Art. 62
Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di
produzione e accumulo di energia
1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo
il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto
esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al presente
articolo quelli che producono effetti negativi e significativi
sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica
superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente
autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non
sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione e'
subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello
sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data
prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo
di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
E' fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di
cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili
o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all'interno
dell'area di centrale che non risultano connessi al funzionamento
dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al
30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono
realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita'.
Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori,
presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al
Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attivita',
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista
abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione
del progettista che attesti la compatibilita' del progetto con gli
strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti
nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e
dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree
sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove
riscontri l'assenza in tutto o in parte della documentazione
necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio
attivita', invita il gestore all'integrazione, con sospensione del
termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di
trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo
economico, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il
Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una o
piu' delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita'
giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.
E' comunque fatta salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione,
con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme
alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non
intervengano comunicazioni di non effettuazione dell'intervento,
l'attivita' si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo
economico il certificato di collaudo finale dell'opera. La
sussistenza del titolo a effettuare l'intervento e' provata con la
copia della segnalazione certificata di inizio attivita' da cui
risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco
dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo
elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi
inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete
elettrica e ogni opera connessa e accessoria, e' autorizzata in base
alle seguenti procedure:
a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di
aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche
non piu' operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di
aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici in
servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento
di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non
comportino estensione delle aree stesse, ne' aumento degli ingombri
in altezza rispetto alla situazione esistente, ne' richiedano
variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati
mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In
assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura
di cui alla lettera b);
b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di
aree gia' occupate da impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW
termici in servizio, nonche' gli impianti "stand-alone" ubicati in
aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono
autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero
dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo
1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti
ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la
produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi,
l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi della disciplina vigente;
c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono
autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o
dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti
di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico
inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e' attivita' libera
e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva
l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei pareri, autorizzazioni o nulla
osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da
specifiche previsioni di legge esistenti in materia ambientale, di
sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla
connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione
nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione
elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli
stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al
Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta
giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una
connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti
individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere
comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di
energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono
tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale
la data di entrata in esercizio degli impianti.".