Art. 68 
 
Altri obblighi dei detentori (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 91;
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 10). 
 
  1. Il detentore della sorgente sigillata  ad  alta  attivita'  deve
altresi': 
    a) verificare, a intervalli di  tempo  indicati  dall'esperto  di
radioprotezione, la presenza e le buone  condizioni  apparenti  della
sorgente  e,  ove  ritenuto  necessario,  degli  impianti   e   delle
apparecchiature che contengono la sorgente nel luogo di utilizzazione
o di stoccaggio; 
    b) verificare il  rispetto  delle  procedure  gestionali  di  cui
all'articolo 62, comma 4, lettera e); 
    c) verificare, sulla base delle disposizioni di cui  all'articolo
62, comma 4 lettera c), e  ferma  restando  l'eventuale  applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 149, commi 1 e 2, l'integrita'
della sorgente dopo ogni evento compreso l'incendio, che possa averla
danneggiata, aggiornando adeguatamente il libretto di sorgente; 
    d) restituire tempestivamente, una volta terminato l'utilizzo, la
sorgente al fabbricante o al  fornitore  o  trasferirla  a  un  altro
utilizzatore o a un impianto di gestione dei rifiuti radioattivi o al
Gestore del Servizio integrato o all'Operatore nazionale; 
    e) comunicare senza ritardo,  ai  sensi  dell'articolo  142,  gli
eventi  incidentali  che  abbiano  comportato  l'esposizione  di   un
lavoratore o di un'altra persona, derivanti da sorgente  o  parte  di
essa  rimasta  bloccata  in  posizione  non  schermata,   o   da   un
malfunzionamento o da mancato funzionamento, anche dovuto  ad  azioni
volontarie, dei sistemi di sicurezza e di  controllo,  o  da  perdita
della  tenuta  della  sorgente  o  da  altri  eventi  riguardanti  la
sorgente, quali sollecitazioni meccaniche o  termiche.  Sono  esclusi
dal suddetto obbligo di  comunicazione  gli  eventi  incidentali  che
abbiano comportato esposizioni accidentali e indebite di pazienti  di
cui all'articolo 167.