Art. 62 Autorizzazioni (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 87, 88; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 3). 1. Le pratiche che impiegano sorgenti sigillate ad alta attivita' sono soggette a nulla osta ai sensi dell'articolo 50. 2. L'istanza di nulla osta all'impiego di una nuova sorgente sigillata ad alta attivita' e' corredata dalla seguente documentazione con la quale l'esercente dimostra: a) che la sorgente e' stata prodotta in uno Stato appartenente all'Unione europea da un soggetto autorizzato, oppure e' stata prodotta in uno Stato non appartenente all'Unione Europea nel rispetto delle disposizioni ivi vigenti; b) che le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono conformi a norme di buona tecnica di settore, nazionali o internazionali, o comunque a queste equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti; c) di disporre di appositi locali, con adeguato grado di resistenza al fuoco e dotati di adeguato sistema di controllo degli accessi, ove immagazzinare e attuare la gestione e il controllo sicuri della sorgente; d) di avere adottato le misure per garantire la gestione in sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione, anche nel caso di insolvenza o cessazione dell'attivita'. 3. L'esercente adempie all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), con una delle seguenti modalita': a) fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta, prestata a favore dell'autorita' che rilascia l'autorizzazione che puo' avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, del Gestore del Servizio integrato o dell'Operatore nazionale, e a garanzia dell'integrale copertura dei costi necessari alla gestione della sorgente fino allo smaltimento, compreso il relativo condizionamento, da una compagnia di assicurazione o da un istituto finanziario, o da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) accordo scritto con il quale il fabbricante assume l'obbligo, garantito da apposita fideiussione, di riprendere la sorgente non piu' utilizzata; c) accordo scritto con il Gestore del Servizio integrato o con l'Operatore nazionale che disciplina il trasferimento a quest'ultimo della proprieta' della sorgente e il pagamento dei fondi necessari per i relativi condizionamento, stoccaggio di lungo periodo e smaltimento a un deposito finale. 4. Oltre a quanto previsto al comma 2, l'istanza di nulla osta deve contenere almeno i seguenti elementi e informazioni che devono essere verificati e valutati dall'autorita' procedente: a) l'individuazione, sentito l'esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica, del responsabile della gestione della sorgente sigillata ad alta attivita' fornito di adeguata e documentata competenza tecnica. Il responsabile della sorgente non puo' essere individuato nell'esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica presso l'installazione; b) le specifiche iniziative di informazione e formazione sulle caratteristiche tecniche e sull'impiego della sorgente sigillata ad alta attivita' e sugli aspetti di radioprotezione, organizzate, ai sensi degli articoli 110 e 111, per il responsabile della gestione della sorgente e per il personale addetto all'utilizzo della stessa in possesso delle competenze necessarie; c) l'indicazione del personale addestrato e fornito di adeguate competenze, delle procedure e dei mezzi di intervento disponibili per fare fronte a eventuali emergenze radiologiche in relazione alla tipologia delle sorgenti sigillate ad alta attivita' impiegate, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo XIV; d) un programma di prove periodiche e di manutenzione della sorgente sigillata ad alta attivita' e delle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della sorgente stessa, ivi comprese le prove di tenuta, dirette o indirette, da effettuare nell'arco di tempo del relativo utilizzo, sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante e delle norme di buona tecnica; e) le specifiche procedure gestionali previste per il trasporto, lo stoccaggio, la detenzione e l'utilizzo della sorgente sigillata ad alta attivita' al fine di impedire, in relazione alle caratteristiche della sorgente, l'accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o il danneggiamento della sorgente anche a seguito di incendi; f) le modalita' e i criteri di attuazione di quanto previsto nel comma 2, lettere c) e d).
Note all'art. 62: - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. - Il testo dell'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O., cosi' recita: «Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Le societa' di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attivita' di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia. 4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento.».