Art. 65 Conferimento di sorgenti sigillate ad alta attivita' dismesse a impianti di gestione di rifiuti radioattivi (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 87 e 88; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 6). 1. L'esercente di un impianto di gestione di rifiuti radioattivi al quale sono conferite sorgenti sigillate ad alta attivita' dismesse deve: a) verificare che la sorgente presa in carico corrisponde a quanto dichiarato dal detentore che la conferisce, sulla base della normativa tecnica nazionale ed europea in vigore; b) prendere in carico e gestire la sorgente dismessa con le modalita' definite nella normativa tecnica nazionale. 2. In caso di conferimento di sorgenti dismesse all'Operatore nazionale, l'accettazione da parte di quest'ultimo comporta il trasferimento della proprieta' della sorgente stessa.