Art. 65 
 
Conferimento di sorgenti  sigillate  ad  alta  attivita'  dismesse  a
  impianti   di   gestione   di   rifiuti   radioattivi    (direttiva
  2013/59/EURATOM, articoli 87 e 88; decreto legislativo  6  febbraio
  2007, n. 52, articolo 6). 
 
  1. L'esercente di un impianto di gestione di rifiuti radioattivi al
quale sono conferite sorgenti sigillate ad  alta  attivita'  dismesse
deve: 
    a) verificare che la  sorgente  presa  in  carico  corrisponde  a
quanto dichiarato dal detentore che la conferisce, sulla  base  della
normativa tecnica nazionale ed europea in vigore; 
    b) prendere in carico e  gestire  la  sorgente  dismessa  con  le
modalita' definite nella normativa tecnica nazionale. 
  2. In caso  di  conferimento  di  sorgenti  dismesse  all'Operatore
nazionale,  l'accettazione  da  parte  di  quest'ultimo  comporta  il
trasferimento della proprieta' della sorgente stessa.