Art. 53 
 
Semplificazione  degli  acquisti  di  beni  e   servizi   informatici
  strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia  di  procedure
  di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici 
 
  1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni  e  servizi  di  importo
inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo   35   del   ((decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50)), quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, lettera a), del  ((decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.
120)), cosi'  come  modificato  dal  presente  decreto,  le  stazioni
appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui  all'articolo  48,
comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione  agli
affidamenti di importo superiore  alle  predette  soglie,  aventi  ad
oggetto l'acquisto di beni  e  servizi  informatici,  in  particolare
basati sulla tecnologia  cloud,  nonche'  servizi  di  connettivita',
finanziati in tutto o  in  parte  con  le  risorse  previste  per  la
realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a  contrarre  o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia  adottato  entro
il 31  dicembre  2026,  anche  ove  ricorra  la  rapida  obsolescenza
tecnologica delle soluzioni disponibili tale  da  non  consentire  il
ricorso ad altra procedura di affidamento. 
  2. Al termine delle procedure  di  gara  di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni stipulano il contratto e avviano  l'esecuzione  dello
stesso secondo le modalita' di cui  all'articolo  75,  comma  3,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito  in  legge  24  aprile
2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32,  commi
9 e 10, del decreto legislativo n. 50  del  2016.  Per  le  verifiche
antimafia si applica l'articolo 3 del decreto-legge 16  luglio  2020,
n.  76,  convertito   in   legge   11   settembre   2020,   n.   120.
L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i
contratti relativi ai beni, servizi  e  forniture,  sotto  condizione
risolutiva, ferme  restando  le  verifiche  successive  ai  fini  del
comprovato possesso  dei  requisiti  da  completarsi  entro  sessanta
giorni. 
  3.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g),
del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  sentita  l'AgID,  in
relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma  1  ritenute
strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi
di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa  e
resilienza. 
  4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma  3,  la  struttura
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   competente   per
l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  detta  anche
prescrizioni,  obbligatorie  e   vincolanti   nei   confronti   delle
amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalita' organizzative
e  ((ai  tempi))  di  svolgimento  delle  procedure  di   affidamento
necessarie al fine di assicurare  il  conseguimento  degli  specifici
obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR  nel  rispetto
dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo  ai
singoli progetti, nonche' alla qualita' e alla  coerenza  tecnologica
complessiva delle architetture infrastrutturali. 
  5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  recante  "Codice
dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 29: 
      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  le  parole  «nonche'  alle
procedure  per  l'affidamento»  sono   inserite   le   seguenti:   «e
l'esecuzione»; 
      2) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Tutte  le
informazioni   ((inerenti))   agli   atti    delle    amministrazioni
aggiudicatrici   e   degli   enti   aggiudicatori    relativi    alla
programmazione, alla  scelta  del  contraente,  all'aggiudicazione  e
all'esecuzione   di   lavori,   servizi    e    forniture    relativi
all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi  di
idee e di concessioni, compresi quelli di cui  all'articolo  5,  sono
gestite e trasmesse tempestivamente alla  Banca  Dati  Nazionale  dei
Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad
essa interconnesse secondo le modalita'  indicate  all'articolo  213,
comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca  Dati  Nazionale  dei
Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel  rispetto
di quanto previsto dall'articolo 53 e  ad  eccezione  di  quelli  che
riguardano  contratti  secretati  ai  sensi  dell'articolo  162,   la
trasmissione dei dati  all'Ufficio  delle  pubblicazioni  dell'Unione
europea e la pubblicazione ai sensi  dell'articolo  73.  Gli  effetti
degli atti oggetto di  pubblicazione  ai  sensi  del  presente  comma
decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati  nella  Banca
dati nazionale dei contratti pubblici.»; 
      3) al comma 3, sono inserite,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme  telematiche
interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per
la gestione di tutte  le  fasi  della  vita  dei  contratti  pubblici
secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9»; 
      4) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Le  stazioni
appaltanti sono tenute ad utilizzare le  piattaforme  telematiche  di
cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.»; 
      5)  il  comma  4-bis  e'  sostituito  dal   seguente:   «4-bis.
((L'interscambio)) dei dati e degli atti tra la Banca Dati  Nazionale
dei Contratti pubblici  dell'ANAC,  il  sistema  di  cui  al  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad
essa interconnesse avviene, nel rispetto del  principio  di  unicita'
del  luogo  di  pubblicazione  e   di   unicita'   dell'invio   delle
informazioni, in conformita' alle Linee  guida  AgID  in  materia  di
interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle informazioni  condivisi
costituiscono   fonte   informativa   prioritaria   in   materia   di
pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si
applica  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.». 
    b) all'articolo 36,  comma  6-bis,  secondo  periodo,  la  parola
«decreto» e' sostituita dalla seguente: «provvedimento» e,  al  terzo
periodo, le parole «Banca dati nazionale degli  operatori  economici»
sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale  dei  contratti
pubblici.»; 
    c) all'articolo 77, comma  2,  le  parole  «puo'  lavorare»  sono
sostituite dalle seguenti: «di regola, lavora». 
    d) all'articolo 81: 
      1) al comma 1, le parole «Banca dati centralizzata gestita  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati
nazionale degli operatori economici» sono sostituite dalle  seguenti:
«Banca dati nazionale dei contratti  pubblici,  di  cui  all'articolo
213, comma 8»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le  finalita'
di cui al comma  1,  l'ANAC  individua,  con  proprio  provvedimento,
adottato d'intesa con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili  e  con  l'AgID,   i   dati   concernenti   la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione  ai  quali  e'
obbligatoria la verifica  attraverso  la  Banca  dati  nazionale  dei
contratti  pubblici,   i   termini   e   le   regole   tecniche   per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati,
anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i  criteri  e  le  modalita'
relative  all'accesso  e   al   funzionamento   della   Banca   dati.
L'interoperabilita' tra le diverse banche  dati  gestite  dagli  enti
certificanti coinvolte nel procedimento,  nonche'  tra  queste  e  le
banche dati gestite dall'ANAC, e'  assicurata  secondo  le  modalita'
individuate dall'AgID ((con le)) Linee guida in materia.»; 
      3) al comma 3, primo periodo, la parola «decreto» e' sostituita
dalla seguente: «provvedimento» e, al secondo periodo, le  parole  «,
debitamente  informata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,» sono soppresse; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Presso  la  Banca
dati nazionale dei  contratti  pubblici  e'  istituito  il  fascicolo
virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i  dati  di
cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi  di  esclusione
di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84,  comma
1, per i soggetti esecutori di lavori  pubblici,  nonche'  i  dati  e
documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che
l'operatore economico carica. Il  fascicolo  virtuale  dell'operatore
economico e' utilizzato per la partecipazione alle  singole  gare.  I
dati e documenti contenuti nel fascicolo  virtuale,  nei  termini  di
efficacia di ciascuno di essi, possono essere  utilizzati  anche  per
gare  diverse.  In  sede  di  partecipazione  alle  gare  l'operatore
economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti  generali
e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel  fascicolo
virtuale per consentire la valutazione  degli  stessi  alla  stazione
appaltante.»; 
      5) dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  Le
amministrazioni competenti al rilascio delle  certificazioni  di  cui
all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure
organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla  Banca  Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici la  disponibilita'  in  tempo  reale
delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle
proprie   banche   dati,   con   modalita'   automatizzate   mediante
interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID  con  le
linee guida  in  materia.  L'ANAC  garantisce  l'accessibilita'  alla
propria  banca  dati  alle  stazioni  appaltanti,  ((agli   operatori
economici e agli organismi di attestazione di  cui  all'articolo  84,
commi 1 e seguenti)), limitatamente ai loro dati. Fino alla  data  di
entrata in vigore del provvedimento di cui al comma  2,  l'ANAC  puo'
predisporre elenchi  di  operatori  economici  gia'  accertati  e  le
modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.»; 
    e) all'articolo 85, comma 7, la parola  «decreto»  e'  sostituita
dalla seguente: «provvedimento»; 
  ((e-bis) all'articolo 111:)) 
  ((1) al comma 1: 
  1.1) al primo periodo,  le  parole:  «con  particolare  riferimento
alle» sono sostituite dalla seguente: «mediante»; 
  1.2) al secondo periodo, la parola: «decreto» e'  sostituita  dalla
seguente: «regolamento»; 
  2) al comma 2, secondo periodo, dopo la  parola:  «semplificazione»
sono aggiunte le seguenti: «, mediante metodologie  e  strumentazioni
elettroniche»; 
  3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le metodologie e  strumentazioni  elettroniche  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo  213,
comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai  sensi
del citato articolo 213, comma 9»)); 
    f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo e' soppresso; 
    g) all'articolo 216, comma 13, la parola «decreto» e'  sostituita
dalla seguente: «provvedimento»; 
  6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 593 e' aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo  «Il
superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi' consentito per
le spese per l'acquisto di beni e  servizi  del  settore  informatico
finanziate con il PNRR»; 
    b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati. 
  7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica.