ove sono situati impianti di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici  in
servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e  trattamento
di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i  quali  non
comportino estensione delle aree stesse, ne' aumento  degli  ingombri
in  altezza  rispetto  alla  situazione  esistente,  ne'   richiedano
variante  agli  strumenti  urbanistici  adottati,  sono   autorizzati
mediante  la  procedura  abilitativa  semplificata  comunale  di  cui
all'articolo 6 del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28.  In
assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura
di cui alla lettera b); 
  b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati  all'interno  di
aree gia' occupate da impianti di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o  uguale  a  300  MW
termici in servizio, nonche' gli impianti  "stand-alone"  ubicati  in
aree non industriali e  le  eventuali  connessioni  alla  rete,  sono
autorizzati mediante autorizzazione unica  rilasciata  dal  Ministero
dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo
1  del  decreto  legge  7  febbraio  2002,  n.  7,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti
ubicati all'interno  di  aree  ove  sono  presenti  impianti  per  la
produzione  o  il  trattamento  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,
l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi della disciplina vigente; 
  c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a  impianti  di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili  sono
autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione  o
dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti
di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo  le  disposizioni  di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 
  d)  la  realizzazione  di  impianti  di   accumulo   elettrochimico
inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e' attivita'  libera
e non richiede il rilascio di  un  titolo  abilitativo,  fatta  salva
l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei pareri,  autorizzazioni  o  nulla
osta da parte degli enti territorialmente  competenti,  derivanti  da
specifiche previsioni di legge esistenti in  materia  ambientale,  di
sicurezza e di prevenzione  degli  incendi  e  del  nulla  osta  alla
connessione  dal  parte  del  gestore  del  sistema  di  trasmissione
nazionale o  da  parte  del  gestore  del  sistema  di  distribuzione
elettrica di riferimento. I soggetti  che  intendono  realizzare  gli
stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto  al
Gestore del sistema  di  trasmissione  nazionale  che,  entro  trenta
giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una
connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti
individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che  devono  essere
comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia  di  accumuli  di
energia previsti dal Piano Nazionale Integrato  per  l'Energia  e  il
Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono
tenuti a comunicare al gestore della rete di  trasmissione  nazionale
la data di entrata in esercizio degli impianti.".