Art. 69 Identificazione e apposizione di un contrassegno sulla sorgente sigillata ad alta attivita' (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 91; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 11). 1. Il fabbricante o, in caso di sorgente importata da un Paese diverso da quello del fabbricante, il fornitore provvede affinche' la sorgente sigillata ad alta attivita' sia identificata con un numero di serie univoco. Tale numero e' apposto, ove fattibile, mediante incisione o stampigliatura sulla sorgente. 2. Il numero e' apposto, mediante incisione o stampigliatura, anche sul contenitore della sorgentesigillata ad alta attivita'. Se cio' non e' possibile o nel caso di contenitori per il trasporto riutilizzabili per piu' sorgenti, il contenitore della sorgente deve almeno recare le informazioni sul tipo di radioisotopo. 3. Nel caso in cui la sorgente sigillata ad alta attivita' sia priva di numero di serie univoco, il detentore e' tenuto a provvedere all'identificazione richiesta dai commi 1 e 2 mediante il numero di identificazione formato ai sensi dell'articolo 67, comma 1 lettera c). 4. Il fabbricante o il fornitore provvede affinche' sia apposto sul contenitore e, ove fattibile, sulla sorgente sigillata ad alta attivita' il contrassegno di cui all'articolo 109, comma 6, lettera f), o comunque un'etichetta recante l'apposito simbolo al fine di avvertire la popolazione del rischio radiologico. 5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a corredare la sorgente sigillata ad alta attivita' di fotografie del tipo specifico di sorgente e del relativo contenitore tipico che devono essere unite al libretto di sorgente di cui all'articolo 66. 6. Il detentore, ove fattibile, provvede affinche' il contrassegno o l'etichetta di cui al comma 4 restino leggibili.