Art. 62 
 
Autorizzazioni (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 87,  88;  decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 3). 
 
  1. Le pratiche che impiegano sorgenti sigillate ad  alta  attivita'
sono soggette a nulla osta ai sensi dell'articolo 50. 
  2. L'istanza di  nulla  osta  all'impiego  di  una  nuova  sorgente
sigillata   ad   alta   attivita'   e'   corredata   dalla   seguente
documentazione con la quale l'esercente dimostra: 
    a) che la sorgente e' stata prodotta in  uno  Stato  appartenente
all'Unione europea  da  un  soggetto  autorizzato,  oppure  e'  stata
prodotta  in  uno  Stato  non  appartenente  all'Unione  Europea  nel
rispetto delle disposizioni ivi vigenti; 
    b) che le caratteristiche tecniche e le  prove  di  tenuta  della
sorgente sono conformi a norme di buona tecnica di settore, nazionali
o internazionali, o comunque a queste equivalenti  sotto  il  profilo
della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti; 
    c)  di  disporre  di  appositi  locali,  con  adeguato  grado  di
resistenza al fuoco e dotati di adeguato sistema di  controllo  degli
accessi, ove immagazzinare e  attuare  la  gestione  e  il  controllo
sicuri della sorgente; 
    d) di avere adottato le  misure  per  garantire  la  gestione  in
sicurezza della sorgente al termine della  sua  utilizzazione,  anche
nel caso di insolvenza o cessazione dell'attivita'. 
  3. L'esercente adempie all'obbligo di cui al comma 2,  lettera  d),
con una delle seguenti modalita': 
    a) fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento
a semplice richiesta, prestata a favore dell'autorita'  che  rilascia
l'autorizzazione che puo' avvalersi, previa la  stipula  di  apposite
convenzioni, del Gestore  del  Servizio  integrato  o  dell'Operatore
nazionale, e a garanzia dell'integrale copertura dei costi  necessari
alla gestione della  sorgente  fino  allo  smaltimento,  compreso  il
relativo condizionamento, da una compagnia di assicurazione o  da  un
istituto  finanziario,  o   da   intermediari   finanziari   iscritti
all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, a  cio'  autorizzati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, a  condizione  che  tali  intermediari  siano  sottoposti  a
revisione contabile di una societa' di revisione  iscritta  nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58; 
    b) accordo scritto con il quale il fabbricante assume  l'obbligo,
garantito da apposita fideiussione, di  riprendere  la  sorgente  non
piu' utilizzata; 
    c) accordo scritto con il Gestore del Servizio  integrato  o  con
l'Operatore nazionale che disciplina il trasferimento a  quest'ultimo
della proprieta' della sorgente e il pagamento  dei  fondi  necessari
per  i  relativi  condizionamento,  stoccaggio  di  lungo  periodo  e
smaltimento a un deposito finale. 
  4. Oltre a quanto previsto al comma 2, l'istanza di nulla osta deve
contenere almeno i seguenti elementi e informazioni che devono essere
verificati e valutati dall'autorita' procedente: 
    a)  l'individuazione,  sentito   l'esperto   di   radioprotezione
incaricato della sorveglianza fisica, del responsabile della gestione
della sorgente sigillata ad alta  attivita'  fornito  di  adeguata  e
documentata competenza tecnica. Il responsabile  della  sorgente  non
puo' essere individuato nell'esperto  di  radioprotezione  incaricato
della sorveglianza fisica presso l'installazione; 
    b) le specifiche iniziative di informazione  e  formazione  sulle
caratteristiche tecniche e sull'impiego della sorgente  sigillata  ad
alta attivita' e sugli aspetti di  radioprotezione,  organizzate,  ai
sensi degli articoli 110 e 111, per il  responsabile  della  gestione
della sorgente e per il personale addetto all'utilizzo  della  stessa
in possesso delle competenze necessarie; 
    c) l'indicazione del personale addestrato e fornito  di  adeguate
competenze, delle procedure e dei mezzi di intervento disponibili per
fare fronte a eventuali  emergenze  radiologiche  in  relazione  alla
tipologia delle sorgenti sigillate ad alta attivita' impiegate, ferme
restando le disposizioni di cui al Titolo XIV; 
    d) un programma di  prove  periodiche  e  di  manutenzione  della
sorgente  sigillata  ad  alta  attivita'  e   delle   apparecchiature
necessarie per l'utilizzo della  sorgente  stessa,  ivi  comprese  le
prove di tenuta, dirette o  indirette,  da  effettuare  nell'arco  di
tempo del relativo utilizzo, sulla base delle indicazioni fornite dal
fabbricante e delle norme di buona tecnica; 
    e) le specifiche procedure gestionali previste per il  trasporto,
lo stoccaggio, la detenzione e l'utilizzo della sorgente sigillata ad
alta attivita' al fine di impedire, in relazione alle caratteristiche
della sorgente, l'accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o
il danneggiamento della sorgente anche a seguito di incendi; 
    f) le modalita' e i criteri di attuazione di quanto previsto  nel
comma 2, lettere c) e d). 
 
          Note all'art. 62: 
              - Il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
          recante Testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          settembre 1993, n. 230, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 161 del decreto legislativo 24
          febbraio  1998,  n.   58,   recante   Testo   unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo  1998,  n.
          71, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 161 (Albo speciale delle societa' di  revisione).
          - 1. La CONSOB provvede alla tenuta  di  un  albo  speciale
          delle societa' di revisione abilitate  all'esercizio  delle
          attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 
              2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
          speciale  previo  accertamento   dei   requisiti   previsti
          dall'articolo  6,  comma  1,  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita'  tecnica.
          Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa'  di
          revisione il cui  amministratore  si  trovi  in  una  delle
          situazioni previste dall'articolo 8, comma 1,  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 
              3.  Le  societa'  di  revisione  costituite  all'estero
          possono  essere  iscritte  nell'albo  se  in  possesso  dei
          requisiti previsti dal comma 2. Tali  societa'  trasmettono
          alla  CONSOB  una  situazione  contabile  annuale  riferita
          all'attivita'  di  revisione  e  organizzazione   contabile
          esercitata in Italia. 
              4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di  revisione
          devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
          assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco  speciale
          previsto  dall'articolo   107   del   decreto   legislativo
          1°(gradi) settembre 1993, n. 385,  o  avere  stipulato  una
          polizza di assicurazione della responsabilita'  civile  per
          negligenze  o  errori  professionali,   comprensiva   della
          garanzia per infedelta' dei dipendenti,  per  la  copertura
          dei  rischi  derivanti  dall'esercizio  dell'attivita'   di
          revisione contabile. L'ammontare  della  garanzia  o  della
          copertura  assicurativa  e'  stabilito  annualmente   dalla
          CONSOB per  classi  di  volume  d'affari  e  in  base  agli
          ulteriori parametri da essa eventualmente  individuati  con
          regolamento.».