Art. 69 
 
Identificazione e  apposizione  di  un  contrassegno  sulla  sorgente
  sigillata ad alta attivita'  (direttiva  2013/59/EURATOM,  articolo
  91; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 11). 
 
  1. Il fabbricante o, in caso di  sorgente  importata  da  un  Paese
diverso da quello del fabbricante, il fornitore provvede affinche' la
sorgente sigillata ad alta attivita' sia identificata con  un  numero
di serie univoco. Tale numero e'  apposto,  ove  fattibile,  mediante
incisione o stampigliatura sulla sorgente. 
  2. Il numero e' apposto, mediante incisione o stampigliatura, anche
sul contenitore della sorgentesigillata ad alta  attivita'.  Se  cio'
non  e'  possibile  o  nel  caso  di  contenitori  per  il  trasporto
riutilizzabili per piu' sorgenti, il contenitore della sorgente  deve
almeno recare le informazioni sul tipo di radioisotopo. 
  3. Nel caso in cui la sorgente  sigillata  ad  alta  attivita'  sia
priva di numero di serie univoco, il detentore e' tenuto a provvedere
all'identificazione richiesta dai commi 1 e 2 mediante il  numero  di
identificazione formato ai sensi dell'articolo 67,  comma  1  lettera
c). 
  4. Il fabbricante o il fornitore provvede affinche' sia apposto sul
contenitore e,  ove  fattibile,  sulla  sorgente  sigillata  ad  alta
attivita' il contrassegno di cui all'articolo 109, comma  6,  lettera
f), o comunque un'etichetta recante l'apposito  simbolo  al  fine  di
avvertire la popolazione del rischio radiologico. 
  5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a corredare la  sorgente
sigillata ad alta attivita'  di  fotografie  del  tipo  specifico  di
sorgente e del relativo contenitore tipico che devono essere unite al
libretto di sorgente di cui all'articolo 66. 
  6. Il detentore, ove fattibile, provvede affinche' il  contrassegno
o l'etichetta di cui al comma 4 restino leggibili.