Art. 66 
 
Libretto di sorgente (decreto legislativo 6  febbraio  2007,  n.  52,
                             articolo 7) 
 
  1. Il detentore di sorgente sigillata ad alta attivita' deve tenere
apposito libretto di  sorgente,  nel  quale,  oltre  i  dati  di  cui
all'allegato XIV, Sezione II, deve annotare: 
    a) il numero univoco di identificazione  della  sorgente  apposto
dal fabbricante o dal fornitore. Se il numero univoco non esiste, non
e' noto o non offre garanzie di univocita', lo stesso  e'  attribuito
dall'ISIN e comunicato al detentore; 
    b) attivita' del radionuclide alla data di  fabbricazione  o,  se
non conosciuta, alla data  di  prima  immissione  sul  mercato  della
sorgente; 
    c) i  risultati  delle  prove  e  delle  manutenzioni  periodiche
effettuate sulla sorgente  e  sulle  apparecchiature  necessarie  per
l'utilizzo della stessa; 
    d)  gli  eventi  anomali   e   i   malfunzionamenti   riscontrati
relativamente alla  sorgente  e  alle  apparecchiature  di  cui  alla
lettera c); 
    e) i luoghi di impiego. 
  2. Il libretto di sorgente accompagna la sorgente durante tutto  il
suo utilizzo ed e' aggiornato dal responsabile della  gestione  della
sorgente. 
  3. Il detentore che  trasferisce  la  sorgente  sigillata  ad  alta
attivita' nel territorio italiano deve consegnare al soggetto che  la
prende in carico il libretto di sorgente sottoscritto in ogni pagina,
trattenendone copia per almeno cinque anni.