Art. 66 Libretto di sorgente (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 7) 1. Il detentore di sorgente sigillata ad alta attivita' deve tenere apposito libretto di sorgente, nel quale, oltre i dati di cui all'allegato XIV, Sezione II, deve annotare: a) il numero univoco di identificazione della sorgente apposto dal fabbricante o dal fornitore. Se il numero univoco non esiste, non e' noto o non offre garanzie di univocita', lo stesso e' attribuito dall'ISIN e comunicato al detentore; b) attivita' del radionuclide alla data di fabbricazione o, se non conosciuta, alla data di prima immissione sul mercato della sorgente; c) i risultati delle prove e delle manutenzioni periodiche effettuate sulla sorgente e sulle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della stessa; d) gli eventi anomali e i malfunzionamenti riscontrati relativamente alla sorgente e alle apparecchiature di cui alla lettera c); e) i luoghi di impiego. 2. Il libretto di sorgente accompagna la sorgente durante tutto il suo utilizzo ed e' aggiornato dal responsabile della gestione della sorgente. 3. Il detentore che trasferisce la sorgente sigillata ad alta attivita' nel territorio italiano deve consegnare al soggetto che la prende in carico il libretto di sorgente sottoscritto in ogni pagina, trattenendone copia per almeno cinque anni.