Art. 64 
 
Esportazioni e importazioni di sorgenti sigillate ad  alta  attivita'
  (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 5). 
 
  1. Il soggetto che intende esportare una sorgente avente  attivita'
uguale o superiore alla Categoria 2 di cui all'allegato XIV,  Sezione
II, con trasferimento della detenzione a soggetto  stabilito  in  uno
Stato   non   appartenente   all'Unione    europea,    deve    essere
preventivamente autorizzato per  ciascuna  operazione  dal  Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISIN. 
  2. Il soggetto che intende effettuare l'operazione di  esportazione
deve fornire, con la relativa istanza, le seguenti informazioni: 
    a) gli estremi di identificazione del cessionario; 
    b) la copia del contratto di cessione a  qualsiasi  titolo  della
sorgente; 
    c)  lo  Stato  di  destinazione,  ubicazione  e   indirizzo   del
cessionario; 
    d) il radionuclide e l'attivita' della sorgente, inclusi  i  dati
di cui all'articolo 62, comma 2, lettere a) e b); 
    e) l'uso cui il cessionario intende adibire la sorgente; 
    f) la copia del provvedimento, in corso di validita',  rilasciato
dall'Autorita' competente dello Stato di destinazione, che abilita il
cessionario a ricevere la sorgente; 
    g) la dichiarazione del cessionario indicante  che  lo  Stato  di
destinazione si e' conformato al «Code of conduct on the  safety  and
securityof radioactive sources», allegato  alla  INFCIRC/663  del  29
dicembre  2005  dell'Agenzia  internazionale   dell'energia   atomica
(AIEA), vidimata dalla competente Autorita' dello Stato ricevente; 
    h)  gli   estremi   del   provvedimento   o   dei   provvedimenti
autorizzativi rilasciati all'esportatore ai sensi  dell'articolo  62,
comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui
sia stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo
economico. 
  3. Se l'operazione di esportazione ha per oggetto una  sorgente  di
attivita' uguale o superiore alla Categoria  1  di  cui  all'allegato
XIV, Sezione II, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce  il
preventivo  consenso  dell'Autorita'  competente   dello   Stato   di
destinazione. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avuto riguardo agli
elementi di valutazione di cui alla «Guidance on import and export of
radioactivesources», del  maggio  2012  dell'AIEA,  d'intesa  con  il
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
puo' rilasciare l'autorizzazione all'esportazione della sorgente,  di
Categoria 1 o di Categoria 2 di cui all'allegato XIV, Sezione  II,  e
ne trasmette copia all'ISIN. 
  5. Il soggetto autorizzato  ai  sensi  del  comma  4  a  effettuare
l'operazione di esportazione della sorgente comunica  preventivamente
alle  competenti  Autorita'  dello  Stato   di   destinazione   della
spedizione: 
    a) gli estremi  di  identificazione  del  soggetto  che  effettua
l'operazione di esportazione della sorgente e del destinatario  della
spedizione; 
    b) la data  e  il  luogo  previsti  per  la  presentazione  della
sorgente all'Ufficio delle dogane di esportazione; 
    c) il numero, il  tipo  e  l'attivita'  delle  sorgenti,  di  cui
all'allegato   XIV,   Sezione   II,   oggetto   dell'operazione    di
esportazione; 
    d) copia dell'autorizzazione all'operazione di  esportazione,  di
cui al comma 4. 
  6. Il soggetto autorizzato  a  effettuare  la  spedizione  comunica
preventivamente al Ministero dello  sviluppo  economico,  all'ISIN  e
alla regione territorialmente interessata  gli  elementi  di  cui  al
comma 5, lettera b) e presenta la relativa documentazione all'Ufficio
delle dogane. 
  7. Il soggetto che intende importare  una  sorgente  con  attivita'
uguale o superiore alla Categoria 2 di cui all'allegato XIV,  Sezione
II, non appartenente all'Unione europea, deve essere  preventivamente
autorizzato per ciascuna  operazione  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, sentito l'ISIN. 
  8. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di importazione
deve fornire, con la relativa istanza, le seguenti informazioni: 
    a)  gli   estremi   del   provvedimento   o   dei   provvedimenti
autorizzativi di cui all'articolo  62,  comma  1,  ovvero  copia  del
provvedimento autorizzativo nel caso in cui sia stato  rilasciato  da
soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico; 
    b) il radionuclide e l'attivita' della sorgente, con  indicazione
del relativo impiego; 
    c) gli elementi volti a documentare che la  sorgente  soddisfa  i
seguenti requisiti: 
      1) sono state rispettate le disposizioni  vigenti  nello  Stato
dove la sorgente e' stata prodotta; 
      2) sono state verificate le caratteristiche tecniche e le prove
di tenuta della sorgente in conformita'  a  norme  di  buona  tecnica
nazionali o internazionali, o comunque a  queste  ultime  equivalenti
sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle  radiazioni
ionizzanti. 
  9. Il soggetto autorizzato all'importazione  di  una  sorgente  con
attivita' uguale o superiore alla Categoria  2  di  cui  all'allegato
XIV, Sezione II, e' tenuto a fornire copia  dell'autorizzazione  alle
competenti Autorita' dello stato di provenienza della spedizione  che
ne fanno richiesta. 
  10. Resta fermo il sistema delle garanzie e  delle  responsabilita'
disciplinato dalla legge n. 1860 del 1962 e dal presente decreto. 
  11.  Il  soggetto   che   intende   effettuare   un'operazione   di
importazione o  di  esportazione  di  sorgenti  di  cui  al  presente
articolo e' tenuto a fornire  copia  dell'autorizzazione  di  cui  ai
commi 4 e 7  all'atto  dell'espletamento  delle  relative  formalita'
doganali. 
 
          Note all'art. 64: 
              - Le linee di indirizzo sulle procedure  amministrative
          per il rilascio dell'autorizzazione prevista  dall'articolo
          5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52,  adottate
          dal Ministero dello  Sviluppo  Economico  Dipartimento  per
          l'Energia Direzione Generale  per  l'energia  nucleare,  le
          energie rinnovabili e l'efficienza energetica,  recepiscono
          il  "Code  of  conduct  on  the  safety  and  security   of
          radioactive sources",  allegato  alla  INFCIRC/663  del  29
          dicembre  2005  dell'Agenzia  internazionale   dell'energia
          atomica (AIEA). 
              - Per i riferimenti normativi alla  legge  31  dicembre
          1962, n. 1860, si veda nelle note alle premesse.