Art. 67 
 
Registro nazionale delle sorgenti sigillate ad alta attivita'  e  dei
  detentori (direttiva  2013/59/EURATOM,  articoli  89,  90;  decreto
  legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articoli 8, 9). 
 
  1. L'esercente che detiene sorgenti sigillate ad alta  attivita'  o
svolge  pratiche  o   chi   effettua   attivita'   di   commercio   e
intermediazione  di  sorgenti  sigillate  ad  alta  attivita',   deve
registrarsi sul  sito  istituzionale  dell'ISIN  e  trasmettere  allo
stesso, entro i dieci giorni successivi alla  data  di  inizio  della
detenzione o dell'attivita' di commercio e  intermediazione  e  prima
della data di cessazione della detenzione  o  della  conclusione  del
contratto di intermediazione e  commercio,  le  informazioni  di  cui
all'allegato XVIII e in ogni caso: 
    a) tipo, caratteristiche e quantita' delle sorgenti detenute; 
    b) attivita' del radionuclide alla data di  fabbricazione  o,  se
non conosciuta, alla data  di  prima  immissione  sul  mercato  della
sorgente; 
    c) numero univoco di identificazione della sorgente  apposto  dal
fabbricante o dal fornitore. Se il numero univoco non esiste, non  e'
noto o non offre garanzie di  univocita',  lo  stesso  e'  attribuito
dall'ISIN e comunicato al detentore. 
  2. Le modalita' di registrazione e le informazioni  da  trasmettere
al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XVIII. 
  3. Nei casi previsti dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, le disposizioni dell'allegato XVIII aventi contenuto  tecnico
possono essere modificate e integrate con decreto del Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno,  con
il Ministro della salute e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito l'ISIN. 
  4. L'ISIN rende disponibile alle amministrazioni dello Stato e alle
Regioni e Provincie autonome di Trento  e  Bolzano  che  ne  facciano
richiesta l'accesso ai dati contenuti nel  Registro  per  le  proprie
finalita' istituzionali e in particolare per  le  esigenze  operative
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e
della difesa civile. 
  5. L'ISIN  puo'  chiedere  al  detentore  chiarimenti  e  ulteriori
informazioni in  caso  di  incompletezza  o  insufficienza  dei  dati
trasmessi,  in  particolare  per  quanto  concerne  i  dati  utili  a
identificare la sorgente o i trasferimenti della stessa, ivi compresi
i destinatari. 
 
          Note all'art. 67: 
              - Per i riferimenti  all'articolo  36  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 37.