Art. 64 Esportazioni e importazioni di sorgenti sigillate ad alta attivita' (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 5). 1. Il soggetto che intende esportare una sorgente avente attivita' uguale o superiore alla Categoria 2 di cui all'allegato XIV, Sezione II, con trasferimento della detenzione a soggetto stabilito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, deve essere preventivamente autorizzato per ciascuna operazione dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISIN. 2. Il soggetto che intende effettuare l'operazione di esportazione deve fornire, con la relativa istanza, le seguenti informazioni: a) gli estremi di identificazione del cessionario; b) la copia del contratto di cessione a qualsiasi titolo della sorgente; c) lo Stato di destinazione, ubicazione e indirizzo del cessionario; d) il radionuclide e l'attivita' della sorgente, inclusi i dati di cui all'articolo 62, comma 2, lettere a) e b); e) l'uso cui il cessionario intende adibire la sorgente; f) la copia del provvedimento, in corso di validita', rilasciato dall'Autorita' competente dello Stato di destinazione, che abilita il cessionario a ricevere la sorgente; g) la dichiarazione del cessionario indicante che lo Stato di destinazione si e' conformato al «Code of conduct on the safety and securityof radioactive sources», allegato alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005 dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), vidimata dalla competente Autorita' dello Stato ricevente; h) gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi rilasciati all'esportatore ai sensi dell'articolo 62, comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui sia stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico. 3. Se l'operazione di esportazione ha per oggetto una sorgente di attivita' uguale o superiore alla Categoria 1 di cui all'allegato XIV, Sezione II, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il preventivo consenso dell'Autorita' competente dello Stato di destinazione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avuto riguardo agli elementi di valutazione di cui alla «Guidance on import and export of radioactivesources», del maggio 2012 dell'AIEA, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' rilasciare l'autorizzazione all'esportazione della sorgente, di Categoria 1 o di Categoria 2 di cui all'allegato XIV, Sezione II, e ne trasmette copia all'ISIN. 5. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 4 a effettuare l'operazione di esportazione della sorgente comunica preventivamente alle competenti Autorita' dello Stato di destinazione della spedizione: a) gli estremi di identificazione del soggetto che effettua l'operazione di esportazione della sorgente e del destinatario della spedizione; b) la data e il luogo previsti per la presentazione della sorgente all'Ufficio delle dogane di esportazione; c) il numero, il tipo e l'attivita' delle sorgenti, di cui all'allegato XIV, Sezione II, oggetto dell'operazione di esportazione; d) copia dell'autorizzazione all'operazione di esportazione, di cui al comma 4. 6. Il soggetto autorizzato a effettuare la spedizione comunica preventivamente al Ministero dello sviluppo economico, all'ISIN e alla regione territorialmente interessata gli elementi di cui al comma 5, lettera b) e presenta la relativa documentazione all'Ufficio delle dogane. 7. Il soggetto che intende importare una sorgente con attivita' uguale o superiore alla Categoria 2 di cui all'allegato XIV, Sezione II, non appartenente all'Unione europea, deve essere preventivamente autorizzato per ciascuna operazione dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISIN. 8. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di importazione deve fornire, con la relativa istanza, le seguenti informazioni: a) gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 62, comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui sia stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico; b) il radionuclide e l'attivita' della sorgente, con indicazione del relativo impiego; c) gli elementi volti a documentare che la sorgente soddisfa i seguenti requisiti: 1) sono state rispettate le disposizioni vigenti nello Stato dove la sorgente e' stata prodotta; 2) sono state verificate le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente in conformita' a norme di buona tecnica nazionali o internazionali, o comunque a queste ultime equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti. 9. Il soggetto autorizzato all'importazione di una sorgente con attivita' uguale o superiore alla Categoria 2 di cui all'allegato XIV, Sezione II, e' tenuto a fornire copia dell'autorizzazione alle competenti Autorita' dello stato di provenienza della spedizione che ne fanno richiesta. 10. Resta fermo il sistema delle garanzie e delle responsabilita' disciplinato dalla legge n. 1860 del 1962 e dal presente decreto. 11. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di importazione o di esportazione di sorgenti di cui al presente articolo e' tenuto a fornire copia dell'autorizzazione di cui ai commi 4 e 7 all'atto dell'espletamento delle relative formalita' doganali.
Note all'art. 64: - Le linee di indirizzo sulle procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, recepiscono il "Code of conduct on the safety and security of radioactive sources", allegato alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005 dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). - Per i riferimenti normativi alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, si veda nelle note alle premesse.