Art. 64
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a
favore di progetti del green new deal
1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto
conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la
programmazione economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni
anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in
materia di Green deal europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia
pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie
a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita'
sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti
volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale automatizzata
e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle
emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi
intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel
limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni
successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente
dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, nell'esercizio
delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e condizioni previsti
nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica da adottare entro
il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attivita'
istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e
alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli
obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in
relazione ai medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture
assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che
da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non
previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo,
incluse le modalita' di esercizio dei diritti nei confronti del
debitore e l'attivita' di recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero
dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere
sul fondo di cui al comma 5 e le modalita' di escussione della
garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A.,
nonche' la remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini dell'assunzione
e gestione degli impegni;
f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al
Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della
rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi
di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle
condizioni di validita' ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al
comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie
disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la garanzia dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie.
5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui
all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono
interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di
cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria
centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo
periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono
versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni
trattenute da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del
presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A.,
salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli
esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla
copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con
il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della
citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno
definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ai
sensi del comma 2.
6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ", il primo dei quali da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' individuato
l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con
le finalita' del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle
migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili
interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per il rilascio
delle garanzie di cui al comma 86," sono soppresse;
b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio e/o di debito
di cui al comma 87," sono aggiunte le seguenti: "e' stabilita".
7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere
assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato
interministeriale per la programmazione economica.