Art. 51 
 
          Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 
 
  1.  Al  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2) al comma 2: 
        2.1.  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «a)
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro  e
per servizi e forniture, ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e
architettura e l'attivita' di progettazione, di importo  inferiore  a
139.000  euro.  In  tali  casi   la   stazione   appaltante   procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'  operatori
economici,  ((fermi  restando))  il  rispetto  dei  principi  di  cui
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ((e l'esigenza  che  siano  scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che
risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;»;)) 
        2.2. alla lettera b), le parole «di importo pari o  superiore
a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a
150.000 euro e inferiore a  350.000  euro,  ovvero  di  almeno  dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore  a  350.000  euro  e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno  quindici  operatori
per lavori di importo pari o superiore a un milione di  euro  e  fino
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore  a
139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a
150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro
e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  n.
50 del 2016»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2) al  comma  2,  le  parole  «agli  articoli  61  e  62»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 62»; 
  ((b-bis) all'articolo 2-ter:)) 
  ((1) al comma 1, lettera a), le parole:  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
  2) al comma 1, lettera b),  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e dopo le parole: «legati
alla stessa funzione,» e' inserita la seguente: «anche»;)) 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2) al comma 2, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
  ((2-bis) al comma 3, dopo le parole: «esiti  delle  interrogazioni»
sono inserite le seguenti: «, anche demandate  al  gruppo  interforze
tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati
del   Dipartimento   della   pubblica   sicurezza    del    Ministero
dell'interno,»;)) 
    d) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2) al comma 2, le parole «su  determinazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «su parere»; 
    e) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2) al comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole  «ciascuna  di
esse nomini uno o due  componenti»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
individuati anche tra il  proprio  personale  dipendente  ovvero  tra
persone  ad  esse  legate  da  rapporti  di  lavoro  autonomo  o   di
collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti  previsti
dal primo periodo,»; 
      3) al comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Quando  il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  corrisponde
interamente  al  contenuto  della  determinazione  ((del   collegio))
consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle  spese  sostenute
dalla parte  vincitrice  che  non  ha  osservato  la  determinazione,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la
condanna al rimborso delle spese sostenute  dalla  parte  soccombente
relative allo stesso periodo, nonche' al versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo  corrispondente
al contributo unificato dovuto. Resta  ferma  l'applicabilita'  degli
articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.»; 
      4) al comma 7, il secondo periodo e'  soppresso  e,  al  quarto
periodo, dopo le parole «fino a un quarto» sono inserite le seguenti:
«e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter»; 
      5) dopo il comma 8  e'  inserito  il  seguente:  «8-bis.  Entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, con provvedimento del Ministro delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, previo parere  del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, sono approvate  apposite  Linee  guida  volte  a
definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente  articolo,  i
requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del
Presidente del collegio consultivo tecnico, i  criteri  preferenziali
per la loro scelta, i parametri per la  determinazione  dei  compensi
rapportati  al  valore  e  alla  complessita'   dell'opera,   nonche'
all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e  alla
qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e
funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri  istituti
consultivi, ((deflativi)) e contenziosi esistenti.  Con  il  medesimo
decreto, e'  istituito  presso  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  un
Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita'
dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi
consultivi provvedono a  trasmettere  all'Osservatorio  gli  atti  di
costituzione del collegio e le determinazioni assunte  dal  collegio,
entro   cinque   giorni   dalla   loro   adozione.   Ai    componenti
dell'osservatorio  non  spettano  indennita',  gettoni  di  presenza,
rimborsi  spese  o   altri   emolumenti   comunque   denominati.   Al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore  dei  lavori
pubblici disponibili a legislazione vigente»; 
    f) all'articolo 8, comma 1, le parole  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
  ((f-bis)  all'articolo  10,  dopo  il  comma  2  e'   inserito   il
seguente:)) 
  ((«2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro  per
la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  190
del 18 luglio  1975,  con  riferimento  agli  immobili  di  interesse
culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42: 
  a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad  abitazione
e' fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri  per  i  corridoi,  i
disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli; 
  b) per ciascun  locale  adibito  ad  abitazione,  l'ampiezza  della
finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di
fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e,  comunque,
la superficie finestrata apribile non  deve  essere  inferiore  a  un
sedicesimo della superficie del pavimento; 
  c)  ai  fini  della  presentazione  e  del  rilascio   dei   titoli
abilitativi per il recupero e per la  qualificazione  edilizia  degli
immobili di cui al presente comma e  della  segnalazione  certificata
della  loro   agibilita',   si   fa   riferimento   alle   dimensioni
legittimamente  preesistenti  anche  nel  caso   di   interventi   di
ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso»;)) 
    g) all'articolo 13, comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
    h) all'articolo 21, comma 2, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». 
  2. La proroga di cui al comma 1, lettera  b),  numero  1),  non  si
applica alle disposizioni di cui  al  comma  4  dell'articolo  2  del
decreto-legge n. 76 del 2020. 
  3. Le modifiche apportate dal  comma  1,  lettera  a),  numero  2),
numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma  2,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo
l'entrata in vigore del presente decreto.  Per  le  procedure  i  cui
bandi o  avvisi  di  indizione  della  gara  siano  pubblicati  prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero  i  cui  inviti  a
presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la  medesima
data continua ad applicarsi il citato articolo  1  del  decreto-legge
((n. 76 del 2020))  nella  formulazione  antecedente  alle  modifiche
apportate con il presente decreto.