Art. 64 
 
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie  sui  finanziamenti  a
                favore di progetti del green new deal 
 
  1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86,
della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  possono  riguardare,  tenuto
conto degli  indirizzi  che  il  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica puo' emanare entro il 28  febbraio  di  ogni
anno  e  conformemente  alla  Comunicazione  della   Commissione   al
Parlamento europeo, al Consiglio, al  Comitato  economico  e  sociale
europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019,  in
materia di Green deal europeo: 
  a) progetti tesi ad  agevolare  la  transizione  verso  un'economia
pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con  tecnologie
a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; 
  b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso  una  mobilita'
sostenibile e intelligente, con particolare  riferimento  a  progetti
volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale  automatizzata
e  connessa,  idonei  a  ridurre  l'inquinamento  e  l'entita'  delle
emissioni  inquinanti,  anche  attraverso  lo  sviluppo  di   sistemi
intelligenti  di  gestione  del  traffico,   resi   possibili   dalla
digitalizzazione. 
  2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE  S.p.A.,  nel
limite di 2.500 milioni di euro per  l'anno  2020  e,  per  gli  anni
successivi, nel limite  di  impegni  assumibile  fissato  annualmente
dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato,  nell'esercizio
delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini  e  condizioni  previsti
nella convenzione stipulata tra il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e  SACE  S.p.A.  e  approvata  con  delibera  del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica da  adottare  entro
il 30 settembre 2020, che disciplina: 
  a)  lo  svolgimento  da  parte  di   SACE   S.p.A.   dell'attivita'
istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione  e
alla valutazione delle iniziative  in  termini  di  rispondenza  agli
obiettivi di cui al comma  1  e  di  efficacia  degli  interventi  in
relazione ai medesimi obiettivi; 
  b) le procedure per il rilascio delle garanzie  e  delle  coperture
assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di  escludere  che
da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri  non
previsti in termini  di  indebitamento  netto  delle  amministrazioni
pubbliche; 
  c) la gestione delle fasi successive al pagamento  dell'indennizzo,
incluse le modalita' di  esercizio  dei  diritti  nei  confronti  del
debitore e l'attivita' di recupero dei crediti; 
  d)  le  modalita'  con  le  quali   e'   richiesto   al   Ministero
dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo  a  valere
sul fondo di cui al comma  5  e  le  modalita'  di  escussione  della
garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti  da  SACE  S.p.A.,
nonche' la remunerazione della garanzia stessa; 
  e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini dell'assunzione
e gestione degli impegni; 
  f) le modalita' con cui SACE  S.p.A.  riferisce  periodicamente  al
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   degli   esiti   della
rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei  riguardi
di SACE  S.p.A.,  ai  fini  della  verifica  della  permanenza  delle
condizioni di validita' ed efficacia della garanzia. 
  3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle  garanzie  di  cui  al
comma 1 di importo pari  o  superiore  a  200  milioni  di  euro,  e'
subordinato  alla  decisione  assunta  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.. 
  4. Sulle obbligazioni  di  SACE  S.p.A.  derivanti  dalle  garanzie
disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la  garanzia  dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui  operativita'  sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.  La  garanzia  dello
Stato e' esplicita, incondizionata,  irrevocabile  e  si  estende  al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad  ogni  altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. 
  5. Per l'anno  2020,  le  risorse  disponibili  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019,  n.160,  sono
interamente destinate alla copertura delle garanzie  dello  Stato  di
cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto  di  tesoreria
centrale,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  88,  terzo
periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto  sono
versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al  netto  delle  commissioni
trattenute da SACE S.p.A.  per  le  attivita'  svolte  ai  sensi  del
presente articolo e risultanti dalla  contabilita'  di  SACE  S.p.A.,
salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del  bilancio.  Per  gli
esercizi successivi, le risorse del  predetto  fondo  destinate  alla
copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con
il decreto di cui all'articolo 1,  comma  88,  terzo  periodo,  della
citata legge n.160 del 2019,  tenuto  conto  dei  limiti  di  impegno
definiti con la legge di approvazione del  bilancio  dello  Stato  ai
sensi del comma 2. 
  6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole ", il primo dei quali da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'  individuato
l'organismo competente alla selezione degli interventi  coerenti  con
le finalita' del comma 86, secondo criteri e procedure conformi  alle
migliori  pratiche  internazionali,  e  sono  stabiliti  i  possibili
interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per  il  rilascio
delle garanzie di cui al comma 86," sono soppresse; 
  b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio e/o  di  debito
di cui al comma 87," sono aggiunte le seguenti: "e' stabilita". 
  7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma  1  possono  essere
assunte   anche   in   assenza   degli   indirizzi    del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica.