Art. 67 Registro nazionale delle sorgenti sigillate ad alta attivita' e dei detentori (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 89, 90; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articoli 8, 9). 1. L'esercente che detiene sorgenti sigillate ad alta attivita' o svolge pratiche o chi effettua attivita' di commercio e intermediazione di sorgenti sigillate ad alta attivita', deve registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e trasmettere allo stesso, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dell'attivita' di commercio e intermediazione e prima della data di cessazione della detenzione o della conclusione del contratto di intermediazione e commercio, le informazioni di cui all'allegato XVIII e in ogni caso: a) tipo, caratteristiche e quantita' delle sorgenti detenute; b) attivita' del radionuclide alla data di fabbricazione o, se non conosciuta, alla data di prima immissione sul mercato della sorgente; c) numero univoco di identificazione della sorgente apposto dal fabbricante o dal fornitore. Se il numero univoco non esiste, non e' noto o non offre garanzie di univocita', lo stesso e' attribuito dall'ISIN e comunicato al detentore. 2. Le modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XVIII. 3. Nei casi previsti dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni dell'allegato XVIII aventi contenuto tecnico possono essere modificate e integrate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISIN. 4. L'ISIN rende disponibile alle amministrazioni dello Stato e alle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano che ne facciano richiesta l'accesso ai dati contenuti nel Registro per le proprie finalita' istituzionali e in particolare per le esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 5. L'ISIN puo' chiedere al detentore chiarimenti e ulteriori informazioni in caso di incompletezza o insufficienza dei dati trasmessi, in particolare per quanto concerne i dati utili a identificare la sorgente o i trasferimenti della stessa, ivi compresi i destinatari.
Note all'art. 67: - Per i riferimenti all'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 37.